Digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici (GU n.256 del 26-10-2021)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 12 agosto 2021, n. 148
Regolamento recante modalita’ di digitalizzazione delle procedure dei
contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (21G00159)
(GU n.256 del 26-10-2021)
Vigente al: 10-11-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/26/21G00159/sg
Capo I
Principi generali
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 44 e 58;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito,
con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell’industria e dell’artigianato 30
novembre 1993, n. 591, recante «Regolamento concernente la
determinazione dei campioni nazionali di talune unita’ di misura del
Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’articolo 3 della legge
11 agosto 1991, n. 273»;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie
dell’8 luglio 2005, recante «Requisiti tecnici e i diversi livelli
per l’accessibilita’ agli strumenti informatici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 2016, recante la disciplina della composizione e delle
modalita’ di funzionamento della Cabina della regia di cui
all’articolo 212, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016;
Visto il piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione 2020 - 2022, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 luglio 2020;
Considerata la strategia per la riforma del sistema degli appalti
pubblici, approvata nel dicembre 2015 dal Comitato interministeriale
per gli affari europei (CIAE) e inserita tra le azioni del Piano
d’azione condizionalita’ ex ante «Appalti pubblici» allegato
all’Accordo di partenariato italiano 2014/2020 - e, in particolare,
l’azione in esso prevista riguardante la necessita’ di assegnare a un
Forum nazionale dell’e-procurement compiti di consultazione, proposta
e monitoraggio - e garantire il coordinamento con la struttura di
governance dedicata all’e-procurement;
Considerato la comunicazione n. 179/2016 della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni, recante il Piano d’azione
dell’UE per l’e-Government 2016-2020, che ha introdotto il principio
di base del «once only»;
Acquisito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Visti i concerti espressi dal Ministro delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili e dal Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il parere favorevole del Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 novembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
- Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recante codice dei contratti pubblici, di seguito «codice». Ai
fini del presente regolamento si intende per:
a) CAD: il Codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno;
c) Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): la Banca
Dati Nazionale gestita dall’Autorita’ Nazionale Anticorruzione
(ANAC), di cui all’articolo 213 del codice, nella quale confluiscono,
oltre alle informazioni acquisite dalla stessa Autorita’ tramite i
propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle
banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
accessibilita’ unificata, trasparenza, pubblicita’ e tracciabilita’
delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
d) sistema telematico: il sistema costituito da soluzioni
informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento in
modalita’ telematica delle procedure di affidamento disciplinate dal
codice;
e) utente: persona fisica, che agisce per se’ o per un soggetto
giuridico pubblico o privato, autorizzata dal responsabile del
sistema telematico all’accesso e all’utilizzo del sistema telematico,
identificata e autenticata secondo quanto previsto dal presente
regolamento e dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2;
f) gestore del sistema telematico: soggetto pubblico o privato
che garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza del sistema
telematico, individuato con le procedure di affidamento disciplinate
dal codice;
g) responsabile del sistema telematico: persona individuata tra
il personale della stazione appaltante provvisto di adeguata
professionalita’ che si avvale del sistema telematico che assicura
l’operativita’ del sistema medesimo, garantendone l’utilizzo da parte
dei soggetti autenticati, in ragione delle regole di utilizzo
definite dalla stazione appaltante;
h) sistema di ripristino (disaster recovery): insieme delle
misure tecniche e organizzative adottate per assicurare il
funzionamento del sistema, delle procedure e applicazioni
informatiche, in siti alternativi a quelli primari ovvero di
produzione, a fronte di eventi che provocano o possono provocare
indisponibilita’ prolungate;
i) gestione della continuita’ operativa (Business Impact Analysis
-
BIA): metodologia utilizzata per determinare le conseguenze di un
evento e per valutarne l’impatto sull’operativita’ del sistema o
dell’organizzazione;
l) gestione della vulnerabilita’: insieme delle misure tecniche e
organizzative adottate per la valutazione, la gestione e la
prevenzione di eventi indesiderati che possono comportare danni o
perdite per il sistema o per l’organizzazione;
m) gestione degli aggiornamenti: processo di acquisizione,
verifica, test e installazione degli aggiornamenti dei sistemi
operativi e delle applicazioni informatiche finalizzato a risolverne
le vulnerabilita’ eventualmente individuate e di mantenere la
sicurezza e l’efficienza operativa del sistema;
n) gestione degli incidenti di sicurezza (security incident
management): insieme delle misure tecniche e organizzative adottate
per la prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza
informatica;
o) caratterizzazione: l’attribuzione all’utente di un profilo, da
parte del responsabile del sistema telematico, sulla base delle
informazioni fornite, al termine della procedura di identificazione,
coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura a cui sono
legate specifiche autorizzazioni operative;
p) Sistema pubblico d’identita’ digitale (SPID): l’insieme aperto
di soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 64 del CAD che,
previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale
(AgID), identificano gli utenti per consentire loro il compimento di
attivita’ e l’accesso ai servizi in rete.
