Diritti di segreteria + rivalutazione importi

Buongiorno, sto cercando di capire se come amministrazione pubblica comunale (un Comune del Veneto) si ha modo di aggiornare le tariffe riguardanti alcuni tipi di certificati richiesti su istanza di parte da soggetti terzi.

Per prima cosa avrei bisongo di sapere quali sono i riferimenti normativi che regolamentano i “diritti di segreteria” in Italia e se c’è un articolo di una qualche legge italiana che indica la possibilità per il Comune (vuoi tramite delibere di consiglio o di giunta o altro) di stabilire degli opportuni importi che tengano conto dei costi sostenuti per il rilascio di certificati/documenti ecc ad un richiedente (cittadino o altro soggetto).

Per seconda cosa avrei bisogno di sapere se esiste un riferimento normativo che permette ai Comuni di adeguare gli importi, dovuti per leggi vecchie che li esprimevano ancora in lire, adeguandoli al valore attuale (ad esempio al 2024) in euro che tenga conto dell’inflazione ecc. e insomma che tali importi siano rivalutati sulla base degli indici ISTAT (perché ad esempio 10.000,00 lire del 1962 rivalutati al luglio 2024 sarebbero 150,80 € e non certamente solo 5,16 € che è solo il tasso di conversione del 2002 ma non tiene conto ad esempio dell’inflazione).

Grazie e buona giornata!
Elia

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per quanto riguarda la regolamentazione dei “diritti di segreteria” in Italia, la normativa di riferimento è costituita principalmente dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), D.Lgs. 267/2000, e dalla normativa specifica che regola i servizi per i quali si richiedono tali diritti. Il TUEL stabilisce che gli enti locali hanno autonomia regolamentare, finanziaria e organizzativa, consentendo loro di stabilire tariffe e prezzi per i servizi offerti ai cittadini, nel rispetto dei principi di copertura dei costi e di equità.

  1. Teoria generale del diritto: Gli enti locali, come i Comuni, possono stabilire tariffe per i servizi offerti sulla base dei costi sostenuti per la loro erogazione. Questo principio è in linea con l’autonomia finanziaria garantita agli enti locali dalla Costituzione Italiana e dal TUEL.

  2. Norme relative alla teoria:

    • Art. 52 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) riguardante l’autonomia finanziaria degli enti locali.
    • Art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), che ha introdotto il principio del pieno recupero dei costi dei servizi a domanda individuale.
  3. Esempi concreti: Un Comune può decidere di aggiornare le tariffe per il rilascio di certificati anagrafici, basandosi sui costi effettivi sostenuti per la loro erogazione. Questo può includere costi diretti come carta, stampa, e costi indiretti come ammortamento delle attrezzature e stipendi del personale.

  4. Adeguamento degli importi: Per quanto riguarda l’adeguamento degli importi precedentemente espressi in lire, la normativa non prevede esplicitamente un meccanismo di aggiornamento automatico basato sugli indici ISTAT per i diritti di segreteria. Tuttavia, i Comuni hanno la facoltà di rivedere e aggiornare le tariffe dei servizi in base ai costi effettivi e alle esigenze di bilancio, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

  5. Conclusione: In conclusione, i Comuni hanno la possibilità di aggiornare le tariffe per i servizi offerti, inclusi i diritti di segreteria, in base ai costi sostenuti e alle esigenze di bilancio. Tuttavia, per quanto riguarda l’adeguamento degli importi basato sull’inflazione o sugli indici ISTAT, è consigliabile che l’ente locale si avvalga di una consulenza legale specifica per valutare la corretta applicazione delle norme vigenti e delle eventuali disposizioni regionali che possono influenzare tale processo.

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Bibliografia e link utili: