Distributore di Carburanti - Riapertura dopo la scadenza dei termini di proroga

SUAP TOSCANA
Buona sera,
ad una ditta, titolare di un distributore di carburanti posto in una SGC, gli era stata accolta la (terza) proroga della sospensiva per l’impianto di carburanti, applicando il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 art. 103 c. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
Intimando però, sempre nella stessa comunicazione, che se entro quella data non avrebbero riaperto il distributore sarebbe decaduto il titolo abilitativo ed avrebbero dovuto iniziare la procedura di smantellamento.
Dopodiché dalla data del 15 giugno 2020 la ditta non si era più fatta sentire.
Adesso la ditta ha scritto, con una semplice pec del (23/09/2021), che il distributore ha riparto a far data dal luglio 2021 e comunicando nella stessa lettera il gestore del distributore.
Quali adempimenti deve intraprendere il SUAP verso la ditta?
Grazie.
Luciano

L’attuale artl 103, comma 2 citao dispone:
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In questa situazione, è ragionevole ritenere che la proroga fosse sempre in atto. La mera ripresa non è soggetta ad un procedura specifica. Basta una mera comunicazione a seguito della quale la PA può fare i controlli di rito: orari di esercizio, esposizione prezzi, procedure di prevenzione incendi, ecc.
Se c’è un nuovo gestore inteso come colui che effettivamente vende i carburanti al dettaglio, allora si tratta di un subingresso, anche se sui generis. Il commerciante al dettaglio dei carburanti deve dichiarare i requisiti morali e fare SCIA per commercio al dettaglio.

vedi qua: Impianto carburanti e subentro