Art. 2Oggetto e ambito di applicazione
-
Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 44, comma
1, del codice, definisce le modalita’ di digitalizzazione delle
procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso
l’interconnessione per l’interoperabilita’ dei dati delle pubbliche
amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati
tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di
vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di
quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica
amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2,
lettera b), del CAD. -
Le regole tecniche per la definizione delle modalita’ di
digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive della descrizione dei
flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di
interoperabilita’ tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e
gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono
dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con apposite linee
guida, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, tenendo conto delle regole
e dei principi di cui all’articolo 29 del codice.
Art. 3Accesso digitale al sistema telematico e caratterizzazione dei profili
-
L’accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene
esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione che prevede
l’identificazione dell’utente medesimo e il rilascio di un apposito
codice alfanumerico. -
Ai fini dell’accesso al sistema telematico, l’identificazione
avviene mediante SPID, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell’articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o attraverso gli altri
mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco
transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS. -
Una volta completata la procedura di identificazione, il
responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni
fornite, attribuisce all’utente un profilo, coerente con il ruolo o
la funzione svolta nella procedura, in base a quanto previsto dal
codice, che ne consente la caratterizzazione. -
Ove previsto, il sistema telematico consente agli utenti di
gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento, mantenendone le
informazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma
-
-
Il sistema telematico supporta i diversi livelli di sicurezza di
autenticazione informatica in relazione alla tipologia delle proprie
funzionalita’ e al profilo dell’utente, secondo le modalita’ definite
nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 4Comunicazioni e scambi di informazioni in modalita' digitale
-
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e
il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di
una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di
notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli
indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del CAD o, per gli
operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del
regolamento eIDAS, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52
del codice. -
Se l’utente non e’ presente negli indici di cui al comma 1, il
sistema telematico consente all’utente di eleggere domicilio digitale
speciale presso il sistema stesso. -
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni diversi da quelli
di cui al comma 1, nonche’ le richieste di chiarimenti sul bando di
gara, sono accessibili in sezioni apposite del sistema telematico. In
tal caso, il sistema telematico puo’ prevedere anche la generazione e
l’invio automatico di una segnalazione agli operatori economici.
Art. 5Allineamento temporale
-
Il sistema operativo del sistema telematico e’ sincronizzato
sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro
dell’industria e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite
protocollo NTP o standard superiore.
Art. 6Tracciabilita'
-
Il sistema telematico integra apposite funzionalita’ di
registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle
operazioni eseguite, nonche’ dei cambiamenti che le operazioni
introducono sulla base di dati, per finalita’ di controllo anche
automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni
effettuate. -
Per le finalita’ del comma 1, il sistema telematico prevede la
creazione di registri che riportano, per ciascuna operazione
eseguita, i parametri utili alla ricerca, quali la tipologia, il
soggetto che l’ha effettuata e la data e l’ora di esecuzione. -
I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti
nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 7Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara
-
I dati, i documenti e le comunicazioni di cui all’articolo 4,
redatti in un formato idoneo alla loro conservazione ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 44 del CAD, sono raccolti in un
fascicolo informatico gestito dal sistema telematico. -
Il fascicolo informatico di cui al comma 1 contiene anche
l’impronta delle registrazioni cronologiche di cui all’articolo 6
calcolata al momento dell’invio del fascicolo stesso in
conservazione. -
Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico
di cui al comma 1 alla stazione appaltante, che provvede alla
conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle regole
tecniche in materia di conservazione digitale dei documenti
informatici. -
Il gestore del sistema telematico mette a disposizione delle
stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche di cui all’articolo
6 e provvede all’invio in conservazione delle stesse secondo le
regole tecniche in materia di sistema di conservazione.
