Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’
DECRETO 10 gennaio 2022
Disposizioni in materia di professioni di interprete in lingua dei
segni italiana e lingua dei segni italiana tattile. (22A02141)
(GU n.81 del 6-4-2022)

               IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 

                       di concerto con 

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                       E DELLA RICERCA 

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, in
particolare, gli articoli 21 e 24;
Vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita’, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e, in particolare, gli
articoli 9, 21 e 24;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», e, in particolare, l’art. 12;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in
particolare, l’art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo
preventivo di legittimita’ della Corte dei conti sugli «atti
normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti
spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 106 recante
«Codice del consumo a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «legge di
contabilita’ e finanza pubblica»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in
materia di professioni non organizzate» e, in particolare, gli
articoli 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19», e, in particolare, l’art. 34-ter che
introduce «misure per il riconoscimento della lingua dei segni
italiana e l’inclusione delle persone con disabilita’ uditiva»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca 14
ottobre 2021, n. 1154, recante «Autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio»;
Tenuto conto che, ai fini dell’adozione del decreto recante
disposizioni in tema di «Percorsi formativi per l’accesso alle
professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST», l’art.
34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prescrive
l’acquisizione del concerto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca;
Sentito il Consiglio universitario nazionale che, in data 17
novembre 2021 ha reso il richiesto parere ai sensi dell’art. 2, comma
1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18;
Acquisito il concerto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca, in data 23 novembre 2021, con la nota prot. 01396;

                          Decreta: 

                           Art. 1 

    Definizione delle professioni di interprete in lingua 
   dei segni italiana e lingua dei segni italiana tattile 
  1. L’interprete in lingua dei segni italiana, anche denominata LIS,
    e lingua dei segni italiana tattile, anche denominata LIST, e’ un
    professionista specializzato nella traduzione e interpretazione
    rispettivamente della LIS e della LIST e svolge la funzione di
    interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che ne condividono
    la conoscenza mediante la traduzione in modalita’
    linguistico-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella
    lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni
    tattili.
  2. La professione di interprete di cui al comma 1, e’ esercitata in
    forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da
    coloro che hanno conseguito il titolo universitario di cui all’art.
    2, ovvero da coloro che, entro sei mesi dalla pubblicazione del
    presente decreto, sono in possesso della attestazione rilasciata
    dalle associazioni professionali iscritte al MISE ai sensi degli
    articoli 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ovvero, entro
    ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della normativa tecnica
    UNI applicabile, sono in possesso della certificazione di conformita’
    alla normativa tecnica UNI applicabile ai sensi dell’art. 9 della
    medesima legge.
    Art. 2

Istituzione del corso di laurea sperimentale ad orientamento
professionale in interprete in LIS e LIST

  1. La laurea in interprete LIS e LIST e’ conseguita al termine di
    un corso attivato in una nuova classe di laurea ad orientamento
    professionale, individuata dal Ministero dell’universita’ e della
    ricerca al termine di un apposito periodo di sperimentazione
    triennale aderente alle previsioni di cui al decreto del Ministro
    dell’universita’ e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, nel corso
    del quale le Universita’ possono proporre al Ministero
    dell’universita’ e della ricerca l’istituzione e l’accreditamento di
    corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale,
    appartenenti ad una delle classi di laurea di cui all’art. 4, comma 2
    del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, da attivare a decorrere dall’anno
    accademico 2022/2023.
    Art. 3

    Istituzione dell’elenco degli interpreti in LIS e in LIST

  2. Dal 1° gennaio 2024, e’ istituito presso la Presidenza del
    Consiglio dei ministri un elenco denominato «Elenco degli interpreti
    in lingua dei segni italiana» al quale possono iscriversi coloro che
    sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2.

  3. Le modalita’ per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 sono
    stabilite con apposita circolare della Presidenza del Consiglio dei
    ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con
    disabilita’ almeno sei mesi prima della data di pubblicazione
    dell’elenco.
    Art. 4

Incentivi per l’istituzione di corsi di laurea sperimentale ad
orientamento professionale in interprete in LIS e in LIST

  1. Al fine di incentivare gli Atenei ad attivare i corsi di laurea
    sperimentali di cui all’art. 2, la quota parte pari a 4 milioni di
    euro del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia
    di cui all’art. 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
    e’ destinata al Fondo per il finanziamento ordinario delle
    Universita’ statali e dei Consorzi interuniversitari da assegnarsi
    con le modalita’ di cui all’art. 1, comma 458, della medesima legge
    n. 145 del 2018.

  2. Con provvedimento del Ministero dell’universita’ e della
    ricerca, da adottarsi entro il 15 dicembre 2021, in raccordo con
    l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’
    sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1
    in funzione dei costi di attivazione e di funzionamento sostenuti per
    i suddetti corsi.
    Art. 5

                Disposizioni finanziarie 
    
  3. Agli oneri previsti dall’attuazione del presente decreto si fa
    fronte a valere sulle risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 456,
    della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
    Il presente decreto e’ trasmesso agli organi di controllo per gli
    adempimenti di competenza.
    Roma, 10 gennaio 2022

                                  Il Ministro per le disabilita' 
                                              Stefani            
    

Il Ministro dell’universita’
e della ricerca
Messa

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 248