Supponiamo che un dipendente decida di rientrare in una Pubblica Amministrazione, per es., il 16 marzo (lunedì), facendo valere il diritto alla conservazione del posto; pertanto, dovrebbe dimettersi a decorrere dalla stessa dalla stessa data (16 marzo) presso l’amministrazione pubblica dove è in prova.
Nella comunicazione di dimissioni dovrebbe indicare come ultimo giorno di servizio il 15 marzo (ossia di domenica).
In questo caso, il sabato e la domenica gli verranno riconosciuti a livello retributivo e previdenziale dall’amministrazione dove rassegna le dimissioni?
Grazie in anticipo per il riscontro.

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione riguarda il trasferimento tra pubbliche amministrazioni e la gestione delle dimissioni in termini di giorni lavorativi e di riconoscimento retributivo e previdenziale. In generale, il diritto alla conservazione del posto e le modalità di dimissioni in ambito pubblico sono regolati da normative specifiche che disciplinano i rapporti di lavoro nel settore pubblico.
Teoria Generale del Diritto
Nel diritto del lavoro pubblico, le dimissioni devono essere presentate con un preavviso che rispetti i termini stabiliti dalla normativa o dai contratti collettivi applicabili. La data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro deve essere chiaramente indicata nella comunicazione di dimissioni.
Norme Relative alla Teoria
Le norme che regolano il trasferimento e le dimissioni nel settore pubblico includono, ma non si limitano a:
- D.lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), che disciplina l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) specifici per il settore pubblico, che possono dettagliare ulteriormente le procedure di dimissioni e trasferimento.
Esempi Concreti
Supponendo che un dipendente si dimetta effettivamente il 15 marzo (ultimo giorno di servizio) per trasferirsi in un’altra amministrazione pubblica il 16 marzo, la questione del riconoscimento retributivo e previdenziale per il sabato e la domenica dipende dalle specifiche disposizioni contrattuali e normative applicabili al caso. Generalmente, i giorni non lavorativi compresi tra la data di cessazione e quella di inizio in un nuovo ente (come sabato e domenica nel caso presentato) non dovrebbero incidere negativamente sul riconoscimento dei diritti retributivi e previdenziali, a condizione che il passaggio tra le due amministrazioni sia gestito correttamente e in conformità con le norme vigenti.
Conclusione Sintetica
In assenza di specifiche disposizioni contrattuali o normative che indichino diversamente, è ragionevole aspettarsi che i diritti retributivi e previdenziali siano preservati anche per i giorni non lavorativi intercorsi tra la cessazione da un’amministrazione e l’ingresso in un’altra, come il sabato e la domenica nel caso esposto.
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Bibliografia
- Testo Unico sul pubblico impiego (D.lgs. 165/2001)
- Per approfondimenti sui CCNL specifici per il settore pubblico, si consiglia di consultare i siti ufficiali delle rappresentanze sindacali o del Ministero della Pubblica Amministrazione.
Mi accodo alla domanda
La risposta breve è sì. Se le dimissioni hanno decorrenza dal 16 marzo (primo giorno in cui non si è più in servizio presso l’amministrazione attuale) e l’ultimo giorno di rapporto di lavoro è indicato nel 15 marzo (domenica), i giorni di sabato e domenica devono essere retribuiti e coperti ai fini previdenziali dall’amministrazione che si sta lasciando.
Ecco una spiegazione dettagliata del perché e come gestire correttamente il passaggio:
Il principio della continuità del rapporto
Nel pubblico impiego, quando si passa da un’amministrazione all’altra (o si rientra in quella precedente per mancato superamento della prova o esercizio del diritto alla conservazione del posto), è fondamentale che non vi sia interruzione del rapporto di lavoro.
- Fino al 15 marzo (compreso): Il dipendente è giuridicamente in forza presso l’amministrazione dove sta svolgendo la prova. Anche se il sabato e la domenica sono giorni di riposo (non lavorati), essi fanno parte della durata del contratto.
- Dal 16 marzo: Il dipendente riprende servizio presso l’amministrazione di provenienza.
Retribuzione e Previdenza
Poiché il rapporto di lavoro con l’amministrazione che si lascia cessa alla mezzanotte del 15 marzo, quest’ultima è tenuta a:
- Corrispondere la retribuzione fino a tale data. Sabato e domenica vengono pagati come normale prosecuzione della settimana lavorativa (secondo il principio che il riposo settimanale è retribuito).
- Versare i contributi previdenziali per l’intero periodo, inclusi i giorni festivi terminali del rapporto.
Nota Bene: Se l’amministrazione dovesse interrompere il pagamento al venerdì 13, creerebbe un “buco” contributivo e giuridico di due giorni, il che è illegittimo se le dimissioni sono state rassegnate con decorrenza dal lunedì.
Come formulare correttamente la comunicazione
Per evitare equivoci con l’ufficio Risorse Umane, la dicitura standard da utilizzare nella lettera di dimissioni (o nella comunicazione di rientro) è solitamente la seguente:
- “Il sottoscritto rassegna le proprie dimissioni con decorrenza dal 16 marzo 2026. Pertanto, l’ultimo giorno di servizio sarà il 15 marzo 2026.”
In questo modo è chiaro che il 15 è l’ultimo giorno “in carico” alla vecchia amministrazione e il 16 è il primo giorno della nuova (o del rientro).
Cosa controllare
- Certificazione Unica (CU) e Unilav: Verifichi che la data di cessazione comunicata al Centro per l’Impiego (modello Unilav) coincida effettivamente con il 15 marzo.
- Ferie e permessi: Ricordi che il sabato e la domenica finali non possono essere considerati “ferie” per allungare il rapporto, ma sono giorni di riposo spettanti. Se ha ferie residue, queste dovranno essere monetizzate (se previsto dai casi eccezionali della PA) o fruite prima della scadenza.