Sono revisore in un comune che ha dichiarato da poco il dissesto, ha approvato in consiglio l’ ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ma il ministero ancora non si è espresso. Il comune vorrebbe partecipare al bando “Agorà calabria” che prevede un cofinanziamento da parte dell’ente al 30,17% che vorrebbe cofinanziare con l’ imposta di soggiorno, non ancora accertata e incassata. L’ente mi chiede, in quanto revisore, un’ attestazione di adeguata capacità economico finanziaria per la garanzia della piena realizzazione del progetto, ai fini della partecipazione al bando. Può il revisore rilasciare l’attestazione di cui sopra senza che l’imposta di soggiorno sia ancora incassata e soprattutto non avendo ancora l’ente un bilancio approvato in quanto l’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato è ancora al vaglio del ministero?
In qualità di revisore, la risposta breve è che il rilascio di una tale attestazione, nelle condizioni descritte, presenta profili di altissima criticità e, salvo casi estremamente circoscritti, non appare legittimo né prudente.
Ecco l’analisi tecnica delle motivazioni:
1. Il blocco della gestione (Art. 248 TUEL)
Con la dichiarazione di dissesto, l’ente entra in una gestione limitata. Sebbene l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata approvata dal Consiglio, essa non è ancora efficace ai fini della gestione ordinaria finché non interviene il decreto del Ministero dell’Interno (ai sensi dell’art. 261 TUEL).
- Assenza di base giuridica per l’impegno: In questa fase, l’ente opera in regime di gestione provvisoria “di fatto” o limitata alle sole spese obbligatorie e inderogabili. Assumere un impegno di cofinanziamento (spesa facoltativa o di investimento) risulta incompatibile con la finalità del risanamento.
2. L’affidamento sull’Imposta di Soggiorno
L’utilizzo dell’imposta di soggiorno per garantire una quota di cofinanziamento presenta due criticità insuperabili:
- Incertezza del gettito: Ai fini del bilancio, le entrate devono essere iscritte nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata (All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011). Un’entrata non accertata e non incassata, in un ente in dissesto, non può costituire “garanzia” di capacità finanziaria. L’ente non ha la certezza matematica del gettito, e il revisore non può asseverare una capacità finanziaria basata su entrate aleatorie.
- Vincolo di destinazione: L’imposta di soggiorno è, per legge, vincolata al finanziamento di interventi in materia di turismo, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché servizi pubblici locali di trasporto. Se il bando “Agorà Calabria” non è strettamente coerente con tali finalità, l’utilizzo sarebbe illegittimo a prescindere dal dissesto.
3. La responsabilità del Revisore nell’attestazione
L’attestazione richiesta dal bando mira a dare certezza all’ente finanziatore (la Regione Calabria) che il progetto non subirà interruzioni per mancanza di fondi.
- Assenza di capacità finanziaria: In dissesto, la capacità finanziaria è “congelata”. Attestare che l’ente ha la capacità di finanziare il 30,17% del costo del progetto significa dichiarare che la spesa è sostenibile e coperta. Affermare ciò in assenza di bilancio approvato e di entrate certe costituirebbe una falsa attestazione o, quanto meno, una violazione dei doveri di vigilanza sulla sana gestione finanziaria.
Considerazioni Operative e Raccomandazioni
In questa situazione, il tuo ruolo di revisore deve essere volto alla tutela dell’ente e alla tua responsabilità personale.
- Parere formale: Rispondi alla richiesta dell’ente non con l’attestazione, ma con una nota formale in cui chiarisci che, stante lo stato di dissesto e la pendenza del decreto ministeriale di approvazione dell’ipotesi di bilancio, l’ente non è attualmente nelle condizioni di assumere impegni di spesa pluriennali o di cofinanziamento per progetti non obbligatori.
- Valutazione dei vincoli: Ricorda all’Amministrazione che la partecipazione a bandi in fase di dissesto è possibile solo se la quota di cofinanziamento è garantita da risorse certe e già disponibili (es. avanzo vincolato non gravato da passività pregresse, se esistente), e non da entrate presunte o future.
- Il rischio per il progetto: Se rilasciassi l’attestazione e poi l’ente si trovasse nell’impossibilità di coprire il cofinanziamento, l’organo di revisione finirebbe per essere considerato corresponsabile dell’eventuale revoca del finanziamento o del danno erariale derivante dall’assunzione di un impegno privo di copertura.
In sintesi: Non è possibile attestare la “piena realizzazione del progetto” basandosi su un’entrata (imposta di soggiorno) che non rispetta i requisiti di certezza e esigibilità del principio della competenza finanziaria, tanto più in un contesto di ente dissestato che non ha ancora una struttura di bilancio approvata e operativa.