Direttore lavori e CSE: quando è ammesso il cumulo? | LavoriPubblici Direttore lavori e CSE: quando è ammesso il cumulo? | LavoriPubblici
TAR Abruzzo n. 328/2026: il cumulo DL e CSE è ammesso anche sopra il milione di euro in assenza di complessità e rischi
CONTENUTO
Il tema della compatibilità tra l’incarico di Direttore dei Lavori (DL) e quello di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) rappresenta un punto cruciale nella gestione degli appalti pubblici. La recente sentenza del TAR Abruzzo n. 328/2026 ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 114, comma 4, d.lgs. 36/2023.
Secondo l’orientamento espresso dai giudici amministrativi, il cumulo delle funzioni di DL e CSE non è soggetto a un divieto automatico e assoluto una volta superata la soglia di 1 milione di euro. Il ragionamento giuridico si fonda sul dettato dell’art. 114, co. 4, d.lgs. 36/2023, il quale permette la coincidenza delle due figure anche in contesti d’importo rilevante, a condizione che:
- non siano presenti lavori complessi;
- non sussistano significativi rischi di interferenza.
Nel caso di specie, il ricorso volto a contestare l’affidamento congiunto degli incarichi è stato respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione. La decisione sottolinea come la stazione appaltante debba valutare la natura intrinseca dell’opera e i rischi concreti, piuttosto che basarsi esclusivamente sul dato economico per imporre la separazione dei ruoli.
CONCLUSIONI
La pronuncia stabilisce che la soglia economica del milione di euro non costituisce un limite invalicabile per il cumulo degli incarichi di DL e CSE. L’ammissibilità della doppia funzione dipende da una valutazione tecnica sull’assenza di complessità e di rischi interferenziali, valorizzando la discrezionalità tecnica della PA nella fase di programmazione e affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nell’istruttoria per l’affidamento degli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, il RUP deve motivare la scelta del cumulo delle funzioni analizzando la concreta entità del rischio e la semplicità dei lavori, evitando di ritenere preclusa tale opzione solo per ragioni d’importo. Ciò riduce il rischio di ricorsi per violazione del d.lgs. 36/2023 e assicura una gestione più snella del cantiere.
- Per il Concorsista: l’argomento rientra nella disciplina dell’esecuzione del contratto di appalto (Diritto dei Contratti Pubblici). È fondamentale ricordare il collegamento tra l’art. 114 del Codice e i principi di semplificazione ed efficienza, distinguendo tra il limite quantitativo (importo) e quello qualitativo (complessità/interferenze).
PAROLE CHIAVE
Direttore Lavori, CSE, d.lgs. 36/2023, TAR Abruzzo, Appalti Pubblici, Sicurezza sul lavoro, Cumulo incarichi.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Sentenza TAR Abruzzo n. 328/2026: chiarisce che il cumulo tra DL e CSE è legittimo sopra il milione di euro se mancano lavori complessi e rischi di interferenza.
- Art. 114, comma 4, d.lgs. 36/2023: norma del Codice dei Contratti Pubblici che disciplina le condizioni per la coincidenza delle figure del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza.

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