Documentazione a corredo della Scia-settore non alimentare

Richiamato l’art. 19 della Legge 241/90: “La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione”,

Si chiede di chiarire, con particolare urgenza, quale sia la documentazione a corredo della scia-settore non alimentare ( es. Negozio abbigliamento) che il suap dovrà obbligatoriamente richiedere di integrare in merito ai requisiti oggettivi del locale, al di là della dichiarazione di conformità alle norme igienico sanitarie e alle norme urbanistico edilizie , ivi comprese in materia di agibilità, comunque resa da parte del titolare della ditta già prevista nel contenuto della modulistica unificata della regione
Campania. È necessario allegare anche
l’asseverazione da parte di un tecnico
abilitato ? È necessario acquisire gli
estremi di avvenuta protocollazione della segnalazione certificata di agibilità? E per quanto attiene le norme igienico sanitarie? Al fine di semplificare il procedimento istruttorio quali attività è necessario porre in essere e quali invece sono facoltative, considerata la mole di lavoro in cui è investito il Suap? Grazie

La “documentazione a corredo” e le informazioni richieste sono quelle previste dalla modulistica approvata in prima battuta in conferenza Stato-Regioni nell’accordo del 4/5/2017, eventualmente adeguata da Regione in base alla normativa regionale.
Nulla può essere chiesto in più (allegato A al d.lgs. 222/2016 “L’amministrazione non può chiedere
informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già
in possesso dell’amministrazione pubblica”).
Non serve l’asseverazione di un tecnico in quanto non prevista da alcuna norma (“ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati”).
Se il modello non prevede l’indicazione degli estremi dell’agibilità, la verifica sarà in capo all’Ufficio tecnico comunale in base ai dati catastali.
Nel settore non alimentare le norme igieniche per il commercio sono insite nell’agibilità.