Divieto di prosecuzione e nuova SCIA

Da poco arrivato al SUAP ed ho il seguente problema.

A seguito di un sopralluogo presso uno stabile i VV.UU. (ad aprile) hanno riscontrato degli abusi edilizi.

Nello stabile si esercitava un’attività artigianale (dal 2014…)…in ufficio non si sono reperiti atti in merito.

La settimana scorsa l’ufficio tecnico interpellato dal SUAP (la nota del SUAP è di maggio) ha comunicato, dopo quattro mesi, che tali abusi hanno inficiato l’agibilità del locale dove veniva svolta l’attività.

Stavo predisponendo l’avvio di procedimento di chiusura dell’attività per la mancanza dell’agibilità allor quando l’U.T. mi notizia che aveva ricevuto un’altra SCA (sospesa in attesa di integrazione) che il proprietario dell’immobile aveva presentato a seguito del ripristino dello stato dei luoghi ordinato dall’UT

Non ho contezza se la SCA allo stato attuale sia stata integrata o meno. L’U.T. non mi ha comunicato ancora nulla a riguardo.

Come devo procedere?

Devo comunque avviare il procedimento di chiusura dell’attività anche se questo ha presentato la nuova SCA?.

Da quanto ho capito (correggetemi se sbaglio). Il venir meno della prima SCA (inficiata dall’abuso edilizio) ha, di fatto, inficiato il titolo autorizzativo (non so se definirlo tale) per esercitare l’attività artigianale?

Se è cosi, quindi, dovrei procedere all’avvio del procedimento per poi ordinare, decorsi i 15 giorni, la chiusura dell’attività?

Questo significa che se l’artigiano vuole continuare risulta necessario trasmettere al SUAP una nuova SCIA commericiale con tutta la documentazione necessaria??
Grz

Per tutti i lettori, la SCA, se non ho frainteso le tue parole, sta per Segnalazione Certificata di Agibilità ex art. 24 del DPR 380/01.

Al di là delle precisazioni richieste dal servizio tecnico, o si dichiarale la SCA inefficace, e quindi non produce effetti giuridici, oppure è un titolo valido. In sintesi, io resterei ina tessa e non procederei. La nuova SCA, in teoria, sana la situazione.

Dal lato amministrativo non edilizio, l’attività artigianale in quanto tale non è sottoposta ad abilitazioni (SCIA o autorizzazione). Un falegname o un sarto, ad esempio, svolgono un’attività libera. In alcuni casi, le attività artigianali sono sottoposte ad abilitazione, vedi, ad esempio, la meccatronica e simili o un panificio.

Quindi, la cosa è da vedere caso per caso.

In generale, la mancanza di agibilità porta all’impossibilità di utilizzo del fabbricato, questo a prescindere se un soggetto esercente sia dotato, o meno, di titolo abilitativo.