le dimissioni del presidente del consiglio comunale in un Ente sotto i 15.000 abitanti, presentante mediante pec con firma autografa e copia documento di identità sono da considerare valide o meno?
Posto che, in assenza di disciplina sulle dimissioni del presidente del consiglio, trova applicazione l’articolo 38, comma 8 D.lgs. n. 267/2000 si può ritenere che la PEC non rientra tra le modalità di presentazione delle dimissioni?
Sì, le dimissioni presentate tramite PEC, corredate da firma autografa e copia del documento di identità, sono da considerare pienamente valide ed efficaci.
La tesi secondo cui la PEC non rientrerebbe tra le modalità consentite dall’articolo 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) è ormai ampiamente superata dall’evoluzione normativa del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’orientamento consolidato del Ministero dell’Interno.
Ecco perché l’atto è valido e perché la PEC soddisfa i requisiti di legge:
1. Il principio di equivalenza telematico-analogica
L’articolo 38, comma 8 del TUEL stabilisce che le dimissioni devono essere presentate “personalmente” oppure “assunte al protocollo dell’ente nell’ordine cronologico di presentazione”.
Il requisito della presentazione (quando non avviene di persona) punta a garantire due elementi certi: l’autenticità della provenienza e la certezza della data di ricezione. La PEC, per sua natura giuridica, soddisfa entrambi i criteri:
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Ha valore legale equivalente a una raccomandata con ricevuta di ritorno.
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Attesta in modo inequivocabile la data e l’ora di consegna al protocollo dell’ente.
2. Validità della firma autografa + documento via PEC
L’articolo 65, comma 1, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) stabilisce espressamente che le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide se:
“sono sottoscritte con firma autografa e幾 acquisite ed inviate ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”
Il richiamo al d.P.R. 445/2000 conferma che la scansione di un documento firmato di pugno, accompagnata dalla copia del documento d’identità del firmatario e trasmessa digitalmente, è un canale giuridicamente equivalente alla presentazione cartacea. Non è quindi obbligatoria la firma digitale qualora sia presente il documento di identità allegato alla firma autografa.
3. L’orientamento del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno (Direzione Centrale per l’Autonomia Locale) si è espresso più volte su fattispecie analoghe, confermando che:
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Le modalità previste dall’art. 38, comma 8 del TUEL non devono essere interpretate in chiave formalistica o poliziesca, bensì finalistica (accertare la reale ed effettiva volontà del consigliere/presidente).
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L’invio tramite la casella PEC personale del mittente, unito alla copia del documento d’identità, azzera ogni dubbio sull’identità del dimissionario e sulla paternità dell’atto.
4. Il regime dell’efficacia (Irrevocabilità)
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 8, e della natura dell’organo:
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Le dimissioni sono irrevocabili.
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Diventano efficaci immediatamente dal momento in cui la PEC viene registrata dal sistema di protocollo dell’Ente (principio di recettizietà). Non serve alcuna presa d’atto o delibera consiliare per renderle valide.
In sintesi: Il Segretario Comunale o l’ufficio protocollo non possono rifiutare o considerare invalide tali dimissioni. L’invio telematico tramite PEC (con documento d’identità) non viola l’art. 38 TUEL, ma ne costituisce semplicemente la modalità di trasmissione moderna e digitale, pienamente legittimata dalle norme del CAD che integrano la disciplina delle pubbliche amministrazioni.