Pubblicato in GU n. 286/2021 del primo dicembre 2021, il DECRETO 28 ottobre 2021, rubricato:Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnicocostruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.
E’ una norma tecnica ma reca un passaggio che può interessare e che può far discutere. Art. 2, comma 3:
Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.
Quindi, nessun tipo di veicolo è più ammissibile per le strade forestali? Vedremo le specificazioni delle Regioni
Decreto_20211128.pdf (237,7 KB)