Digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici (GU n.256 del 26-10-2021)

Digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici (GU n.256 del 26-10-2021)

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 12 agosto 2021, n. 148
Regolamento recante modalita’ di digitalizzazione delle procedure dei
contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (21G00159)
(GU n.256 del 26-10-2021)
Vigente al: 10-11-2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/26/21G00159/sg

Capo I
Principi generali

                         IL MINISTRO 
               PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

                       di concerto con 

              IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 

                              e 

                  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                       E DELLE FINANZE 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, gli articoli 44 e 58;
Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
la direttiva 2004/18/CE;
Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito,
con modificazioni dalla legge del 14 giugno 2019, n. 55;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell’industria e dell’artigianato 30
novembre 1993, n. 591, recante «Regolamento concernente la
determinazione dei campioni nazionali di talune unita’ di misura del
Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’articolo 3 della legge
11 agosto 1991, n. 273»;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie
dell’8 luglio 2005, recante «Requisiti tecnici e i diversi livelli
per l’accessibilita’ agli strumenti informatici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 2016, recante la disciplina della composizione e delle
modalita’ di funzionamento della Cabina della regia di cui
all’articolo 212, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016;
Visto il piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione 2020 - 2022, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 luglio 2020;
Considerata la strategia per la riforma del sistema degli appalti
pubblici, approvata nel dicembre 2015 dal Comitato interministeriale
per gli affari europei (CIAE) e inserita tra le azioni del Piano
d’azione condizionalita’ ex ante «Appalti pubblici» allegato
all’Accordo di partenariato italiano 2014/2020 - e, in particolare,
l’azione in esso prevista riguardante la necessita’ di assegnare a un
Forum nazionale dell’e-procurement compiti di consultazione, proposta
e monitoraggio - e garantire il coordinamento con la struttura di
governance dedicata all’e-procurement;
Considerato la comunicazione n. 179/2016 della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni, recante il Piano d’azione
dell’UE per l’e-Government 2016-2020, che ha introdotto il principio
di base del «once only»;
Acquisito il parere dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Visti i concerti espressi dal Ministro delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili e dal Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il parere favorevole del Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 novembre 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

                           Adotta 

                  il seguente regolamento: 

                           Art. 1 

                         Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
    cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
    n. 50, recante codice dei contratti pubblici, di seguito «codice». Ai
    fini del presente regolamento si intende per:
    a) CAD: il Codice dell’amministrazione digitale, di cui al
    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
    b) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) n. 910/2014 del
    Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
    identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
    elettroniche nel mercato interno;
    c) Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): la Banca
    Dati Nazionale gestita dall’Autorita’ Nazionale Anticorruzione
    (ANAC), di cui all’articolo 213 del codice, nella quale confluiscono,
    oltre alle informazioni acquisite dalla stessa Autorita’ tramite i
    propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle
    banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire
    accessibilita’ unificata, trasparenza, pubblicita’ e tracciabilita’
    delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive;
    d) sistema telematico: il sistema costituito da soluzioni
    informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento in
    modalita’ telematica delle procedure di affidamento disciplinate dal
    codice;
    e) utente: persona fisica, che agisce per se’ o per un soggetto
    giuridico pubblico o privato, autorizzata dal responsabile del
    sistema telematico all’accesso e all’utilizzo del sistema telematico,
    identificata e autenticata secondo quanto previsto dal presente
    regolamento e dalle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2;
    f) gestore del sistema telematico: soggetto pubblico o privato
    che garantisce il corretto funzionamento e la sicurezza del sistema
    telematico, individuato con le procedure di affidamento disciplinate
    dal codice;
    g) responsabile del sistema telematico: persona individuata tra
    il personale della stazione appaltante provvisto di adeguata
    professionalita’ che si avvale del sistema telematico che assicura
    l’operativita’ del sistema medesimo, garantendone l’utilizzo da parte
    dei soggetti autenticati, in ragione delle regole di utilizzo
    definite dalla stazione appaltante;
    h) sistema di ripristino (disaster recovery): insieme delle
    misure tecniche e organizzative adottate per assicurare il
    funzionamento del sistema, delle procedure e applicazioni
    informatiche, in siti alternativi a quelli primari ovvero di
    produzione, a fronte di eventi che provocano o possono provocare
    indisponibilita’ prolungate;
    i) gestione della continuita’ operativa (Business Impact Analysis
  • BIA): metodologia utilizzata per determinare le conseguenze di un
    evento e per valutarne l’impatto sull’operativita’ del sistema o
    dell’organizzazione;
    l) gestione della vulnerabilita’: insieme delle misure tecniche e
    organizzative adottate per la valutazione, la gestione e la
    prevenzione di eventi indesiderati che possono comportare danni o
    perdite per il sistema o per l’organizzazione;
    m) gestione degli aggiornamenti: processo di acquisizione,
    verifica, test e installazione degli aggiornamenti dei sistemi
    operativi e delle applicazioni informatiche finalizzato a risolverne
    le vulnerabilita’ eventualmente individuate e di mantenere la
    sicurezza e l’efficienza operativa del sistema;
    n) gestione degli incidenti di sicurezza (security incident
    management): insieme delle misure tecniche e organizzative adottate
    per la prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza
    informatica;
    o) caratterizzazione: l’attribuzione all’utente di un profilo, da
    parte del responsabile del sistema telematico, sulla base delle
    informazioni fornite, al termine della procedura di identificazione,
    coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura a cui sono
    legate specifiche autorizzazioni operative;
    p) Sistema pubblico d’identita’ digitale (SPID): l’insieme aperto
    di soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 64 del CAD che,
    previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale
    (AgID), identificano gli utenti per consentire loro il compimento di
    attivita’ e l’accesso ai servizi in rete.
    Art. 2

