Disponibilità rimessa per esercizio di noleggio di autovettura con conducente

Buongiorno, il legale rappresentante di una s.r.l. con sede in provincia di Milano che si qualifica come “società di bus”, sta subentrando, tramite scrittura privata autenticata da notaio, ad una ditta individuale nell’esercizio di noleggio con conducente di autovettura la cui autorizzazione era stata rilasciata a suo tempo dal ns. comune (in provincia di Torino) . Il subentrante non ha la disponibilità di una rimessa nel territorio di questo comune, ma solo due sedi operative in comuni della ns. provincia.
Volevo chiedere se esiste una normativa, come afferma il soggetto in questione, che prevederebbe che nei comuni sotto i 5.000 abitanti, privi del servizio taxi, l’amministrazione com.le sia tenuta a fornire la disponibilità di uno spazio pubblico o di un’area all’aperto da adibire a rimessa dell’autovettura adibita a noleggio.

La legge 21/92 indica: … I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi…
E’ una possibilità che il comune, però, deve istituire con atto a contenuto generale.
Secondo me la rimessa è necessaria, come è necessaria la sede operativa. Vedi, sempre, la legge 21/92