Divieto di subappalto

Salve I.A., il divieto di subappalto per lavori di restauro di beni di valore storico artistico sia per la delicatezza dell’intervento che per il possesso da parte dell’appaltatore di determinate qualificazioni (art. 182 del D. Lgs. 42/2004; art. 12 del DM 22 agosto 2017, n. 154) può essere considerato una clausola risolutiva espressa?

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Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, iniziamo con una premessa generale sul concetto di clausola risolutiva espressa. La clausola risolutiva espressa è un accordo tra le parti di un contratto che prevede la risoluzione automatica dello stesso in caso di inadempimento di una o più obbligazioni contrattuali specifiche. Questa clausola è prevista dall’articolo 1456 del Codice Civile italiano.

Nel contesto degli appalti per lavori di restauro di beni di valore storico artistico, il divieto di subappalto è imposto per garantire che l’appaltatore possieda le specifiche qualificazioni richieste per la delicatezza e la specificità degli interventi su beni culturali. Questo divieto è sancito dall’art. 182 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall’art. 12 del DM 22 agosto 2017, n. 154, che regolamentano la qualificazione degli appaltatori per lavori sui beni culturali.

Teoria generale del diritto / Premessa generale:
La clausola risolutiva espressa è un meccanismo di tutela che permette di risolvere il contratto in caso di inadempimento di obbligazioni ritenute essenziali dalle parti.

Norme relative alla teoria:

  • Art. 1456 del Codice Civile (Clausola risolutiva espressa)
  • Art. 182 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
  • Art. 12 del DM 22 agosto 2017, n. 154 (Qualificazione degli appaltatori per lavori sui beni culturali)

Esempio concreto:
Se un’impresa appaltatrice, vincitrice di un appalto per il restauro di un bene di valore storico artistico, decidesse di subappaltare parte del lavoro nonostante il divieto esplicito, questo comportamento potrebbe essere considerato un inadempimento contrattuale grave. In base alle disposizioni contrattuali specifiche e alla normativa applicabile, ciò potrebbe giustificare l’applicazione di una clausola risolutiva espressa, se prevista, portando alla risoluzione del contratto di appalto.

Conclusione sintetica:
Il divieto di subappalto in appalti per lavori di restauro di beni di valore storico artistico può essere considerato alla base di una clausola risolutiva espressa se tale divieto è esplicitamente indicato nel contratto di appalto come condizione essenziale la cui violazione comporta la risoluzione del contratto stesso.

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Bibliografia: