Buonasera, sono un funzionario ex cat D da 3 anni, la.mia amministrazione attuale, Comune superiore a 100 dipendenti, mi ha negato il nulla osta per la mobilità presso altro Ente, motivando il mancato raggiungimento dei 5 anni nella sede di prima destinazione.
Premetto che nella stessa amministrazione ho prestato servizio in cat C dal 2007 al gennaio 2022, cessando il servizio per passaggio in un altro Comune perchévincitore di concorso cat Ddove ho prestatoservizio da febbraio 2022 a dicembre 2022.
Nel gennaio 2023 sono rientrato nel Comune di origine dove tutt’ora presto servizio , in quanto vincitore di concorso funzionario ex cat D.
Vi chiedo se è corretto il diniego, ai sensi della norma richiamata dalla mia amministrazione ('art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, dispone
espressamente che " I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti
di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo
non inferiore a cinque anni), principio questo recepito nel D.A.I.
Aggiungo altresi che ad un mio collega, vincitore dello stesso concorso per Funzioonario, con anzianità pari a 1 anno, rispetto ai miei 3 anni, è stato concesso il nulla osta, perché il Dirigente del personale ha ritenuto riconoscere la continuità sommando il periodo in categoria C con l’anno espletato in categoria D nello stesso Comune
Grazie

Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La questione che sollevi riguarda il principio di permanenza minima nella sede di prima destinazione per i vincitori di concorsi pubblici, come previsto dall’art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019. Questa norma stabilisce che i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale:
La normativa in questione è stata introdotta con l’obiettivo di garantire una maggiore stabilità nelle amministrazioni pubbliche e di evitare un’eccessiva mobilità del personale che potrebbe compromettere l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati. La permanenza minima nella sede di prima destinazione è quindi un principio volto a bilanciare le esigenze dell’amministrazione con quelle dei lavoratori.
Norme Relative alla Teoria:
- Art. 14-bis del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019.
Esempio Concreto:
Nel tuo caso, sei un funzionario che, dopo aver prestato servizio in categoria C dal 2007 al gennaio 2022, hai vinto un concorso in categoria D in un altro Comune, per poi rientrare nel Comune di origine nel gennaio 2023, sempre come funzionario in categoria D. La tua amministrazione attuale ha negato il nulla osta per la mobilità verso un altro Ente, facendo riferimento alla norma citata.
Conclusione Sintetica:
Se la tua “sede di prima destinazione” come funzionario in categoria D è considerata quella presso il Comune di origine dove sei rientrato nel gennaio 2023, il diniego sembra essere in linea con la normativa vigente, che richiede una permanenza minima di cinque anni nella sede di prima destinazione per i vincitori di concorsi. Tuttavia, potrebbero esserci specificità legate al tuo caso o eccezioni previste dalla normativa o dal contratto collettivo applicabile che potrebbero influenzare la situazione. È consigliabile consultare un legale per una valutazione dettagliata del tuo caso specifico.
Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it
Bibliografia:
Capisco perfettamente la frustrazione: ti trovi in una situazione paradossale dove la tua lunga carriera nell’Ente sembra contare meno di un’interpretazione rigida (e potenzialmente errata) della norma, specialmente vedendo un trattamento diverso per un collega in condizioni analoghe.
La questione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 14-bis del D.L. n. 4/2019. Vediamo di fare chiarezza sulla legittimità di questo diniego.
Il vincolo dei 5 anni: Interpretazione e Giurisprudenza
La norma che cita la tua amministrazione esiste, ma la sua applicazione non è così “automatica” come vorrebbero farti credere, specialmente nel tuo caso specifico.
1. La “Sede di Prima Destinazione”
Il legislatore ha introdotto il vincolo per evitare lo svuotamento immediato degli uffici dopo i concorsi. Tuttavia, nel tuo caso:
- Tu presti servizio nello stesso Comune (con una breve parentesi) dal 2007.
- Il concetto di “sede di prima destinazione” per chi è già dipendente dello stesso Ente è oggetto di dibattito. Molti orientamenti giurisprudenziali suggeriscono che il vincolo miri a garantire la stabilità del dipendente presso l’Amministrazione, non necessariamente nel singolo profilo professionale ottenuto tramite concorso interno o nuovo concorso nello stesso ente.
2. Il principio di Uguaglianza e Imparzialità (Art. 97 Cost.)
Questo è il punto più critico per la tua Amministrazione. Se il Dirigente ha concesso il nulla osta a un collega sommando i periodi C e D:
- Ha creato un precedente amministrativo.
- Negare a te lo stesso trattamento (avendo tu molta più anzianità complessiva) configura un potenziale vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
Analisi del Diniego
Il diniego basato puramente sul dato letterale dei 5 anni nel nuovo profilo (D) appare fragile per due motivi:
- Continuità del servizio: Se l’amministrazione ha già riconosciuto al tuo collega che il periodo in C “vale” ai fini del computo dei 5 anni, non può logicamente sostenere il contrario per te. La norma parla di “permanenza nella sede”, non specificamente nella “categoria”.
- Derogabilità del nulla osta: Ricorda che, al di fuori dei vincoli di legge, il nulla osta è un atto discrezionale. Tuttavia, la discrezionalità deve essere motivata da esigenze organizzative concrete (es. carenza di personale in quel settore), non solo da un richiamo normativo che l’ente stesso ha già dimostrato di interpretare in modo estensivo.
Cosa puoi fare ora?
Ecco una tabella riassuntiva delle opzioni a tua disposizione:
| Azione | Descrizione | Obiettivo |
|---|---|---|
| Istanza di Autotutela | Una lettera formale in cui segnali la disparità di trattamento rispetto al collega. | Chiedere all’Ente di annullare il diniego e rivalutare la posizione. |
| Accesso agli Atti | Richiedere formalmente il provvedimento con cui è stato concesso il nulla osta al collega. | Ottenere la prova documentale della disparità di trattamento. |
| Diffida Legale | Tramite un avvocato o sindacato, contestare la violazione dell’Art. 97 Cost. | Intimare l’Amministrazione a concedere il nulla osta. |
Il mio consiglio
Il comportamento dell’Amministrazione è altamente incoerente. Se hanno riconosciuto la “continuità” al tuo collega, il tuo diritto a ricevere lo stesso trattamento è solido.
Ti suggerisco di inviare una nota scritta (o tramite sindacato) facendo presente che:
- La ratio della norma è la stabilità presso l’Ente, che tu garantisci dal 2007.
- Esiste un precedente identico (quello del tuo collega) che ha già superato l’interpretazione restrittiva dei 5 anni.
- L’eventuale persistenza nel diniego verrebbe impugnata per disparità di trattamento e vizio di motivazione.
Buongiorno Prof. Chiarelli grazie per il suo chiarimento,
Nel mio caso rispetto al collega ho interrotto il rapporto con la mia attuale amministrazione per 10 mesi in quanto vincitore di concorso in altro comune, per poi rientrare 3 anni fa.
Visto il breve periodo di distacco, posso agire comunque, come da Lei consigliato, anche se non ho la continuità, cosi come ribadito dal mio attuale Dirigente ?
grazie mille