Diritto di accesso TUEL

Buongiorno,
Il diritto di accesso ai sensi del Tuel, consiste (molto in sintesi) all’accesso alle strutture del comune e quindi alla possibilità di utilizzo degli ambienti comunali per le associazioni oppure c’è anche altro?
Si riferisce anche alla possibilità di accesso documentale senza interesse diretto, concreto e attuale se a farlo è un residente?
Grazie

Buongiorno Fabio,

nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali la disciplina del diritto d’accesso propone regole alquanto peculiari, soprattutto in tema di legittimazione attiva in vista della tutela di interessi diffusi della collettività locale.

Sono due le norme :

  • l’art. 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, c.d. “TUEL”), rubricato “Diritto di accesso e di informazione”;

  • l’art. 43, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, rubricato “Diritti dei Consiglieri”.

Tra le due disposizioni citate, soprattutto la seconda rivela un sicuro carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale in materia di accesso ai documenti amministrativi, nella misura in cui stabilisce che «I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».

In merito alla tua domanda specifica segnalo che:

“La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, ha precisato che, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 267/00, è consentito al cittadino residente di accedere agli atti amministrativi dell’ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi. Pertanto, secondo quanto osservato dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, la specifica norma sull’accesso agli atti degli enti locali contenuta nel decreto legislativo n. 267/00 non è soggetta alle limitazioni previste dalla legge n. 241/90 che impongono la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione.”

Sul tema : https://dait.interno.gov.it/pareri/14267

Ancora, per quanto concerne gli “Atti inerenti erogazione di contributi economici comunali ad associazioni- L’Accessibilità da parte del cittadino residente anche in assenza di interesse diretto concreto ed attuale”

“Considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di
un’azione popolare, il cittadino residente può accedere agli atti amministrativi
dell’ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento alla sussistenza
di un interesse personale e concreto e senza necessità della previa indicazione
delle ragioni della richiesta.”
(Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 maggio 2011)ù

Vedi : https://www.commissioneaccesso.it/media/42611/massimario%2015%20-%20intranet.pdf (pag 21)

Buono studio

Simona