Distributore di carburante ad uso privato

Un consorzio ha un consiglio di amministrazione dove solo il presidente ha la legale rappresentanza.

Questo consorzio ha da molti anni un distributore di carburante ad uso privato.

Ci è arrivata la voltura per i VVF per cambio del presidente del consiglio di amministrazione (avvenuto a maggio 2021) e quindi siamo venuti a conoscenza di questa variazione.

Volevamo sapere se anche per i distributori di carburanti AD USO PRIVATO la mancata comunicazione di variazione del legale rappresentante nei 60 giorni è sanzionabile.

L’attività è normata da leggi regionali, quindi va verificata la norma specifica.

Perché si applichi una sanzione deve esistere una norma che la prevede espressamente: non mi risulta per il caso in oggetto, almeno in Lombardia.

Inoltre non mi risulta nemmeno (sempre in Lombardia) la norma che prevede la comunicazione di modifica del legale rappresentante, senza la quale ovviamente viene meno anche la sanzione.

Vedi D.d.g. 24 giugno 2020 n. 7416 che disciplina le comunicazioni riguardanti le modifiche degli impianti di distribuzione carburanti: non contempla il caso.

Buongiorno e grazie per la risposta.

La legge Regionale di riferimento è quello della Regione Toscana 62/2018 dove all’articolo 118 comma 5 prevede la sanzione per la mancata comunicazione di variazione del legale rappresentante.

Per scrupolo trattandosi di distributore di carburante ad uso privato chiedevamo un’interpretazione in questo forum.

Grazie

In attesa degli esperti toscani… dico la mia.

La l.r. disciplina al Capo VIII la materia della “Distribuzione di carburanti”, distinguendo solo successivamente in Sezione II - Impianti stradali e Sezione III - Impianti ad uso privato, contenitori-distributori mobili e impianti per natanti.

Pertanto a mio avviso l’art. 118 per come rubricato "Sanzioni per l’attività di distribuzione dei carburanti è trasversale alle due sezioni, e quindi si applica a entrambe le tipologie di impianti.

Ma attendi altri pareri, anche perché magari ci sono circolari interpretative regionali a me ignote.

La vedo come la vede Alberto. L’art. 118 riguarda sia i distributori aperti al pubblico che quelli privati. Anche i privati sono soggetti ad autorizzazione quindi tutto porta a rietenere che la mancata comunicazione di cui trattasi sia snazionabile

Concordo, sono equiparati da legge nazionale e da Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e smi personalmente (Piemonte) mi arrivano cambi di titolare, gestore oltre che autorizzazioni.
ho solo il dubbio se basti una comunicazione o serva una voltura cioè debbano fare una domanda con cui si risponde con la voltura dell’autorizzazione dato che chi cambia è il rappresentante legale (cioè chi paga in caso di danno ambientale o a persone).

il codifice fiscale dell’impresa resta los stesso. Cambioa solo il legale o un legale rappresentante: mera comunicazione

grazie, mi perdo sulle cose semplici, tra dgr colonnine di ricarica, e decreto recupero fumi, e vedere un poliambulatorio chiuso perchè il suap ha accettato la comunicazione della variazione del rappresentante legale al posto di una voltura (ma lì è un’altra normativa) a volte si rischia di perdere il filo.