                Oggetto e ambito di applicazione 
    
    1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 44, comma
      1, del codice, definisce le modalita’ di digitalizzazione delle
      procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso
      l’interconnessione per l’interoperabilita’ dei dati delle pubbliche
      amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati
      tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di
      vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di
      quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica
      amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2,
      lettera b), del CAD.

    2. Le regole tecniche per la definizione delle modalita’ di
      digitalizzazione di cui al comma 1, comprensive della descrizione dei
      flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di
      interoperabilita’ tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e
      gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono
      dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con apposite linee
      guida, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, tenendo conto delle regole
      e dei principi di cui all’articolo 29 del codice.
      Art. 3

            Accesso digitale al sistema telematico 
                e caratterizzazione dei profili 
      
    3. L’accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene
      esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione che prevede
      l’identificazione dell’utente medesimo e il rilascio di un apposito
      codice alfanumerico.

    4. Ai fini dell’accesso al sistema telematico, l’identificazione
      avviene mediante SPID, secondo quanto previsto dal decreto del
      Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
      dell’articolo 64, comma 2-sexies, del CAD o attraverso gli altri
      mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco
      transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS.

    5. Una volta completata la procedura di identificazione, il
      responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni
      fornite, attribuisce all’utente un profilo, coerente con il ruolo o
      la funzione svolta nella procedura, in base a quanto previsto dal
      codice, che ne consente la caratterizzazione.

    6. Ove previsto, il sistema telematico consente agli utenti di
      gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento, mantenendone le
      informazioni, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma

  1. Il sistema telematico supporta i diversi livelli di sicurezza di
    autenticazione informatica in relazione alla tipologia delle proprie
    funzionalita’ e al profilo dell’utente, secondo le modalita’ definite
    nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
    Art. 4

          Comunicazioni e scambi di informazioni 
                   in modalita' digitale 
    
  2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e
    il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di
    una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di
    notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli
    indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del CAD o, per gli
    operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di
    servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del
    regolamento eIDAS, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52
    del codice.

  3. Se l’utente non e’ presente negli indici di cui al comma 1, il
    sistema telematico consente all’utente di eleggere domicilio digitale
    speciale presso il sistema stesso.

  4. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni diversi da quelli
    di cui al comma 1, nonche’ le richieste di chiarimenti sul bando di
    gara, sono accessibili in sezioni apposite del sistema telematico. In
    tal caso, il sistema telematico puo’ prevedere anche la generazione e
    l’invio automatico di una segnalazione agli operatori economici.
    Art. 5

                  Allineamento temporale 
    
  5. Il sistema operativo del sistema telematico e’ sincronizzato
    sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro
    dell’industria e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite
    protocollo NTP o standard superiore.
    Art. 6

                      Tracciabilita' 
    
  6. Il sistema telematico integra apposite funzionalita’ di
    registrazione cronologica (log applicativi e di sistema) delle
    operazioni eseguite, nonche’ dei cambiamenti che le operazioni
    introducono sulla base di dati, per finalita’ di controllo anche
    automatico degli accessi degli utenti e di verifica delle operazioni
    effettuate.

