DIRIGENZA: Rapporto di servizio VS rapporto di ufficio

Buongiorno,
vorrei avere un chiarimento circa il rapporto d’ufficio e di servizio dei dirigenti ai sensi degli art. 13 e ss. del d.lgs 165/2001.
Rapporto di servizio: Dirigenti di uffici dirigenziali generali e dirigenti
Rapporto di ufficio: dirigenti di prima fascia e dirigenti di seconda fascia
Ho intesa in questo modo la distinzione di cui sopra. E’ esatta?

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Buon pomeriggio Giuseppe,

occorre fare chiarezza su un concetto sul quale mi sembra tu abbia un pò di confusione, poiché la distinzione tra le due tipologie di rapporto non é riconducibile all’appartenenza alla prima piuttosto che alla seconda fascia dirigenziale.

Innanzitutto, partirei dalla distinzione tra rapporto organico e rapporto di servizio, concetto base del rapporto di pubblico impiego.

  1. Il rapporto organico (c.d. anche d’ufficio) è un rapporto di immedesimazione tra preposto ed organo: il primo è tutt’uno con il secondo, non costituendo un soggetto a sé stante.

Il rapporto organico, non è un rapporto giuridico ma un rapporto organizzativo che sorge con un atto di assegnazione.

La configurazione del rapporto organico è rilevante ai fini della diretta imputazione dell’attività svolta dal titolare dell’organo all’ente di cui costituisce elemento strutturale.
Sulla base di tale rapporto il soggetto acquista la capacità di esercitare i poteri e le funzioni che le norme attribuiscono alle P.A. ad esse imputando i relativi effetti.
L’atto posto in essere dal titolare dell’organo viene infatti direttamente attribuito all’ente, con conseguente assunzione, in capo a questo, degli eventuali vizi dell’atto e della responsabilità per danni verso terzi.
Normalmente titolare di tale rapporto è il dirigente o funzionario di PO) che agisce come ente, tutta l’attività è dell’ente, il rapporto organico non è un rapporto intersoggettivo in quanto non opera tra soggetti diversi, è piuttosto un rapporto interno.

  1. Il rapporto di servizio è invece il rapporto giuridico intercorrente tra l’ente e la persona fisica che viene inserita con determinate funzioni nell’organizzazione dell’ente, mediante la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Esso riguarda la prestazione lavorativa del dipendente; con il rapporto di servizio il soggetto infatti si impegna a prestare la propria attività a favore della P.A. e corrispettivamente acquisisce il diritto alla remunerazione del servizio reso.

In conclusione non tutte le persone fisiche, che agiscono per la P.A. sono titolari di un rapporto organico , tali potendosi considerare solo coloro che esercitano potestà inerenti al pubblico ufficio.
Da ciò ne deriva che la distinzione tra impiegato e dirigente (o funzionario con PO) non dipende dalla natura del rapporto di servizio, che lega la persona fisica all’ente, riguardando invece al diverso aspetto se il soggetto agente chiamato a manifestare la volontà della P.A. eserciti o meno pubbliche potestà.

Per quanto attiene alla dirigenza occorre precisare che in ogni Amministrazione dello Stato, anche a ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei Dirigenti i quali possono essere di prima e di seconda fascia. Nell’ambito della distinzione tra prima e seconda fascia sono poi definite apposite sezioni in modo da garantire l’eventuale specificità tecnica. I Dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso un concorso e transitano nella prima fascia qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione in Uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo di almeno cinque anni.

La disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale si basa sulla distinzione tra l’instaurazione del rapporto di lavoro e il conferimento dell’incarico di direzione. È bene considerare che, mentre nel privato tale distinzione non sussiste, nel pubblico è fondamentale in quanto il dirigente accede al ruolo attraverso un procedimento selettivo ma l’assunzione alle dipendenze della PA, non comporta necessariamente lo svolgimento di compiti dirigenziali.

Nella Dirigenza pubblica vi è una netta separazione tra la qualifica dirigenziale dall’incarico dirigenziale.

La qualifica dirigenziale è unica (sebbene articolata in due fasce) e viene conferita in modo stabile con il contratto individuale di lavoro, a seguito di una procedura concorsuale.

L’incarico dirigenziale riguarda lo specifico Ufficio al quale il Dirigente è preposto ed è conferito a tempo determinato, con un provvedimento amministrativo, quindi non per concorso ma a discrezione della Politica o della Dirigenza superiore.

In particolare, il conferimento è deciso dall’organo politico o dal Dirigente di livello superiore con ampia discrezionalità.

Spero di aver chiarito i tuoi dubbi e ti allego dei link di approfondimento che spero possano ulteriormente dipanare ogni quesito.

Simona

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Confermo le osservazioni di Simona … Il rapporto d’ufficio lo ha anche un NON DIRIGENTE (es. posizione organizzativa) così come lo hanno senz’altro i dirigenti di ruolo (salvo che siano in aspettativa).

Sono due profili distinti.

Ai fini del concorso è utile quanto indicato da Simona e quanto potrai approfondire ai link inviati.

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Una domanda, ma è corretto scrivere che in comuni privi di dirigenza l’incarico dirigenziale possa essere attribuito al segretario comunale?

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Buongiorno,

in generale al segretario comunale non sono affidati compiti di cd. “amministrazione attiva”, poichè egli si limita a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinare le attività, qualora non sia stato nominato un direttore generale.

La questione è molto dibattuta ed oggetto di periodici pareri ministeriali e di numerose pronunce della magistratura amministrativa e del lavoro.