Art. 8Accesso agli atti di gara
-
Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di
accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove
ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa
vigente.
Art. 9Sicurezza informatica e protezione dei dati personali
-
Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati di cui
all’articolo 3, la disponibilita’ dei dati e dei documenti gestiti,
la cui integrita’ e segretezza e’ garantita anche attraverso l’uso di
idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la
tracciabilita’ degli accessi secondo quanto previsto dall’articolo 6
e garantendo la terzieta’ del gestore del sistema telematico anche
mediante l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, come
definite dall’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12. -
Il titolare e il responsabile del trattamento assicurano,
mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di
sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la
pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacita’ di
assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrita’, la
disponibilita’ e la resilienza dei sistemi e dei servizi di
trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare
l’efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto. -
Le informazioni gestite dal sistema telematico sono contenute in
data center secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di
cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 10Continuita' operativa e disaster recovery
-
Al fine di garantire la continuita’ operativa e il disaster
recovery, il gestore del sistema telematico definisce e aggiorna
periodicamente il documento di gestione della continuita’ operativa
(Business Impact Analysis - BIA), nonche’ i piani di continuita’
operativa e disaster recovery redatti in conformita’ alle linee guida
in materia emanate da AgID ai sensi dell’articolo 71 del CAD.
Art. 11Pagamenti telematici
-
Il sistema telematico e’ integrato con la piattaforma
tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilita’ tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
abilitati, prevista dall’articolo 5 del CAD.
Capo II
Gestione digitale delle procedure
di acquisto e di negoziazioneArt. 12 Acquisizione del codice identificativo della gara
-
Il sistema telematico consente alla stazione appaltante
l’acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di
quanto previsto dalle deliberazioni dell’ANAC. -
La richiesta del codice identificativo della gara di cui al
comma 1 avviene attraverso il sistema telematico, sulla base
dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e
dal gestore del sistema con ANAC.
Art. 13Determina a contrarre
-
Il sistema telematico consente alla stazione appaltante
l’acquisizione della determina a contrarre tramite caricamento della
stessa nel sistema, provvedendo altresi’ al successivo inserimento
nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7. -
Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la
redazione dello schema di determina a contrarre.
Art. 14Redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara
-
Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con le
apposite piattaforme del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili e dell’ANAC, consente alla stazione appaltante
di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli
avvisi previsti dal codice, garantendo la gestione automatizzata
delle relative notifiche, secondo le specifiche descritte dalle
regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2. -
Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la
apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili, consente alle stazioni appaltanti di
predisporre gli schemi di documento di gara unico europeo in formato
elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice. -
Il sistema telematico acquisisce la documentazione di gara e ne
consente la redazione. -
Ove la procedura di affidamento lo preveda, il sistema
telematico supporta la stazione appaltante nella redazione e
nell’invio di inviti corredati dai necessari allegati.
Art. 15Partecipazione alla procedura di gara
-
Il sistema telematico consente all’operatore economico di
compilare e presentare l’offerta mediante interfaccia web, oppure
tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati secondo
le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2. -
Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la
apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili, consente agli operatori economici di compilare
o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in
formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice, nonche’ di
inserire l’offerta tecnica con i relativi allegati e l’offerta
economica. -
Il sistema telematico, al momento della ricezione dell’offerta,
trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di
notifica dell’avvenuta ricezione della documentazione, indicando la
data e l’ora di presentazione della stessa. -
Il sistema telematico effettua la verifica preliminare
dell’avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la
partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli
on-line. In caso di esito negativo della verifica, il sistema
telematico trasmette automaticamente all’operatore economico un
messaggio di errore con l’indicazione delle criticita’ riscontrate.
Art. 16Commissione giudicatrice
-
Il sistema telematico gestisce le comunicazioni eseguite dalla
stazione appaltante ai fini della composizione della commissione
giudicatrice. -
Il sistema telematico acquisisce dalla stazione appaltante i
nominativi dei componenti della commissione giudicatrice. -
Completata la composizione della commissione giudicatrice, il
sistema telematico trasmette all’ANAC l’elenco dei commissari
nominati.
