Diritto Accesso atti: inammissibilità

La persona che fa un esposto ha sempre diritto di conoscere l’esito della sua segnalazione, qualora richieda accesso agli atti? oppure, nel caso in cui non fornisca motivazioni diverse dalla c.d. finalità esplorativa, si può dichiarare inammissibile la richiesta ai sensi dell’art. 24 c.3 l.241/90 in quanto non è consentito un controllo sull’operato della pubblica amministrazione? grazie

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La questione dell’accesso agli atti da parte di chi presenta un esposto si colloca all’intersezione tra il diritto di partecipazione e trasparenza amministrativa e la tutela della riservatezza e dell’efficienza amministrativa. La normativa di riferimento principale è la legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l’accesso ai documenti amministrativi.

Teoria Generale del Diritto / Premessa Generale:
La legge 241/1990 stabilisce il diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi per tutelare situazioni giuridicamente rilevanti. L’articolo 22 definisce il diritto di accesso, mentre l’articolo 24, comma 3, prevede dei limiti a tale diritto, in particolare quando la richiesta è finalizzata a consentire un controllo generalizzato sull’operato delle amministrazioni.

Norme Relative alla Teoria:

  • Art. 22 Legge 241/1990: Stabilisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
  • Art. 24, comma 3, Legge 241/1990: Prevede che l’accesso è negato quando le richieste sono manifestamente infondate o formulate per finalità esplorative o di controllo generalizzato sull’operato delle amministrazioni.

Esempi Concreti:

  • Un cittadino presenta un esposto per una presunta irregolarità e successivamente richiede l’accesso agli atti relativi all’esposto. Se la richiesta è motivata dalla necessità di tutelare un interesse legittimo, come la verifica dell’adozione di provvedimenti amministrativi a seguito dell’esposto, l’accesso non dovrebbe essere negato.
  • Se, invece, la richiesta di accesso non è supportata da una motivazione concreta e appare come un tentativo di esercitare un controllo indiscriminato sull’operato dell’amministrazione, potrebbe essere considerata inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3.

Conclusione Sintetica:
La persona che fa un esposto ha il diritto di conoscere l’esito della sua segnalazione attraverso l’accesso agli atti, purché la richiesta sia motivata da un interesse legittimo e non si configuri come un tentativo di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. La valutazione della legittimità della richiesta spetta all’amministrazione, che deve bilanciare il diritto di accesso con la tutela della riservatezza e dell’efficienza amministrativa.

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Bibliografia: