Distributori di benzina e annessi

tizio ha un distributore di benzina con annesso ristorante (preparazione di generi alimentari con dehors).
arriva notizia che il distributore ha il collaudo scaduto, e l’esponente lamenta il fatto che vengono eseguiti spettacoli in scia mai contestata dal Comune.

1.i distributori non andavano in autocollaudo? (siamo in piemonte)
(ps non capisco perchè anche nelle nuove aperture i comuni limitrofi continuano a convocare la commissione di collaudo, o meglio lo fanno in base a una circolare uscita nel 2015 della Regione che dice che i collaudi dei carburanti non entrano nel campo del dpr 160).
2. il ristorante già puo accogliere gia svariate persone, i vvf non rispondono ai quesiti, ma a patto che vi sia una norma che vieta l’esercitare un pubblico spettacolo vicino (sempre che vi sia una definizione di vicino e sia stata violata) ad un distributore ma dentro un ristorante esistente da tempo che margini si hanno per intervenire?

Che dire, le prassi sono dure da scardinare ma è chiaro che si deve applicare il DPR 160/2010 o, quantomeno, che si può applicare. Vedi, ad esempio, il caso della regione Calabria, anche questo risale al 2015:

https://calabriasuap.it/wp-content/uploads/2021/09/Vademecum-Procedura-Collaudo-impianti-carburante_0-1.pdf

A parere mio, si deve applicare il DPR 160/2010. Sarebbe come “preferire” di avviare in autorizzazione un esercizio di vicinato. La regione non può negare le dispoizioni del DPR 160/10 che ha passato indenne (la legge di autorizzazione del DPR) il vaglio della C.Cost. dato che afferisce ai c.d. LEP (vedi articolo 117 secondo comma, lettera m) cost. )

Dopo i 15 anni previsti dal d.lgs. n. 32/98, si applica l’autocollaudo. Alcune regioni, come la Toscana hanno previsto la perizia giurata : “Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale”.

L’autocollaudo non può essere dichiarato inefficacie in quanto tale.

Non comprendo bene. Per questo approfondisci con questi post: Diffusione musica dal vivo su pubblica piazza
Attività musicale complementare a pubblico esercizio
E’ chiaro che lo spettacolo deve essere meramente complementare alla somm.ne senza rappresentare attività autonoma, sia nei luoghi che nelle modalità

sullo spettacolo nel ristorante intendo qualcuno attualmente non rintracciabile non ha eventualemente eccepito qualcosa, sempre che vi fosse da controllare qualcosa accettando delle scia di pubblico spettacolo in quanto tale sotto le 200 persone in questo posto.