  7. Per le finalita’ del comma 1, il sistema telematico prevede la
    creazione di registri che riportano, per ciascuna operazione
    eseguita, i parametri utili alla ricerca, quali la tipologia, il
    soggetto che l’ha effettuata e la data e l’ora di esecuzione.

  8. I formati utilizzati per la creazione dei registri sono definiti
    nelle regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.
    Art. 7

             Gestione digitale e conservazione 
               della documentazione di gara 
    
  9. I dati, i documenti e le comunicazioni di cui all’articolo 4,
    redatti in un formato idoneo alla loro conservazione ai sensi di
    quanto previsto dall’articolo 44 del CAD, sono raccolti in un
    fascicolo informatico gestito dal sistema telematico.

  10. Il fascicolo informatico di cui al comma 1 contiene anche
    l’impronta delle registrazioni cronologiche di cui all’articolo 6
    calcolata al momento dell’invio del fascicolo stesso in
    conservazione.

  11. Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico
    di cui al comma 1 alla stazione appaltante, che provvede alla
    conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle regole
    tecniche in materia di conservazione digitale dei documenti
    informatici.

  12. Il gestore del sistema telematico mette a disposizione delle
    stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche di cui all’articolo
    6 e provvede all’invio in conservazione delle stesse secondo le
    regole tecniche in materia di sistema di conservazione.
    Art. 8

                 Accesso agli atti di gara 
    
  13. Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di
    accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove
    ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa
    vigente.
    Art. 9

    Sicurezza informatica e protezione dei dati personali

  14. Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati di cui
    all’articolo 3, la disponibilita’ dei dati e dei documenti gestiti,
    la cui integrita’ e segretezza e’ garantita anche attraverso l’uso di
    idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la
    tracciabilita’ degli accessi secondo quanto previsto dall’articolo 6
    e garantendo la terzieta’ del gestore del sistema telematico anche
    mediante l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, come
    definite dall’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre
    2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
    2019, n. 12.

  15. Il titolare e il responsabile del trattamento assicurano,
    mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di
    sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la
    pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacita’ di
    assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrita’, la
    disponibilita’ e la resilienza dei sistemi e dei servizi di
    trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare
    l’efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.

  16. Le informazioni gestite dal sistema telematico sono contenute in
    data center secondo le specifiche descritte dalle regole tecniche di
    cui all’articolo 2, comma 2.
    Art. 10

         Continuita' operativa e disaster recovery 
    
  17. Al fine di garantire la continuita’ operativa e il disaster
    recovery, il gestore del sistema telematico definisce e aggiorna
    periodicamente il documento di gestione della continuita’ operativa
    (Business Impact Analysis - BIA), nonche’ i piani di continuita’
    operativa e disaster recovery redatti in conformita’ alle linee guida
    in materia emanate da AgID ai sensi dell’articolo 71 del CAD.
    Art. 11

                   Pagamenti telematici 
    
  18. Il sistema telematico e’ integrato con la piattaforma
    tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilita’ tra le
    pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento
    abilitati, prevista dall’articolo 5 del CAD.
    Capo II
    Gestione digitale delle procedure
    di acquisto e di negoziazione

                         Art. 12 
    
    Acquisizione del codice identificativo della gara 
    
  19. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante
    l’acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di
    quanto previsto dalle deliberazioni dell’ANAC.

  20. La richiesta del codice identificativo della gara di cui al
    comma 1 avviene attraverso il sistema telematico, sulla base
    dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e
    dal gestore del sistema con ANAC.
    Art. 13

                   Determina a contrarre 
    
  21. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante
    l’acquisizione della determina a contrarre tramite caricamento della
    stessa nel sistema, provvedendo altresi’ al successivo inserimento
    nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.

  22. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la
    redazione dello schema di determina a contrarre.
    Art. 14

    Redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara

  23. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con le
    apposite piattaforme del Ministero delle infrastrutture e della
    mobilita’ sostenibili e dell’ANAC, consente alla stazione appaltante
    di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli
    avvisi previsti dal codice, garantendo la gestione automatizzata
    delle relative notifiche, secondo le specifiche descritte dalle
    regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

  24. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la
    apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della
    mobilita’ sostenibili, consente alle stazioni appaltanti di
    predisporre gli schemi di documento di gara unico europeo in formato
    elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice.