Art. 17Modalita' telematica di svolgimento dell'attivita' della commissione giudicatrice
-
Il sistema telematico consente ai componenti della commissione
giudicatrice l’accesso alla documentazione di gara inserita nel
sistema telematico dagli operatori economici. Il sistema telematico
consente anche, previa autorizzazione della medesima commissione e
nei limiti dell’autorizzazione concessa, lo svolgimento
dell’attivita’ istruttoria di competenza degli eventuali segretari
responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara. -
Il sistema telematico consente la gestione telematica delle
sedute collegiali della commissione giudicatrice verificando, ove
necessario, l’accesso al sistema telematico di tutti i soggetti di
cui al comma 1 e il loro collegamento nel corso dell’intera seduta.
Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che
non sono pubbliche, con le modalita’ definite nelle regole tecniche
di cui all’articolo 2, comma 2. -
Il sistema telematico consente l’acquisizione dei verbali o la
loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice,
anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non
pubbliche.
Art. 18Sedute pubbliche
-
Il sistema telematico consente la gestione delle sedute
pubbliche in modalita’ telematica, permettendo l’accesso alle stesse
con le modalita’ indicate all’articolo 3.
Art. 19Apertura e verifica della documentazione amministrativa
-
Tramite il sistema telematico, agli operatori economici
partecipanti sono comunicate la data e l’ora della seduta pubblica in
cui si procede all’apertura della documentazione amministrativa. -
A partire dal momento dell’apertura della documentazione
amministrativa e fino alla conclusione della relativa fase
valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla
documentazione di cui agli articoli 21 e 22, salvo che detta
documentazione sia gia’ stata aperta e la relativa valutazione sia
gia’ stata conclusa. -
Il sistema telematico permette alla stazione appaltante di
consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai
fini dell’ammissibilita’ alla procedura di gara e di attivare il
soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla
documentazione presentata. Il sistema telematico consente agli
operatori economici partecipanti di accedere agli atti di gara ai
sensi della normativa vigente. -
Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la
redazione, l’acquisizione e la notifica del provvedimento di
ammissione o di esclusione degli operatori economici e lo inserisce
nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7. -
In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il sistema
telematico, nel rispetto della normativa vigente, consente alla
stazione appaltante la comunicazione del relativo provvedimento di
esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)
di cui all’articolo 213, comma 8, del codice, anche ai fini
dell’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di
cui all’articolo 213, comma 10, del codice. -
Al termine della verifica della documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici, il sistema telematico conferma
gli esiti delle verifiche di cui al comma 3, consentendo la
prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi. -
Ove ne ricorrano le condizioni, il sistema telematico consente
alla stazione appaltante di modificare gli esiti delle verifiche,
garantendo la tracciabilita’ delle modifiche apportate. -
La stazione appaltante provvede, tramite il sistema telematico,
all’invio della notifica di ammissione o di esclusione agli operatori
economici.
Art. 20Verifica dei requisiti di partecipazione
-
La stazione appaltante, attraverso il sistema telematico,
effettua la verifica dei requisiti di partecipazione tramite
l’interazione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici
(BDNCP) e con le modalita’ previste dal provvedimento adottato ai
sensi dell’articolo 81, comma 2, del codice.
Art. 21Apertura e valutazione delle offerte tecniche
-
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede
all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate, tramite il
sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi
dell’articolo 19, comma 6. -
Ultimata l’apertura delle offerte tecniche e fino alla
conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non
consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 22,
salvo che detta documentazione sia gia’ stata aperta e la relativa
valutazione sia gia’ stata conclusa. -
Il sistema telematico consente alla commissione giudicatrice di
consultare e valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori
economici ammessi, registrando gli esiti della valutazione delle
stesse. -
Il sistema telematico esegue il calcolo del punteggio tecnico
totale assegnato a ciascun operatore economico e ne registra l’esito
segnalando l’eventuale mancato superamento del valore soglia. -
In caso di esclusione, il sistema telematico consente alla
stazione appaltante l’invio di notifica all’operatore economico
escluso. -
Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte
tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, la
commissione, avvalendosi del sistema telematico conferma gli esiti e
i punteggi assegnati ai sensi del comma 4, consentendo la
prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.
Art. 22Apertura e valutazione delle offerte economiche
-
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede
all’apertura delle offerte economiche sono comunicate, tramite il
sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi
dell’articolo 21, comma 6. -
La commissione giudicatrice consulta e valuta le offerte
economiche degli operatori economici ammessi, tramite il sistema
telematico, che ne registra gli esiti. Ultimata l’apertura delle
offerte economiche e fino alla conclusione della relativa fase
valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla
documentazione di cui agli articoli 19 e 20, salvo che detta
documentazione sia gia’ stata aperta e la relativa valutazione sia
gia’ stata conclusa. -
Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa la commissione giudicatrice calcola
la soglia di anomalia avvalendosi del sistema telematico. Per le
procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo piu’
basso la commissione giudicatrice utilizza il sistema telematico per
l’elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d’asta. -
Il sistema telematico consente di procedere al ricalcolo del
punteggio assegnato qualora l’esclusione di un concorrente al momento
della valutazione dell’offerta economica ne determini la necessita’. -
Al fine di formare la graduatoria dei concorrenti, il sistema
telematico procede, per ciascun operatore economico, al calcolo
totale del punteggio relativo all’offerta tecnica e di quello
relativo all’offerta economica e ne registra l’esito.
Art. 23Valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse
-
Il sistema telematico consente di calcolare la soglia di
anomalia nei casi e secondo i criteri previsti dall’articolo 97 del
codice, segnalando la presenza di offerte che appaiano anormalmente
basse. -
Il sistema telematico consente alle stazioni appaltanti di
richiedere agli operatori economici, la cui offerta appare
anormalmente bassa, le relative giustificazioni. -
L’operatore economico, con le modalita’ indicate nella
comunicazione di cui al comma 2, trasmette le giustificazioni
richieste dalla stazione appaltante tramite il sistema telematico. -
A seguito dell’accertamento dell’anomalia dell’offerta, la
stazione appaltante comunica, tramite il sistema telematico,
l’eventuale esclusione dell’operatore economico che l’ha presentata.
Art. 24Formazione della graduatoria di gara
-
Il sistema telematico predispone la graduatoria di gara e la
rende disponibile secondo la normativa vigente.
Art. 25Aggiudicazione
-
Il sistema telematico consente l’acquisizione del provvedimento
di aggiudicazione e l’inserimento dello stesso nel fascicolo
informatico di cui all’articolo 7. -
Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di
inviare le comunicazioni relative all’esito della procedura di gara
agli operatori economici e alla BDNCP.
Art. 26Avvisi successivi all'aggiudicazione
-
Ai fini della successiva pubblicazione, il sistema telematico
acquisisce la documentazione relativa all’esito della procedura di
affidamento e ne supporta la redazione. -
Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di
assolvere all’obbligo di pubblicazione dell’avviso sull’esito della
procedura di affidamento.
Art. 27Acquisizione del contratto
-
Il sistema telematico consente la redazione del contratto nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, comma 14, del codice e,
comunque, l’acquisizione del contratto e il suo inserimento nel
fascicolo informatico di cui all’articolo 7.
Art. 28Migliori pratiche
-
Al fine di rendere piu’ efficiente ed efficace l’azione della
stazione appaltante nello svolgimento delle attivita’ connesse alle
procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema telematico e’
realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione
e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati
rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonche’ alle
soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto, tra
le quali:
a) redazione in modalita’ informatica della documentazione utile
nell’espletamento delle procedure di gara;
b) integrazione con i sistemi di gestione dei documenti
informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli
di gara;
c) scambio di dati in interoperabilita’ sia con i sistemi
contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai
fini della semplificazione delle procedure per gli operatori
economici;
d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e
la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto
degli obblighi e degli adempimenti normativi;
e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di
comunicazioni da e verso gli operatori economici;
f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilita’ e degli
aggiornamenti, nonche’ di gestione degli incidenti di sicurezza
(security incident management), formalizzati in conformita’ agli
standard internazionali;
g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli
acquisti e la raccolta dei requisiti utili all’indizione delle gare. -
L’AgID, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, detta, con proprie
linee guida, le regole tecniche per la definizione delle migliori
pratiche di cui al comma 1.
Capo III
Disposizioni finaliArt. 29 Disposizioni finali
-
Fatte salve le disposizioni transitorie previste dal codice, le
stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei
mesi dall’adozione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 agosto 2021Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2461