Diniego SCA dopo il perfezionamento della SCIA

Buonasera a tutti,

sono nuovo dell’ufficio SUAP ed ho un dubbio su una questione relativa all’oggetto.
In sintensi:
SCIA presentata per un ingrosso di abbiglamento e chiusa positivamente dopo i 60 gg.
L’UT sollecitato attraverso PEC in relazione alla documentazione tecnica(SCA) trasmessa in fase di presentazione della SCIA non ha dato alcun riscontro.
Dopo 60 gg, come dicevo, la SCIA è stata chiusa positivamente.
Dopo 8 mesi l’UT analizza la SCA (che era stata trasmessa anche attraverso il SUE) ed effettua il diniego della stessa comunicadomi il tutto.

  1. Come devo procedere atteso che la SCIA è stata chiusa positivamente.
  2. A vostro avviso…non si è configurato un legittimo affidamento?
    Grz

Non si tratta di appalto, quindi parlare di affidamento non è pertinente; comunque risultando due istanze distinte, una SCIA SUAP ed un deposito di istanza di agibilità mezzo SUE, immagino saranno distinti anche gli uffici interessati.
Il silenzio-assenso dopo 8 mesi ovviamente si è formato, tuttavia l’ufficio preposto potrà agire in autotutela adducendo adeguate motivazioni, che pertanto devono essere analizzate puntualmente.

Laddove l’ufficio SUE preposto all’analisi dell’agibilità invalidi la stessa, questo ovviamente avrà ripercussioni sulla SCIA SUAP per cui sarà sicuramente stato autocertificato il possesso dei requisiti edilizi, urbanistici e di agibilità medesima.

Sull’affidamento è stato un mero errore copia/incolla.
Sono proprio in questa fase. Ovvero il SUE ha invalidata la SCA. Come devo agire per la SCIA del SUAP decorso ormai i 60 GG? Sono nuovo della materia. Leggevo da qualche parte che devo procedere ad avviare il procedimento di annullamento degli effetti della SCIA?
Inoltre in autotutela dovrei agire ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/90. Chi deve attestare che sussistono le condizioni del medesimo articolo? È lo stesso U.T. che lo deve attestare?

se è attività di commercio all’ingrosso non si tratta di SCIA ma di mera comunicazione (vedi tabella in allegato al d.lgs. n. 222/2016). Come indicato varie volte nel forum, il legislatore non ha mai previsto un regime giuridico ad hoc per la procedura comunicativa. Per la SCIA c’è l’art. 19 della legge 241/90.
Tendenzialmente, la comunicazione non è una procedura abilitativa vera e propria. In assenza di SCIA o di autorizzazione (la SCIA ha valore abilitativo - sostituisce l’autorizzazione) la PA competente deve chiudere l’esercizio per assenza d titolo abilitativo. In assenza di comunicazione la cosa è molto dubbia, bisogna vedere la legge regionale ma, in genere, si applica solo una sanzione ammi.va.
Detto questo, bisogna, comunque, comprendere bene come stanno le cose. I problemi legati alla dichiarazione di agibilità potrebbero essere solo formali. Senti il servizio Urbanistica e fatti dire se il fabbricato è agibile e o meno. Solo la dichiarata inagibilità rende l’uso, a prescindere dai titoli abilitativi, non consentito.

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