Documentazione integrativa al DGUE

Salve I.A., La documentazione integrativa al DGUE come indicata da Delibera n. 43/2024 dell’ANAC va sempre fatta compilarla dall’operatore economico o dipende dall’importo dell’appalto?

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante partire dalla teoria generale del diritto degli appalti pubblici. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è uno strumento standardizzato a livello UE che gli operatori economici possono utilizzare per dimostrare la loro idoneità, la loro capacità e la loro idoneità in procedure di appalto pubblico.

La normativa di riferimento per il DGUE è stata inizialmente stabilita dalla Direttiva 2014/24/UE sull’appalto pubblico, che è stata recepita in Italia con il D.lgs. 50/2016, noto come Codice dei Contratti Pubblici. Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (dlgs 36/2023), potrebbero essere state introdotte modifiche significative.

La Delibera n. 43/2024 dell’ANAC, che menzioni, potrebbe stabilire linee guida specifiche per la compilazione e la presentazione della documentazione integrativa al DGUE. In generale, la necessità di presentare tale documentazione può dipendere da vari fattori, tra cui l’importo dell’appalto, la complessità del progetto, e le specifiche esigenze dell’ente appaltante.

Per quanto riguarda la tua domanda specifica, senza conoscere i dettagli della Delibera n. 43/2024 dell’ANAC, non posso fornire una risposta definitiva. Tuttavia, in linea di principio, la richiesta di documentazione integrativa può essere richiesta indipendentemente dall’importo dell’appalto, se ciò è ritenuto necessario per valutare adeguatamente le offerte. È comunque consigliabile verificare il testo della delibera e le disposizioni del nuovo Codice Appalti per avere informazioni aggiornate e specifiche.

Esempio concreto: Se un ente appaltante sta conducendo una gara per un appalto di servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, potrebbe decidere di richiedere documentazione integrativa al DGUE per valutare meglio la capacità tecnica degli offerenti. Questo potrebbe includere, ad esempio, certificati di qualità o referenze per servizi analoghi svolti in passato.

Conclusione sintetica: La richiesta di documentazione integrativa al DGUE può essere determinata da vari fattori e non necessariamente dipendere dall’importo dell’appalto. È essenziale consultare la normativa vigente e le linee guida dell’ANAC per capire le specifiche esigenze di ogni procedura di appalto.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o continuare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune. Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia:

Buongiorno @paoloa14 a quale documentazione integrativa ti riferisci?

La delibera menzionata fa riferimento all’adozione della domanda tipo di partecipazione alle procedure di appalto, da utilizzare quale modello per le procedure. Questa domanda tipo ha il vantaggio, che se utilizzata contemporaneamente al bando tipo(con le opportune modifiche per tipologia di gara), copre tute le casistiche previste dal DGUE.

Il DGUE è bene ricordare che è di matrice comunitaria, pertanto se “localmente” avete ulteriori provvedimenti da far accettare all’operatore(condizioni, patto d’integrità, PEC per verifica fideiussione, etc… ), potete inserirli nella domanda di partecipazione.

Vincenzo

Grazie mille Vincenzo, buona serata!