Diritti dei partecipanti al procedimento art 10 l. 241/90

L’art 10 c 1 lettera a) della legge 241/90 prevede il diritto DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO.
NON PREVEDE ESTRAZIONE DI COPIA.
Dato che questo diritto può essere esercitato anche in modalità telematica e quindi
l’intreressato ha accesso al fascicolo informatico, e potrebbe quindi “scaricare” gli atti,
cosa vuol dire in pratica che non si può estrarre copia?
grazie

Buonasera,

Prima di rispondere al quesito, occorre dare un quadro generale degli istituti di partecipazione.

Come noto, attuazione del principio del giusto procedimento, la legge 241 del 1990, come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n.5, prevede alcune forme di instaurazione del contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo.

Tra queste vanno richiamate la comunicazione di avvio del procedimento, il preavviso di diniego e l’intervento nel procedimento.

Altra forma di partecipazione al procedimento è l’accesso agli atti.

La legge 241 del 1990 ha disciplinato più istituti volti a perseguire l’esigenza di partecipazione delle parti al procedimento amministrativo.

Da un lato la partecipazione al procedimento disciplinata dagli artt.7 e successivi, dall’altro l’accesso ai documenti, disciplinato dagli artt. 22 e successivi.

IN PARTICOLARE:

Il disposto dell’art. 10 Legge sul procedimento amministrativo, così recita :

‘’ I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento’’

Quanto previsto dalla lett. a) dell’ articolo sopra citato, può essere considerato come una particolare categoria di accesso, quello infraprocedimentale, che si aggiunge a quello documentale (di cui all’art. 22 della L. 241/90).

Corre l’obbligo di evidenziare che esistono altre tipologie di accesso :

a) a. civico semplice (Art 5, co 1, d. Lgs. 33/13)
b) a. generalizzato - FOIA - (art. 5, co. 2, d. Lgs. 33/13)
c) a. negli appalti (art. 53 d. Lgs. 50/16)
d)a. nel GDPR (art 15 del Regolamento UE n. 2016/679)

L’accesso infraprocedimentale si distingue da quello documentale, perché prevede solo la presa visione e non l’estrazione di copia, come il secondo di cui all’art. 22.

L’esame e la semplice presa visione dei documenti amministrativi per i quali si è richiesto l’accesso è gratuita.

Il rilascio di copia è invece subordinato al rimborso del costo di riproduzione (i cui importi sono stabiliti dalle singole amministrazioni), salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Per il rilascio di copie,per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da bollo da sedici euro.
Per gli atti richiesti in copia semplice, l’interessato deve corrispondere i costi di riproduzione ( ovvero il costo del carta e della stampa).

Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito.
La determinazione delle tariffe di riproduzione degli atti sono determinate e aggiornate dall’ente di riferimento.

La disciplina normativa si riferisce ai casi sopra esplicitati (copia conforme, ad esempio, non stampa da PC, come da lei prefigurato).

Consiglio la visione del video di @SimoneChiarelli

Allego, inoltre, regolamento per l’accesso agli atti.

Sperando di aver dato opportune e sufficienti delucidazioni, auguro
Buona serata

Simona
dpr_184_2006_new.pdf (62,8 KB)hi

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