  25. Il sistema telematico acquisisce la documentazione di gara e ne
    consente la redazione.

  26. Ove la procedura di affidamento lo preveda, il sistema
    telematico supporta la stazione appaltante nella redazione e
    nell’invio di inviti corredati dai necessari allegati.
    Art. 15

          Partecipazione alla procedura di gara 
    
  27. Il sistema telematico consente all’operatore economico di
    compilare e presentare l’offerta mediante interfaccia web, oppure
    tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati secondo
    le regole tecniche di cui all’articolo 2, comma 2.

  28. Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la
    apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della
    mobilita’ sostenibili, consente agli operatori economici di compilare
    o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in
    formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice, nonche’ di
    inserire l’offerta tecnica con i relativi allegati e l’offerta
    economica.

  29. Il sistema telematico, al momento della ricezione dell’offerta,
    trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di
    notifica dell’avvenuta ricezione della documentazione, indicando la
    data e l’ora di presentazione della stessa.

  30. Il sistema telematico effettua la verifica preliminare
    dell’avvenuto inserimento di tutti i documenti previsti per la
    partecipazione alla gara e l’integrale compilazione dei moduli
    on-line. In caso di esito negativo della verifica, il sistema
    telematico trasmette automaticamente all’operatore economico un
    messaggio di errore con l’indicazione delle criticita’ riscontrate.
    Art. 16

                Commissione giudicatrice 
    
  31. Il sistema telematico gestisce le comunicazioni eseguite dalla
    stazione appaltante ai fini della composizione della commissione
    giudicatrice.

  32. Il sistema telematico acquisisce dalla stazione appaltante i
    nominativi dei componenti della commissione giudicatrice.

  33. Completata la composizione della commissione giudicatrice, il
    sistema telematico trasmette all’ANAC l’elenco dei commissari
    nominati.
    Art. 17

            Modalita' telematica di svolgimento 
       dell'attivita' della commissione giudicatrice 
    
  34. Il sistema telematico consente ai componenti della commissione
    giudicatrice l’accesso alla documentazione di gara inserita nel
    sistema telematico dagli operatori economici. Il sistema telematico
    consente anche, previa autorizzazione della medesima commissione e
    nei limiti dell’autorizzazione concessa, lo svolgimento
    dell’attivita’ istruttoria di competenza degli eventuali segretari
    responsabili del procedimento o componenti del seggio di gara.

  35. Il sistema telematico consente la gestione telematica delle
    sedute collegiali della commissione giudicatrice verificando, ove
    necessario, l’accesso al sistema telematico di tutti i soggetti di
    cui al comma 1 e il loro collegamento nel corso dell’intera seduta.
    Esso garantisce, inoltre, la riservatezza delle sedute collegiali che
    non sono pubbliche, con le modalita’ definite nelle regole tecniche
    di cui all’articolo 2, comma 2.

  36. Il sistema telematico consente l’acquisizione dei verbali o la
    loro redazione e registra le sedute della commissione giudicatrice,
    anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non
    pubbliche.
    Art. 18

                     Sedute pubbliche 
    
  37. Il sistema telematico consente la gestione delle sedute
    pubbliche in modalita’ telematica, permettendo l’accesso alle stesse
    con le modalita’ indicate all’articolo 3.
    Art. 19

    Apertura e verifica della documentazione amministrativa

  38. Tramite il sistema telematico, agli operatori economici
    partecipanti sono comunicate la data e l’ora della seduta pubblica in
    cui si procede all’apertura della documentazione amministrativa.

  39. A partire dal momento dell’apertura della documentazione
    amministrativa e fino alla conclusione della relativa fase
    valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla
    documentazione di cui agli articoli 21 e 22, salvo che detta
    documentazione sia gia’ stata aperta e la relativa valutazione sia
    gia’ stata conclusa.

  40. Il sistema telematico permette alla stazione appaltante di
    consultare e verificare la documentazione amministrativa richiesta ai
    fini dell’ammissibilita’ alla procedura di gara e di attivare il
    soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti sulla
    documentazione presentata. Il sistema telematico consente agli
    operatori economici partecipanti di accedere agli atti di gara ai
    sensi della normativa vigente.

