Pongo un quesito in merito ad una attività di acconciatore.
Da una verifica eseguita dalla CCIAA e trasmessa poi al comune, è emerso che il direttore tecnico indicato in una nuova attività sia già nominato tale in altra sede. Situazione non ammessa dal comma 5 art. 3 della Legge 174/2005.
La domanda attiene al fatto che questa indicazione mi è stata trasmessa dopo il naturale decorso dei 60 giorni di presentazione della SCIA. Come potrei procedere ora per far “sanare” la posizione del direttore tecnico? Avvio del procedimento diretto alla decadenza del titolo abilitativo per carenza requisiti?
Grazie mille
In alcune piccole realtà territoriali (pesini sperduti) a volte si assiste ad uno stesso soggetto che esercita in due o tre botteghe. L’importante sarebbe che quando è in una bottega le altre restino chiuse. Puoi far dichiarare una cosa del genere e poi controllare sul campo. Se questa ipotesi non è percorribile, puoi intimare di scegliere una sede, questo a prescindere dai 60 gg della SCIA. In ogni caso la sanzione vuole l’accertamento dell’esercizio senza direttore tecnico.
Concordo con Mario.
Inoltre potrebbero verificarsi anche questo casi, oltre a quello descritto da Mario:
- il sig. X ha avviato una nuova attività in proprio e lì effettivamente esercita, mentre non ricopre più il ruolo di RT nella precedente impresa Y. In questo caso l’onere della comunicazione della sostituzione del RT è in capo all’impresa Y;
- il sig. X è solo uno dei RT dell’impresa Y.
In questi casi solo tramite accertamento puoi valutare come procedere.
Ricordo he l’art. 3 della L. 174/2005 infatti prevede che:
c. 5 → per ogni sede dell’impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico.
c. 5-bis → il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.
La norma non vieta la nomina in più attività, ma impone l’obbligo di presenza di almeno un RT durante l’attività.