Divieto di prosecuzione senza richiesta di conformazione?

Buongiorno,
Spero che qualcuno mi possa chiarire un piccolo dubbio relativo ad una SCIA di avvio commercio all’ingrosso:
Abbiamo notato che, dopo una verifica urbanistico-edilizia, l’attività in questione non è conformabile in quanto ricade nel tessuto TR2/T1 di un centro abitato, non conforme all’attività in questione (si tratta di autorimessa).
Mi chiedevo se è possibile inviare all’interessato un divieto di prosecuzione, dato che siamo sicuri che non è possibile conformare l’attività.
Mi viene da pensare che sia inutile in un caso del genere inviare una richiesta di conformazione, ai sensi dell’art.19 L.241/90.
Spero di essermi spiegato in modo chiaro.
Grazie mille a chi saprà darmi una mano.
Maurizio

Il commercio all’ingrosso è soggetto a comunicazione e non a SCIA, quindi non si applica l’art. 19 della L. 241/1990.

Se non ci sono i requisiti la comunicazione è priva di efficacia e quindi si adotta un atto di divieto di prosecuzione.

Buongiorno,
Come specificato dal Codice del Commercio della nostra regione (Toscana) l.r. 62/2018, se l’attività riguarda prodotti alimentari (come nel nostro caso) è soggetta a SCIA (19bis 241/90). Diversamente si parla di comunicazione per i prodotti non alimentari.

Allora si applica l’art. 19 c. 3.
Se non conformabile → divieto di prosecuzione.

Consapevole di quanto disposto anche dal d.lgs. 222/2016 (punto 1.8) personalmente non condivido l’applicabilità della SCIA unica al commercio all’ingrosso alimentare. L’art. 19-bis comma 2 infatti dispone che "Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA…

Ora il commercio all’ingrosso non è soggetto a SCIA, ma a COMUNICAZIONE per il d.lgs. 114/98.
Ergo COMUNICAZIONE + NOTIFICA non rientra nell’art. 19-bis che non disciplina tale casistica è quindi non è SCIA UNICA…

SCIA e comunicazione sono infatti “procedure” amministrative diverse.

Sulla SCIA ci sarebbe da discutere e la penso come Alberto. La SCIA unica si applica, a mente dell’art. 19-bis, a quelle attività sottoposte a SCIA e ad altre SCIA o comunicazioni. In questo caso l’attività è sottoposta a comunicazione e a una mera notifica ai fini della registrazione ASL. La regione Toscana, però, ha sempre teso a considerare la notifica ex Reg. CE 852 come una DIA e ora come una SCIA. Così facendo, ha indicato l’art. 19-bis (SCIA 852 + comunicazione)

In ogni caso, l’incompatibilità urbanistico - edilizia porta al divieto di esercizio. Non si tratta di un requisito omesso che può essere trovato in tempi brevi ma si tratta, appunto, di un’incompatibilità di base insanabile dal privato in modo autonomo. Tutto sarebbe rimandato a una eventuale procedura urbanistica sul cambio d’uso il cui esito è incerto. Quando e se sarà raggiunta la compatibilità, il privato potrà presentare una nuova pratica