Discoteca come attività secondaria in ristorante pub pizzeria

Buongiorno un’attività già avviata di ristorante, pub, pizzeria, presenta ISTANZA per avvio di attività secondaria di discoteca, da effettuarsi in modalità NON CONTINUATIVA ma OCCASIONALE. il richiedente presenta una relazione del tecnico abilitato che assevera: afflusso di clienti inferiore a 100 (comprese maestranze e addetti), superficie utilizzata pari a 66mq, no servizio di biglietteria, presenza di estintori sebbene non soggetto a SCIA per Certificato Prevenzione Incendi.
L’istante dichiara: atto di notorietà in materia ambientale, destinazione d’uso compatibile, locale conforme alla normativa igienico sanitaria, urbanistica ed edilizia
Domanda: la relazione asseverata e le dichiarazioni del soggetto istante, sono sufficienti per confermare l’agibilità di cui all’art. 80 del TULPS?
Dato il numero di clienti e la superficie dichiarata, è necessaria l’acquisizione della licenza del Questore di cui all’art. 68 del TULPS?
Grazie. Maria Rita

Discoteche e Ristorazione: Normativa e Requisiti per l’Attività Secondaria

CONTENUTO

L’apertura di una discoteca come attività secondaria in ristoranti, pub o pizzerie è un tema di crescente interesse, soprattutto per i dipendenti della pubblica amministrazione e i concorsisti pubblici che si occupano di normative e regolamenti. È fondamentale comprendere le normative che regolano questa pratica, in particolare quelle relative alla classificazione delle attività economiche, alla sicurezza nei luoghi di lavoro e ai regolamenti comunali.

Codice ATECO

Il primo passo per avviare un’attività di questo tipo è la corretta classificazione secondo il Codice ATECO. Le attività di ristorazione sono generalmente classificate sotto il codice 56, mentre l’intrattenimento danzante rientra sotto il codice 93.29. È importante notare che l’esercizio simultaneo di entrambe le attività richiede una chiara distinzione e una corretta registrazione presso la Camera di Commercio.

D.lgs. 81/2008

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro, inclusi quelli con pubblico affollato. È essenziale garantire che il locale rispetti i requisiti di sicurezza, come uscite di emergenza, estintori e capienza massima. La normativa prevede che i locali destinati a intrattenimento debbano avere un piano di evacuazione e che il personale sia formato per gestire situazioni di emergenza.

Regolamenti Comunali

Ogni comune può avere regolamenti specifici riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande in presenza di musica e ballo. È fondamentale consultare il regolamento comunale per verificare eventuali restrizioni o requisiti aggiuntivi. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) deve essere presentata per avviare l’attività, e il comune può richiedere documentazione aggiuntiva per garantire la conformità alle normative locali.

CONCLUSIONI

Avviare un’attività di discoteca come secondaria in un ristorante o pub richiede una attenta analisi delle normative vigenti. È fondamentale rispettare le disposizioni del Codice ATECO, le norme di sicurezza del D.lgs. 81/2008 e i regolamenti comunali. Solo così si può garantire un’attività legale e sicura.

IMPLICAZIONI PER IL DIPENDENTE PUBBLICO / CONCORSISTA

Per i dipendenti della pubblica amministrazione e i concorsisti, comprendere queste normative è cruciale per garantire la corretta applicazione delle leggi e per fornire informazioni accurate ai cittadini. La conoscenza delle procedure di autorizzazione e dei requisiti di sicurezza è essenziale per il buon funzionamento delle attività commerciali.

PAROLE CHIAVE

Discoteca, ristorazione, Codice ATECO, D.lgs. 81/2008, regolamenti comunali, sicurezza, SCIA.

ELENCO RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
  • Codice ATECO 2007
  • Regolamenti comunali sulla somministrazione di alimenti e bevande
  • Normative locali in materia di sicurezza nei luoghi pubblici

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omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sulle normative che regolano le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, come quelle di una discoteca, anche se svolte in modo occasionale.

L’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), regolamenta l’agibilità degli spazi destinati a pubblico spettacolo o intrattenimento, richiedendo specifici requisiti di sicurezza. L’agibilità è concessa dalla questura dopo aver verificato il rispetto di tali requisiti, che includono aspetti legati alla sicurezza antincendio, alla capienza massima, alla conformità delle strutture e alla presenza di servizi igienici adeguati.

L’art. 68 del TULPS, invece, prevede la necessità di ottenere una licenza per l’esercizio di attività di spettacolo o intrattenimento aperte al pubblico. Questa licenza è rilasciata dal Questore dopo aver accertato l’assenza di motivi che possano pregiudicare l’ordine o la sicurezza pubblica.

Nel caso specifico, la relazione tecnica asseverata che attesta un’affluenza inferiore a 100 persone e l’utilizzo di una superficie di 66mq, insieme alle dichiarazioni di conformità alle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie, sono elementi rilevanti per la valutazione dell’agibilità ai sensi dell’art. 80 TULPS. Tuttavia, la decisione finale spetta alla questura, che valuterà se i requisiti di sicurezza sono soddisfatti in base alle specifiche del caso.

Per quanto riguarda la necessità di acquisire la licenza di cui all’art. 68 TULPS, considerando che l’attività di discoteca è svolta in modo non continuativo ma occasionale, potrebbe essere interpretata come meno stringente rispetto ad un’attività regolare. Tuttavia, la valutazione finale spetta sempre alla questura, che considererà la natura dell’evento, la frequenza con cui si svolge e altri fattori rilevanti per determinare se sia necessaria la licenza.

