Disapplicazione art. 181, comma 4 bis DL 34/2020

Buongiorno,
A seguito delle verifiche effettuate ai sensi del D.M. 25.11.2020 ed ai sensi dell’art. 181, comma 4 del D.L. 19.05.2020 n. 34 è stata rilasciata ad un operatore la dichiarazione di rinnovo della concessione del posteggio mercatale fino al 31.12.2032.
Le sentenze n. 17 e n. 18 del 09.11.2021 del Consiglio di Stato e le successive del Tar Sardegna n. 865/2021 e del Tar Lazio n. 539/2022 dispongono che la PA ha il dovere di disapplicare la suddetta disciplina interna per contrasto alla direttiva 2006/123/CE e che in via transitoria la proroga ha effetto fino al 31.12.2023.
Quale provvedimento è corretto adottare? Devo annullare la dichiarazione di rinnovo in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e riemetterla con rinnovo fino al 31.12.2023 oppure posso, dando atto delle recenti disposizioni, rettificare la dichiarazione indicando la nuova scadenza disposta dalla disciplina transitoria? Grazie

questa è una cosa che vale per gli stabilimenti balneari in via generale, come sancita dall’adunanza plenaria e vale, per le concessioni mercatali, per il comune di Roma in virtù del gruppo di sentenze sulla questone (527, 530, 537, 539, 801, 1411)

Qua si può aprire un’ipotesi mutuata dall’AP. Secondo l’adunanza aplenaria il principio di stabilità degli atti amministrativi non verrebbe meno. Tuttavia, nel caso di specie (e si può vedere il parallelismo con le concessioni mercatali) il problema non si pone. Infatti (testualmente):

… L’Adunanza plenaria ritiene che l’atto di proroga sia un atto meramente ricognitivo di un effetto prodotto automaticamente dalla legge e quindi alla stessa direttamente riconducibile (così la sentenza Cons. St., sez. VI, 18 novembre 2019 n. 7874).
non lascia spazio a dubbi…
… La proroga del termine avviene, quindi, automaticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l’intermediazione di alcun potere amministrativo. Si tratta, in buona sostanza, di una legge-provvedimento che non dispone in via generale e astratta, ma, intervenendo su un numero delimitato di situazioni concrete, recepisce e “legifica”, prorogandone il termine, le concessioni demaniali già rilasciate…
… Seguendo questa impostazione, se la proroga è direttamente disposta per legge ma la relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in contrasto con il diritto dell’Unione, ne discende, allora, che l’effetto della proroga deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto…
… Di talché l’Amministrazione non esercita alcun potere di autotutela (con i vincoli che la caratterizzano): se l’atto eventualmente adottato dall’amministrazione svolge la sola funzione ricognitiva (e nei termini appunto in cui svolga questa sola funzione), mentre l’effetto autoritativo è prodotto direttamente dalla legge, la non applicabilità di quest’ultima impedisce il prodursi dell’effetto autoritativo della proroga…


detto questo, basterebbe solo una nota informativa dove si spiega che la proroga non esiste e nemmeno c’è la possibilitaà, in quanto non esistente, di annullalrla o revocarla.

Per quanto la questione sia ormai pacifica, dieri di attendere un altro po’ sperando che il legislatore intervenga senza lasciare che ogni Amm.ne counali trovi una strada sé stante