Tuttavia, la netta separazione di funzioni è mitigata nei comuni con minori dimensioni demografiche, che sono normalmente privi di personale con qualifica dirigenziale.

L’art. 109, comma 2, TUEL dispone che “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d ), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”.

Dunque, in particolare, nei comuni privi di dirigenti e di piccole dimensioni possono essere demandate al segretario le funzioni dirigenziali, se non sono attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi .

Allego dei link di approfondimento sul tema.

le mansioni del segretario non rientrano in quelle di direttore generale o dirigente pubblico - Mobilità nel pubblico impiego.

Sperando di essere stata esaustiva, auguro buona lettura .

Simona

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Grazie Simona, avevo riportato questa affermazione in una domanda di un concorso vertente sui “responsabili degli uffici e dei servizi” e mi erano sorti dei dubbi, non essendomi chiaro se il ruolo di posizione organizzativo fosse equiparabile a quello di “responsabile degli uffici e dei servizi”. Mi pare di capire, quindi, che solo in via temporanea il segretario generale dell’ente possa assolvere al ruolo dirigenziale (potendo essere tale conferimento di incarico “transeunte e motivata da una verifica reale di assenza di professionalità interne”) , di cui sia sprovvisto l’ente, e che sia preferibile l’attribuzione di posizioni organizzative a dipendenti di ruolo più elevato (d e c).

Si, hai ben interpretato.

Aggiungo quanto segue.

Gli incarichi di posizioni organizzative dovranno essere conferiti con atto scritto e motivato, sulla base della valutazione dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale potenzialmente destinatario, per un massimo di tre anni.
Il CCNL ha previsto anche che negli Enti di piccole dimensioni, ancorché abbiano in dotazione organica figure di categoria D, tutte o parzialmente vacanti o comunque presenti, ma non in possesso delle competenze professionali richieste, possano, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa a personale appartenente alla categoria C.

Tale conferimento sarà possibile a condizione però che gli interessati dispongano delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
Gli enti, comunque, dovranno adeguare la propria consistenza organica, assumendo i funzionari di categoria D necessari.

Nonostante tale regola generale, l’ipotesi CCNL 2018-2020 prevede una doppia deroga, con possibilità di affidare gli incarichi di P.O.:

anche ai dipendenti di categoria C e B nel caso di enti in cui non siano presenti dipendenti di cat. D (art. 13 comma 2 lett. a);
negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche ai dipendenti di categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, sia nel caso in cui non siano presenti in servizio dipendenti appartenenti alla cat. D, sia nel caso in cui, pur essendo presenti in servizio dipendenti della cat. D, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali (art. 17 comma 3).
Per meglio capire quaderno-operativo-Anci-sul-regolamento-posizioni-organizzative.pdf (1,0 MB) Regolamento individuazione graduazione valutazione P.O.pdf (192,9 KB) allego interessante approfondimento.
Buona lettura

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Grazie, molto esaustiva.

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Mi fa piacere possa esserle stata d’aiuto.

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in relazione alle PO negli enti senza dirigenza riassumerei cosi:

  • possono essere attribuite senza dubbio al personale di categoria D;
  • possono essere attribuite, in via provvisoria e nelle more della copertura dei posti vacanti di categoria D, a Categorie C in possesso della professionalità richiesta.
  • possono essere attribuite, negli enti privi di posti di categoria D in dotazione organica, a personale di categoria B e C.

Gentile Dott.ssa Anzani,

scusi la mia intromissione in questo post per una domanda che alla stragrande maggioranza di voi sembrerà banale.

Ma leggendo questa stringa di testo (facente parte del suo discorso sopra esposto) mi è sorto un dubbio:

Il rapporto organico (c.d. anche d’ufficio)

Il “rapporto d’ufficio” è un sinonimo del rapporto di servizio, oppure è un sinonimo del rapporto organico che quindi è contrapposto al rapporto di servizio?

Lo chiedo perché dalla distinzione tra Organo e Ufficio mi era sembrato di capire che il rapporto organico fosse quello che realizza il principio di immedesimazione organica mentre il rapporto d’ufficio il procedimento di assunzione e al pagamento dello stipendio mensili, e quindi il c.d. rapporto di servizio, in quanto tutti i membri dell’ufficio (anche i non organi) sono assoggettati a tale trattamento.

Va detto però che ho trovato sul web formulazioni applicabili in entrambi i significati, per cui sono un po’ in confusione.

Grazie anticipatamente

Buongiorno Vincenzo,

il rapporto d’ufficio coincide con quello organico, quindi è da ricondursi solo ed esclusivamente ad alcuni soggetti (dirigenti, EQ e funzionari con delega di firma); infatti solo questi ultimi, attraversò l’adozione di provvedimenti amministrativi , possono esternare la volontà dell’Ente con effetto costitutivo, modificativo o estintivo verso la sfera giuridica di terzi (cittadini-utenti, ecc.).

Il rapporto di servizio, invece, si instaura con il contratto individuale di lavoro, per qualsiasi dipendente, sia lo stesso operatore, istruttore, funzionario, EQ o dirigente, consistendo nello scambio sinallagmatico tra l’erogazione della prestazione da parte del lavoratore verso il corrispettivo dello stipendio da parte della PA (con i connessi diritti e doveri che ne conseguono).

Per approfondire:

Buona lettura

Simona

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Grazie mille per questo prezioso chiarimento :slight_smile: