Diritto di accesso del consigliere comunale | La Gazzetta degli Enti Locali Diritto di accesso del consigliere comunale | La Gazzetta degli Enti Locali
Cons. Stato n. 2089/2021 e n. 769/2022: il diritto di accesso del consigliere comunale non è assoluto e nega finalità esplorative
CONTENUTO
Il diritto di accesso spettante ai membri del consiglio comunale trova la sua fonte primaria nell’art. 43, c. 2, d.lgs. 267/2000. Tale norma riconosce ai consiglieri il diritto di ottenere dagli uffici dell’ente, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. L’elemento caratterizzante di questa fattispecie è l’assenza di un onere di motivazione: il consigliere non deve giustificare le ragioni della propria istanza, poiché la finalità conoscitiva è intrinsecamente legata alla funzione pubblica esercitata.
Tuttavia, il materiale giurisprudenziale recente, tra cui si segnalano Cons. Stato n. 2089/2021, Cons. Stato n. 769/2022 e TAR Lombardia n. 3222/2023, ha chiarito che tale diritto non può essere considerato assoluto. La giurisprudenza pone infatti dei limiti precisi per evitare che l’istituto venga distorto:
- È escluso l’uso del diritto di accesso per finalità meramente esplorative.
- Non è consentito un controllo generalizzato e indiscriminato sull’intera attività dell’amministrazione che possa pregiudicarne la funzionalità.
- L’amministrazione ha il potere di opporre un diniego o un differimento dell’accesso, a condizione che l’atto sia supportato da una adeguata motivazione o qualora le informazioni siano coperte da segreto di legge.
CONCLUSIONI
In sintesi, sebbene il consigliere goda di un accesso privilegiato e non debba motivare le singole richieste, l’ente locale può legittimamente respingere istanze troppo generiche o finalizzate a un monitoraggio ispettivo totale, purché il rifiuto sia puntualmente motivato o derivi da espliciti divieti normativi (segreto).
IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA
- Per il Dipendente: nella gestione delle istanze ex art. 43 TUEL, il dipendente deve astenersi dal richiedere la motivazione al consigliere. Tuttavia, è tenuto a segnalare e motivare tecnicamente eventuali dinieghi qualora la richiesta appaia come un controllo generalizzato o configuri un abuso del diritto, per evitare profili di responsabilità nella gestione del flusso documentale e nella tutela della riservatezza dei dati coperti da segreto.
- Per il Concorsista: il tema si colloca nell’ambito del Diritto degli Enti Locali e del Diritto Amministrativo (Trasparenza e Accesso). È fondamentale conoscere la distinzione tra l’accesso “procedimentale” (L. 241/1990), l’accesso “civico” (d.lgs. 33/2013) e l’accesso “del consigliere” (art. 43, d.lgs. 267/2000), evidenziando per quest’ultimo il peculiare regime dell’onere motivazionale e i limiti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa.
PAROLE CHIAVE
Accesso agli atti, Consigliere comunale, art. 43 TUEL, d.lgs. 267/2000, Controllo generalizzato, Motivazione.
ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 43, c. 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL): stabilisce il diritto dei consiglieri comunali di ottenere informazioni utili al mandato senza onere di motivazione.
- Cons. Stato n. 2089/2021: sentenza che esclude l’uso dell’accesso per finalità esplorative o di controllo generalizzato.
- Cons. Stato n. 769/2022: pronuncia che ribadisce i limiti al diritto di accesso del consigliere comunale.
- TAR Lombardia n. 3222/2023: sentenza che legittima il diniego o differimento dell’accesso in presenza di adeguata motivazione o segreto di legge.

Nota: Le sintesi fornite sono generate automaticamente grazie a Gemini (analisi della notizia di origine) e ChatGPT modificato da Omniavis. Puoi chiedere il parere di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/. Per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it. Per un feedback sulla qualità della sintesi invia una email a Marco Scarselli