  41. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante la
    redazione, l’acquisizione e la notifica del provvedimento di
    ammissione o di esclusione degli operatori economici e lo inserisce
    nel fascicolo informatico di cui all’articolo 7.

  42. In caso di esclusione dalla gara di un partecipante, il sistema
    telematico, nel rispetto della normativa vigente, consente alla
    stazione appaltante la comunicazione del relativo provvedimento di
    esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)
    di cui all’articolo 213, comma 8, del codice, anche ai fini
    dell’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di
    cui all’articolo 213, comma 10, del codice.

  43. Al termine della verifica della documentazione amministrativa
    presentata dagli operatori economici, il sistema telematico conferma
    gli esiti delle verifiche di cui al comma 3, consentendo la
    prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.

  44. Ove ne ricorrano le condizioni, il sistema telematico consente
    alla stazione appaltante di modificare gli esiti delle verifiche,
    garantendo la tracciabilita’ delle modifiche apportate.

  45. La stazione appaltante provvede, tramite il sistema telematico,
    all’invio della notifica di ammissione o di esclusione agli operatori
    economici.
    Art. 20

         Verifica dei requisiti di partecipazione 
    
  46. La stazione appaltante, attraverso il sistema telematico,
    effettua la verifica dei requisiti di partecipazione tramite
    l’interazione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici
    (BDNCP) e con le modalita’ previste dal provvedimento adottato ai
    sensi dell’articolo 81, comma 2, del codice.
    Art. 21

      Apertura e valutazione delle offerte tecniche 
    
  47. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede
    all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate, tramite il
    sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi
    dell’articolo 19, comma 6.

  48. Ultimata l’apertura delle offerte tecniche e fino alla
    conclusione della relativa fase valutativa, il sistema telematico non
    consente l’accesso alla documentazione di cui agli articoli 19 e 22,
    salvo che detta documentazione sia gia’ stata aperta e la relativa
    valutazione sia gia’ stata conclusa.

  49. Il sistema telematico consente alla commissione giudicatrice di
    consultare e valutare le offerte tecniche presentate dagli operatori
    economici ammessi, registrando gli esiti della valutazione delle
    stesse.

  50. Il sistema telematico esegue il calcolo del punteggio tecnico
    totale assegnato a ciascun operatore economico e ne registra l’esito
    segnalando l’eventuale mancato superamento del valore soglia.

  51. In caso di esclusione, il sistema telematico consente alla
    stazione appaltante l’invio di notifica all’operatore economico
    escluso.

  52. Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte
    tecniche presentate dagli operatori economici ammessi, la
    commissione, avvalendosi del sistema telematico conferma gli esiti e
    i punteggi assegnati ai sensi del comma 4, consentendo la
    prosecuzione della procedura per i soli soggetti ammessi.
    Art. 22

     Apertura e valutazione delle offerte economiche 
    
  53. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede
    all’apertura delle offerte economiche sono comunicate, tramite il
    sistema telematico, agli operatori economici ammessi ai sensi
    dell’articolo 21, comma 6.

  54. La commissione giudicatrice consulta e valuta le offerte
    economiche degli operatori economici ammessi, tramite il sistema
    telematico, che ne registra gli esiti. Ultimata l’apertura delle
    offerte economiche e fino alla conclusione della relativa fase
    valutativa, il sistema telematico non consente l’accesso alla
    documentazione di cui agli articoli 19 e 20, salvo che detta
    documentazione sia gia’ stata aperta e la relativa valutazione sia
    gia’ stata conclusa.

  55. Nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta
    economicamente piu’ vantaggiosa la commissione giudicatrice calcola
    la soglia di anomalia avvalendosi del sistema telematico. Per le
    procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del prezzo piu’
    basso la commissione giudicatrice utilizza il sistema telematico per
    l’elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d’asta.

  56. Il sistema telematico consente di procedere al ricalcolo del
    punteggio assegnato qualora l’esclusione di un concorrente al momento
    della valutazione dell’offerta economica ne determini la necessita’.

  57. Al fine di formare la graduatoria dei concorrenti, il sistema
    telematico procede, per ciascun operatore economico, al calcolo
    totale del punteggio relativo all’offerta tecnica e di quello
    relativo all’offerta economica e ne registra l’esito.
    Art. 23

    Valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse

  58. Il sistema telematico consente di calcolare la soglia di
    anomalia nei casi e secondo i criteri previsti dall’articolo 97 del
    codice, segnalando la presenza di offerte che appaiano anormalmente
    basse.

  59. Il sistema telematico consente alle stazioni appaltanti di
    richiedere agli operatori economici, la cui offerta appare
    anormalmente bassa, le relative giustificazioni.

  60. L’operatore economico, con le modalita’ indicate nella
    comunicazione di cui al comma 2, trasmette le giustificazioni
    richieste dalla stazione appaltante tramite il sistema telematico.

  61. A seguito dell’accertamento dell’anomalia dell’offerta, la
    stazione appaltante comunica, tramite il sistema telematico,
    l’eventuale esclusione dell’operatore economico che l’ha presentata.
    Art. 24

          Formazione della graduatoria di gara 
    
  62. Il sistema telematico predispone la graduatoria di gara e la
    rende disponibile secondo la normativa vigente.
    Art. 25

                      Aggiudicazione 
    
  63. Il sistema telematico consente l’acquisizione del provvedimento
    di aggiudicazione e l’inserimento dello stesso nel fascicolo
    informatico di cui all’articolo 7.

  64. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di
    inviare le comunicazioni relative all’esito della procedura di gara
    agli operatori economici e alla BDNCP.
    Art. 26

           Avvisi successivi all'aggiudicazione 
    
  65. Ai fini della successiva pubblicazione, il sistema telematico
    acquisisce la documentazione relativa all’esito della procedura di
    affidamento e ne supporta la redazione.

  66. Il sistema telematico consente alla stazione appaltante di
    assolvere all’obbligo di pubblicazione dell’avviso sull’esito della
    procedura di affidamento.
    Art. 27

                Acquisizione del contratto 
    
  67. Il sistema telematico consente la redazione del contratto nel
    rispetto di quanto previsto dall’articolo 32, comma 14, del codice e,
    comunque, l’acquisizione del contratto e il suo inserimento nel
    fascicolo informatico di cui all’articolo 7.
    Art. 28

                     Migliori pratiche 
    
  68. Al fine di rendere piu’ efficiente ed efficace l’azione della
    stazione appaltante nello svolgimento delle attivita’ connesse alle
    procedure di acquisto e di negoziazione, il sistema telematico e’
    realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti
    metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione
    e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati
    rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonche’ alle
    soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto, tra
    le quali:
    a) redazione in modalita’ informatica della documentazione utile
    nell’espletamento delle procedure di gara;
    b) integrazione con i sistemi di gestione dei documenti
    informatici e di conservazione degli archivi digitali dei fascicoli
    di gara;
    c) scambio di dati in interoperabilita’ sia con i sistemi
    contabili delle stazioni appaltanti sia con i sistemi rilevanti ai
    fini della semplificazione delle procedure per gli operatori
    economici;
    d) utilizzo di strumenti per la comunicazione, il coordinamento e
    la collaborazione anche per la gestione di scadenzari per il rispetto
    degli obblighi e degli adempimenti normativi;
    e) adozione di strumenti innovativi per lo scambio di
    comunicazioni da e verso gli operatori economici;
    f) adozione di procedure di gestione della vulnerabilita’ e degli
    aggiornamenti, nonche’ di gestione degli incidenti di sicurezza
    (security incident management), formalizzati in conformita’ agli
    standard internazionali;
    g) integrazione degli strumenti per la pianificazione degli
    acquisti e la raccolta dei requisiti utili all’indizione delle gare.

  69. L’AgID, ai sensi dell’articolo 71 del CAD, detta, con proprie
    linee guida, le regole tecniche per la definizione delle migliori
    pratiche di cui al comma 1.
    Capo III
    Disposizioni finali

                          Art. 29 
    
                    Disposizioni finali 
    
  70. Fatte salve le disposizioni transitorie previste dal codice, le
    stazioni appaltanti adeguano i propri sistemi telematici entro sei
    mesi dall’adozione delle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Roma, 12 agosto 2021

                        Il Ministro 
              per la pubblica amministrazione 
                         Brunetta 
    
             Il Ministro delle infrastrutture 
               e della mobilita' sostenibili 
                        Giovannini 
    
                 Il Ministro dell'economia 
                      e delle finanze 
                          Franco 
    

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne
n. 2461

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