Dirigenza pubblica e art. 19 dlgs 165/2001

Salve, vorrei un chiarimento…
Si accede alla dirigenza di fascia due tramite concorso, che non vuol dire avere già anche un rapporto d’ufficio con la PA perché questo consegue solo a un atto di incarico ex art. 19. Possiamo, dunque, dire che l’incarico dirigenziale è comunque obbligatorio nel momento in cui Tizio accede alla dirigenza per aver vinto un concorso? Cioè se si vince un concorso da dirigente, è ovvio che dopo si svolgono i compiti da dirigente e che l’incarico di cui all’art 19 serve solo a stabilire in quale ufficio sei collocato e che tipo di compiti devi svolgere. Giusto?

Grazie

Ciao Anna,

di seguito provo a rispondere al tuo quesito.

L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene a mezzo di concorso pubblico ai sensi dell’art. 28 d.lgs 165/2001.

A seguito del superamento del concorso pubblico e della stipulazione del contratto individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione che ha bandito il concorso, si instaura tra l’amministrazione e il dirigente un rapporto di servizio., ma l’effettiva imputazione delle funzione avviene però solo con il conferimento dell’incarico.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimenti unilaterali dell’organo a ciò preposto, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 165/2001.

Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati.

I provvedimenti di incarico devono individuare l’oggetto dell’incarico, gli obiettivi da conseguire, la durata, il trattamento economico.

Si deve distinguere tra:

  • rapporto di servizio con l’amministrazione, che viene in essere con la stipula del contratto individuale;
  • conferimento dell’incarico.

il rapporto di servizio determina l’acquisto della qualifica dirigenziale ed il relativo trattamento economico, mentre il rapporto di ufficio viene posto in essere con il provvedimento di incarico.

Un cenno anche alla revoca, è d’obbligo.

  • Revoca anticipata rispetto alla scadenza: il relativo provvedimento deve essere motivato e deve essere data comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca.
    In questo caso la revoca può anche essere disposta per il sopravvenire di oggettive ragioni organizzative, condivise dall’interessato, purchè l’amministrazione dia preventivamente atto ed esterni adeguatamente i presupposti e le ragioni del provvedimento.

  • Mancata conferma: alla stregua della giurisprudenza maggioritaria non sembrerebbe necessaria una motivazione e ciò sebbene il dirigente in scadenza abbia conseguito nello svolgimento dell’incarico gli obiettivi assegnatigli.

In tema di controversie promosse da dirigenti pubblici la giurisdizione è devoluta, ancorchè la causa presupponga la conoscenza incidentale di atti amministrativi presupposti, alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/00.

Il giudice ordinario può valutare la legittimità del provvedimento di conferimento o revoca e può adottare tutti i provvedimenti necessari alla tutela della posizione fatta valere con il ricorso e dunque anche provvedimenti di condanna; può altresì sostituirsi alla stessa amministrazione, ad esempio, ove occorra conferendo l’incarico cui il ricorrente legittimamente aspira.

Per approfondimenti, tra gli altri:

http://www.lavoropubblicheamministrazioni.it/Article/Archive/index_htmlidn=19&ida=251&idi=-1&idu=-1

Buona lettura

Simona