Salve a tutti,
posto il mio fermo disappunto per tale disposizione, ho letto che una speranza per l’abrogazione della suddetta legge risiede nella legge di bilancio 2024.
Andando a leggere la legge di bilancio 2024 ho trovato questa parte:
art 10-bis (sia 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20)
“All’articolo 1*-bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.”
Andando a leggere il testo del DL 44/2023, l’articolo in questione è il seguente:
Art. 1-bis
(( (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale). ))
((
- Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 35:
- al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che puo’ essere utilizzato anche per la
costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma”; - al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei concorsi pubblici sono considerati
idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi
all’ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente
intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione puo’ procedere allo scorrimento
della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”;
Si può quindi considerare, qualora la legge di bilancio venisse approvata cosi come è, abrogato il tetto massimo del 20% agli idonei?
Qualora fosse cosi, tale previsione risulterebbe efficace anche per i concorsi pubblicati da dopo giugno 2023 che avrebbero avuto il tetto massimo giusto?
Preciso, sono nuovissimo dell’ambiente quindi potrei aver commesso errori di comprensione e interpretazione. Qualora fosse così sarei grato se me li faceste notare, grazie.
Inoltre, se non vado errato la prima versione di “taglia idonei” risiede proprio nel DL 44/2023 (L.74/2023) e la sua seconda versione nel DL 75/2023 (L.112/2023).
Quindi, immagino, abrogando la “prima modifica” al dlgs 165/2001 contenuta appunto nel DL 44/2023 si abroga anche il riferimento contenuto nel DL 75/2023 ed abrogato del tutto il tetto massimo agli idonei del 20%.
Un altro dubbio sorge, nello specifico, per quello che riguarda il personale contrattualizzato (personale tab) delle università cui non ho trovato riferimenti nella legge di bilancio. Come sostenuto dal CODAU in riferimento alla L. 74/2023 in questo documento:
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/commento_DPR_487-94_modificato_dal_DPR_82-202345_1.pdf (pag 9), riporta varie tesi per la quale tale “taglia idonei” DL 44/2023 (L.74/2023) non può essere applicata al personale universitario contrattualizzato (e nemmeno a quello in regime pubblicistico).
Successivamente però viene precisato in quest’ altro studio: https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Scorrimento_graduatorie_2023_final_1.pdf (pag 1) dove viene specificato che siccome non espressamente escluso, il personale contrattualizzato universitario rientra nella limitazione stavolta del DL 75/2023 (L.112/2023). Concludendo il documento auspica a una modifica da parte della legge di bilancio.
Detto ciò, in primo luogo non capisco come una disposizione che non fa specifico riferimento al personale contrattualizzato universitario vi abbia effetto (come disposto dalla L.168/1989 ripresa nel primo documento allegato del CODAU).
In secondo luogo suppongo quindi che, come ho scritto sopra, andando la legge di bilancio ad abrogare il tetto massimo del 20% degli idonei cui fa riferimento il DL 44/2023 e a sua volta il DL 75/2023, tale limite viene definitivamente eliminato?
Rinnovo i miei ringraziamenti.