DL 201/2024 art. 7 comma 2

Buongiorno.
Con riferimento alla norma in oggetto ci sarebbe utile sapere se:

  • gli intrattenimenti non rientrano nei casi disciplinati dalla stessa che parla di spettacoli dal vivo;
  • l’esibizione di DJ è da ritenersi un intrattenimento e quindi deve escludersi anch’esso.
    Grazie per le risposte

Nel caso in questione, per escludere l’applicazione della semplificazione prevista dall’art. 7, comma 2, del D.L. 201/2024 sarebbe sufficiente una sola osservazione: la norma è prevista per gli spettacoli musicali dal vivo. Un DJ-set non è uno spettacolo di musica dal vivo, visto che i musicisti non sono sul palco a suonare…

E siccome alcuni operatori economici (e alcune amministrazioni) hanno fatto gli gnorri sul concetto di “danza” come forma di spettacolo dal vivo contemplato dalla suddetta semplificazione, il Ministero dell’Interno è dovuto intervenire con la Circolare del 7 maggio 2024 per ribadire che discoteche e locali da ballo sono ESCLUSI dall’applicazione della norma di cui sopra, in quanto la stessa è riservata ad eventi in cui “il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all’interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità”.

Ovviamente NON stiamo parlando di semplice “musica di allietamento” diffusa (anche con DJ-set) a mero corollario dell’attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, senza l’apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo (argomento discusso più e più volte anche sul forum).