Disponibilità dipendente ex art. 34

Salve, l’art. 34 bis TUPI stabilisce che le amministrazioni prima di assumere nuovo personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire…la domanda è: in questo caso l’amministrazione che deve fare la comunicazione è quella di appartenenza? o qualsiasi altra amministrazione che consulta gli elenchi del personale in disponibilità?

Grazie