io vedo 10.17 e 10.18 dichiarati inammissibili (anche il 10.16 visto altrove…)
Il testo del 10-bis in se’ che provenienza ha?
Soprattutto non capisco come facciano questi vari emendamenti a toccare una disciplina ex dl 44 che sul punto è già implicitamente abrogata dalla successiva legge 112/2023…
Tuttavia il 10.20 non è dichiarato inammissibile giusto?
Per quello che riguarda la provenienza, momentaneamente sono da telefono non posso effettuare ricerche approfondite. In precedenza mi sono limitato a cercare la legge di bilancio 2024 e sono arrivato a questo file. Non so se magari è “vecchio” e nel frattempo ne sono stati pubblicati altri.
Per quello che riguarda gli emendamenti che vanno a riguardare il DL 44/2023 abrogato dalla L 112/2023, forse lo sbarramento iniziale risiede nel 44/2023 cui fa riferimento la 112/2023. Abrogando ciò da cui tutto deriva si abroga tutto il resto (forse, presumo).
Un altro spunto potrebbe essere che, la L 74/2023 ha efficacia dalla sua approvazione fino all’approvazione della L 112/2023, quindi circa da giugno ad agosto. Tutti i concorsi usciti dopo agosto fanno riferimento alla 112/2023 (espressamente indicato nella legge) tutti quelli prima della 74/2023 non hanno tetto agli idonei.
Quindi nel mezzo? Viene applicata la previsione della L 74/2023? Da qui la decisione di fare espresso riferimento al DL 44/2023 per abrogarlo.
Inoltre, potrebbe togliermi una curiosità? Cosa si intende per “inammissibile M.” e “inammissibile C.” Per cosa stanno M e C? Grazie.
Posto che andando a vedere gli emendamenti suddetti vorrebbero abrogare questa disposizione:
“2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo””
io ripeto che tale disciplina ex dl 44 che sul punto è già implicitamente abrogata dalla successiva legge 112/2023 (adesso trasfusa nell’articolo 35 comma 5-ter TUPI):
“Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all’articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.”
Cosa si intende per “inammissibile M.” e “inammissibile C" lo ignoro…
10.20 me lo riporta?
In allegato lo screen del 10.20
Probabilmente, a questo punto, credo si faccia riferimento proprio al periodo antecedente alla 112/2023 e successivo alla 74/2023 visto che la 112/2023 non è retroattiva (e purtroppo ancora più restringente).
Possibilità che il personale tab universitario venga anch’esso posto nelle eccezioni previste ce ne sono?
Purtroppo, ho provato a effettuare ricerche ma senza trovare nulla.
10.0.20 però non si riferisce alla taglia idonei se non al comma 2…sarebbe intenzione eliminare ogni dubbio sul fatto che la taglia idonei è solo quella nella versione attuale.
Rossomando peraltro è dell’attuale opposizione e difficilmente l’emendamento passerà…
Circa il mondo universitario non conosco fonti ufficiali
E’ quindi ragionevole pensare che, essendo la 112/23 non retroattiva e assoggettando tutti i concorsi pubblicati da agosto (mese di approvazione della 112/23) in poi, i concorsi che sono assoggettati dalla 74/23 (pubblicati da giugno ad agosto) con l’eventuale approvazione dell’emendamento e conseguente abrogazione dell’articolo in questione non avranno tetto idonei.
Corretto?
eventuale approvazione dell’emendamento…la chiave è lì…
il “vero” 10-bis, quello di proposta governativa (dei relatori di Governo), che ha ben altra possibilità di passare:
«Art. 10-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)
1. All'articolo 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "le amministrazioni comunali", sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale";
b) al comma 3-quinquies:
1) le parole: "dai comuni interessati", sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale";
2) le parole: "tra i comuni", sono sostituite dalle seguenti: "tra le amministrazioni";
3) le parole: "i comuni interessati", sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni interessate";
4) le parole: "il comune beneficiario", sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni beneficiarie".
Conseguentemente, le parole “entro il 31 luglio 2023”, sono sostituite dalle seguenti “31 agosto 2024”.
Tuttavia, sbaglio o in questo non si fa riferimento alla parte “taglia idonei”?
si…appunto…il 10 bis che “rischia” di passare non ne parla…
Per inciso anche io faccio il tifo per un emendamento alla legge bilancio 2024 ma nel mio caso non sulla taglia idonei, bensì riguardo la “legge Madia” sulle stabilizzazioni, per le quali se non ci sarà un Milleproroghe di fine anno (e uno è stato trasformato in legge già a fine novembre) potrebbe avere nella legge bilancio l’ultima spiaggia…
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1395152&idoggetto=1395344
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1397367&idoggetto=1395344
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1395499&idoggetto=1395344
Capisco.
Un paio di domande tecniche:
1-come si verificano quelle che passano e quelle che non passano? Alla pubblicazione della legge di bilancio definitiva? Quando avverrà e dove verrà pubblicata?
2-ci possono essere altre possibilità, oltre alla legge di bilancio in questione, che il personale tab venga inserito tra le eccezioni della 112/23?
3-Se potesse farmi una gentilezza (ulteriore) nell’attuale legge di bilancio non c’è alcuna previsione riguardante il personale tab o comunque il personale contrattualizzato delle università e relative modifiche alla 112/2023 (DL 75/2023)? Ho cercato ma non mi è parso (non vorrei aver cercato nella maniera errata o nel posto sbagliato).
Grazie infinite.
1-si…entro fine anno (ma veramente ultimissimi giorni)
2-dovrebbe essere intenzione di qualcuno (leggasi Governo) di provvedere
3-le disposizioni sul pubblico impiego mi sembrano concentrate nei vari articoli 10-bis proposti, senza menzione del personale suddetto
Grazie delle precisazioni, se viene al corrente di una qualunque notizia e le torna in mente questa discussione la prego di scriverla qui. Grazie veramente infinite
OK va bene…vediamo prossimamente
Buonasera, anche io sono interessata a questo argomento. Mi sembra assurdo che per il personale contrattualizzato dell’Università ci sia questo buco normativo… inoltre non vedo per qualche motivo non debba rientrare tra le deroghe anche in considerazione e del fatto che per il personale in regime pubblico non si applica…
Per non ripetere quasi la stessa risposta, metto il link di un’altra discussione:
Buongiorno, sapreste dirmi se la norma taglia-idonei si applica ai concorsi degli Ordini professionali, che in genere bandiscono concorsi per meni di 5 posti? In generale, per i concorsi con meno di 5 posti, la graduatoria di idonei comprenderebbe zero posizioni oltre i vincitori? Grazie per i chiarimenti.
si rapporto 1:5 come detto qui Norma TAGLIA IDONEI introdotta con LEGGE 21.06.2023 N.74 e modificata con LEGGE 10.08.2023 N. 112 di conversione del D.L. 75/2023 (APPROVAZIONE DEL 03.08.2023) IN VIGORE DAL 17.08.2023
Quindi le graduatorie dei suddetti concorsi ad 1 posto che comprendono ad esempio 5 o 6 idonei non sono regolari? non possono essere utilizzate nè dall’ente (per eventuali assunzioni del secondo e terzo classificato) nè da altre amministrazioni, corretto? grazie