DM 161/2021 - banca dati nazionale strutture ricettive e locazioni turistiche

DM 161/2021 - banca dati nazionale strutture ricettive e locazioni turistiche

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Ai fini della tutela del consumatore, ogni struttura ricettiva e ogni immobile locato ai fini turistici dovranno essere identificati con un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. La banca dati sarà tenuta presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La BD è creata tramite interscambio dei dati con le Regioni. Sono fatti salvi i codici regionali già adottati. Non si vedono adempimenti comunicativi ulteriori in capo agli esercenti.
Seguirà un protocollo di intesa fra ministro del turismo e regioni al fine di arrivare alla migliore omogeneità dei dati.

I soggetti titolari, i soggetti di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti a pubblicare i codici nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. La violazione dell’obbligo è sanzionata ai sensi dell’art. 13-quater, comma 8 del DL n. 34/2019.

Questa la disposizione di autorizzazione al DM citato - DL n. 34/2019, art. 13-quater, comma 4:
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.

Questo il DM: DM_161-21_banca-dati-ricezione.pdf (86,4 KB)