In conclusione, sia la relazione tecnica asseverata sia le dichiarazioni del soggetto istante sono elementi importanti per la valutazione dell’agibilità e della necessità di licenza, ma la decisione finale dipenderà dall’interpretazione e dalla valutazione discrezionale delle autorità competenti.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia e link utili:

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) qui
  • Nuovo codice appalti (dlgs 36/2023) per aggiornamenti specifici qui

Come “licenza del questore”? :roll_eyes: :thinking:
Suvvia, è “solo” dal 1977 che la competenza per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo, originariamente assegnata al questore, è stata trasferita ai Comuni… (ed è mai possibile che nel 2026 ci caschi ancora anche l’Intelligenza Artificiale nella sua risposta?)

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza ex art. 68 TULPS è stata poi sostituita da una SCIA presentata al SUAP. Per eventi che superano i suddetti requisiti, ad esempio che terminano dopo le ore 24 del giorno di inizio, è rimasta invece la necessità di una licenza di competenza comunale.

Per quanto riguarda il nulla osta di agibilità di cui all’art. 80 TULPS, da diversi anni ormai esiste una semplificazione per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone: il parere, le verifiche e gli accertamenti che sarebbero di competenza della Commissione di Vigilanza sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

Solo 66 mq in tutto???
Il locale nel suo complesso (zona ristorante/pub/pizzeria + sala da ballo/discoteca) potrebbe rientrare nel punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011. Per il calcolo relativo alla necessità di rispetto delle norme di prevenzione incendi, deve essere calcolata la superficie comprensiva di TUTTI gli spazi accessibili al pubblico.

Il quadro normativo per i locali di pubblico spettacolo è complesso, ma la semplificazione amministrativa introdotta negli ultimi anni fornisce risposte chiare ai tuoi quesiti.

Ecco l’analisi dettagliata basata sul TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e sul D.P.R. 311/2001.

1. Agibilità ex Art. 80 TULPS: La relazione è sufficiente?

Sì, la relazione tecnica asseverata è sufficiente.

L’art. 80 del TULPS prevede che nessun luogo di pubblico spettacolo possa essere aperto senza la verifica della solidità e della sicurezza dell’edificio e dell’esistenza di uscite adeguate. Tuttavia, la procedura varia in base alla capienza:

  • Sotto le 200 persone: Ai sensi dell’art. 141, comma 2, del Regolamento d’esecuzione del TULPS (come modificato dal D.P.R. 311/2001), per i locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, la verifica della Commissione Comunale di Vigilanza (CCVLPS) è sostituita da una relazione tecnica di un professionista abilitato (ingegnere, architetto, perito industriale o geometra).
  • Il tuo caso: Con un afflusso dichiarato inferiore a 100 persone e una superficie di 66 mq, rientri pienamente nella procedura semplificata. La relazione asseverata che hai citato sostituisce il sopralluogo della Commissione e costituisce titolo idoneo per l’agibilità ai fini del pubblico spettacolo.

[!IMPORTANT]

Sebbene non soggetto a SCIA antincendio (essendo sotto la soglia dei 200 occupanti e, presumibilmente, non superando i limiti di superficie/carico incendio specifici), il locale deve comunque rispettare le norme tecniche del D.M. 19/08/1996. La relazione del tecnico deve attestare proprio la conformità a tale decreto.

2. Licenza ex Art. 68 TULPS: È necessaria?

Sì, la licenza (o SCIA) è necessaria, ma la competenza non è più del Questore.

Nonostante l’attività sia “occasionale” o “secondaria”, se si configura come “discoteca” (ovvero intrattenimento danzante con musica e spazi dedicati), si ricade nell’ambito del pubblico spettacolo.

Aspetti chiave:

  • SCIA in luogo di Licenza: Grazie al D.Lgs. 222/2016 (Tabella A, Sezione II), per eventi con capienza fino a un massimo di 200 persone che si svolgono entro le ore 24:00 del giorno di inizio, la licenza del Sindaco (ex art. 68) è sostituita da una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP del Comune.
  • Oltre le ore 24:00: Se l’attività di discoteca prosegue oltre la mezzanotte, non basta la SCIA ma serve il rilascio di un’autorizzazione espressa (licenza) ai sensi dell’art. 68.
  • Il Questore: La competenza per il rilascio delle licenze di pubblico spettacolo è passata dal Questore ai Comuni (Sindaco) già dal 1977 (D.P.R. 616/77). Il Questore interviene solo per profili di ordine pubblico o se la licenza viene sospesa/revocata.

Sintesi delle condizioni

Per procedere correttamente, l’istante deve aver verificato i seguenti punti:

Requisito Stato nel tuo caso Azione necessaria
Capienza < 200 Confermato (< 100) Relazione tecnica asseverata (già presente).
Sicurezza (Art. 80) Assolta con relazione La relazione deve essere allegata alla pratica SUAP.
Autorizzazione (Art. 68) Necessaria SCIA se l’evento finisce entro le 24:00; Licenza se prosegue oltre.
Inquinamento Acustico Obbligatorio Presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (fondamentale per discoteche).

Conclusione

La documentazione presentata (relazione asseverata e dichiarazioni) è lo strumento corretto per dimostrare l’agibilità. Tuttavia, il richiedente non può iniziare l’attività solo con quelle, ma deve presentare formalmente una SCIA per “Intrattenimento danzante” (o istanza di licenza se dopo mezzanotte) tramite lo sportello SUAP, allegando la relazione del tecnico e la documentazione acustica.