Dimissioni, ferie residue e maternità obbligatoria

Sono dipendente sotto un ente ccnl enti locali da 4 anni. Ho vinto un concorso in agenzia delle entrale e tra 12 giorni ho la firma del contratto in data coincidente con l’inizio del nuovo rapporto di lavoro (per entrambi i concorsi ho seguito il suo metodo, quindi colgo l’occasione anche per ringraziarla!!).
Attualmente mi trovo in maternità obbligatoria con modalità 0+5 che terminerà ad inizio gennaio quindi, immediatamente dopo la firma, sarò messa in congedo.

Mi conferma che la modalità più corretta di muovermi è inviare al mio ente una PEC comunicando le dimissioni e chiedendo la conservazione del posto di lavoro per la durata del nuovo periodo di prova? al termine della maternità obbligatoria ho intenzione di entrare a lavoro 2/3 giorni a settimana ed utilizzare il congedo parentale per i restanti giorni (pertanto la prova si allungherà proporzionalmente rispetto ai 4 mesi di calendario). Devo comunicare anche tale circostanza al mio vecchio ente?

Dopo aver inviato la PEC devo richiedere la convalida delle dimissioni stesse all’ispettorato del lavoro?

Inoltre al momento ho delle ferie residue già maturare (10 giorni) di cui non posso usufruire. Immagino che cambiando comparto non possa richiedere il passaggio delle stesse al nuovo ente. Posso ottenere la liquidazione? vale anche per delle ore di straordinario che ho maturato (9h)? Così anche da compensare i giorni di mancato preavviso che non potrò dare.

Grazie,

Elena

I passaggi procedurali e le tutele spettanti per la gestione del passaggio, della maternità e delle spettanze economiche sono indicati di seguito.

1. Comunicazione al vecchio Ente e conservazione del posto

Inviare una PEC al proprio Ente di appartenenza è la procedura corretta. La comunicazione deve contenere:

  • La dichiarazione di dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal giorno immediatamente precedente la stipula del nuovo contratto presso l’Agenzia delle Entrate (per garantire la continuità del servizio senza interruzioni).

  • La richiesta esplicita di conservazione del posto di lavoro per la durata del periodo di prova presso la nuova amministrazione, ai sensi dell’art. 25, comma 10 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 (che rinvia all’art. 20, c. 10 del CCNL 21.05.2018).

2. Convalida delle dimissioni all’Ispettorato del Lavoro (ITL)

Sì, la convalida è obbligatoria per legge.

Ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico Maternità e Paternità), le dimissioni rassegnate durante il periodo di tutela della maternità (dall’inizio della gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino) devono essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) a pena di inefficacia.

Trattandosi formalmente di una risoluzione del rapporto con il vecchio ente (seppur assistita dal diritto alla conservazione del posto), è necessario:

  1. Effettuare la richiesta di convalida presso l’ITL di competenza (la procedura è gestibile online tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o mediante colloquio a distanza/in presenza).

  2. Allegare/esibire il provvedimento di vincita del concorso e la nota di convocazione per la firma del contratto con l’Agenzia delle Entrate, a riprova della natura volontaria del passaggio tra pubbliche amministrazioni.

3. Maternità, congedo parentale e prolungamento della prova

  • Sospensione della prova: Il periodo di prova richiede il servizio effettivo (pari a 4 mesi per la qualifica d’ingresso nel CCNL Funzioni Centrali). La maternità obbligatoria sospende di diritto il periodo di prova.

  • Uso del congedo parentale ad ore/giorni: Le giornate di congedo parentale non vengono conteggiate come servizio effettivamente prestato. Conseguentemente, lavorando 2-3 giorni a settimana e fruendo del congedo nei restanti giorni, la durata solare del periodo di prova si allungherà fino al raggiungimento dei 4 mesi di presenza effettiva.

  • Comunicazione al vecchio Ente: Sì, occorre comunicarlo. Il vecchio Ente conserva il posto “per la durata del periodo di prova”. Non appena l’Agenzia delle Entrate formalizzerà il calcolo della sospensione e la nuova data di scadenza del periodo di prova (derivante dalla maternità obbligatoria prima e dal congedo parentale poi), andrà trasmessa al vecchio Ente attestazione della nuova scadenza affinché il posto rimanga regolarmente congelato.

4. Liquidazione ferie residue, straordinari e mancato preavviso

Ferie residue (10 giorni)

Le ferie non possono essere trasferite tra comparti diversi in presenza di un nuovo contratto di assunzione da concorso.

Di norma, l’art. 5, c. 8 del D.L. 95/2012 vieta la monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego. Tuttavia, nel tuo caso hai diritto alla liquidazione monetaria.

La Corte Costituzionale (sentenze n. 95/2016 e n. 217/2024) e la Cassazione (es. Ordinanza n. 23697/2022) hanno stabilito che il divieto non opera quando il mancato godimento sia derivato da cause oggettive e indipendenti dalla volontà della lavoratrice, prima fra tutte l’astensione obbligatoria per maternità. Essendo stata impossibilitata a fruirne prima della cessazione per motivi di tutela della salute/maternità, l’Ente locale deve provvedere al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie.

Ore di straordinario (9 ore)

Il monte ore di straordinario maturato rappresenta una prestazione lavorativa già resa. L’Ente locale ha l’obbligo di liquidare le 9 ore nel prospetto di chiusura delle competenze di fine rapporto.

Mancato preavviso

Non dovrai pagare alcuna indennità di mancato preavviso, per due ragioni concorrenti:

  1. Disciplina del periodo di prova: L’esercizio del diritto alla conservazione del posto ex art. 25 c. 10 CCNL Funzioni Locali esula dalle dimissioni ordinarie soggette a preavviso.

  2. Tutela D.Lgs. 151/2001: L’art. 55, commi 1 e 2 del D.Lgs. 151/2001 esonera espressamente la lavoratrice che si dimette durante il periodo di tutela della maternità dall’obbligo di dare il preavviso e da qualsiasi trattenuta a titolo di indennità sostitutiva.