Diniego del trasferimento ex lege 104: motivazioni stringenti - Le Autonomie Diniego del trasferimento ex lege 104: motivazioni stringenti - Le Autonomie
Il Diniego del Trasferimento ai Sensì dell’Art. 33, Comma 5, L. 104/1992: La Necessità di Motivazioni Concrete
CONTENUTO
Il trasferimento del personale della pubblica amministrazione, in particolare per coloro che assistono persone con disabilità, è disciplinato dall’articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992. Questa norma prevede che i dipendenti che si trovano in tali circostanze abbiano diritto a un trasferimento, salvo che l’Amministrazione dimostri l’esistenza di esigenze di servizio prevalenti. Tuttavia, il recente pronunciamento del TAR Sicilia-Palermo, con la sentenza n. 2370/2025, ha chiarito che il diniego di tale richiesta deve essere supportato da motivazioni concrete e specifiche.
La sentenza sottolinea che l’Amministrazione è tenuta a effettuare una verifica approfondita della compatibilità della richiesta di trasferimento con le esigenze funzionali del servizio. Ciò implica che le ragioni ostative al trasferimento devono essere dettagliate e riferite sia alla sede attuale del richiedente sia a quella richiesta. È fondamentale che l’Amministrazione consideri anche il grado e il ruolo del dipendente, come previsto dall’art. 981, comma 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione Digitale.
In particolare, la motivazione deve evitare vaghezze e generalizzazioni, poiché una motivazione generica è considerata illegittima e impugnabile. Questo principio è essenziale per garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati e che le decisioni amministrative siano giustificate da elementi concreti.
La Legge 104/1992, infatti, non solo riconosce il diritto al trasferimento, ma tutela anche il diritto all’assistenza per chi si occupa di persone con disabilità, garantendo un intervento assistenziale permanente e globale. Pertanto, il rispetto delle procedure e delle motivazioni è cruciale per la legittimità delle decisioni amministrative.
CONCLUSIONI
In sintesi, il diniego del trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della L. 104/1992 deve essere motivato in modo chiaro e specifico. Le Amministrazioni devono evitare di basare le loro decisioni su valutazioni generiche, ma piuttosto fornire ragioni concrete che dimostrino l’impossibilità di accogliere la richiesta. La recente sentenza del TAR Sicilia-Palermo rappresenta un importante richiamo alla necessità di una gestione equa e trasparente delle richieste di trasferimento.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
Per i dipendenti pubblici e i concorsisti, è fondamentale essere consapevoli dei propri diritti in materia di trasferimenti e delle modalità di impugnazione in caso di diniego. La conoscenza delle norme e delle recenti sentenze può fornire strumenti utili per tutelare i propri diritti e garantire che le decisioni amministrative siano giustificate e legittime.
PAROLE CHIAVE
Trasferimento, Legge 104/1992, motivazione, TAR Sicilia-Palermo, diritti dei lavoratori, disabilità, pubblica amministrazione.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 104/1992 - “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- Codice dell’Amministrazione Digitale, art. 981, comma 1, lett. b.
- Sentenza TAR Sicilia-Palermo n. 2370/2025.

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