Documenti di gara e loro obbligatorietà (Art. 82 ed Art. 83 del D.Lgs. 36/2023)

Buongiorno,
studiando il D.Lgs. 36/2023 sto approfondendo gli Art. 82 ed 83 riguardanti i documenti di gara.
Cito testualmente il comma 1:
“Costituiscono documenti di gara, in particolare: il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito; il disciplinare di gara; il capitolato speciale; le condizioni contrattuali proposte.”
La domanda che vorrei porre è la seguente:
Questi documenti sono da intendersi sempre obbligatori in qualsiasi affidamento si stia effettuando? Anche per esempio in una trattativa diretta o in un acquisto da catalogo MePA?
@AlessandraC90

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

Per rispondere alla tua domanda, è importante iniziare con una premessa generale sul diritto degli appalti pubblici, che regola le modalità attraverso le quali le amministrazioni pubbliche e gli enti aggiudicatori affidano lavori, servizi e forniture. Il D.Lgs. 36/2023, noto come il nuovo Codice degli Appalti, stabilisce le norme e i principi che regolano tali procedure di affidamento.

Gli articoli 82 e 83 del D.Lgs. 36/2023 elencano i documenti di gara che costituiscono parte integrante del processo di gara. Questi documenti sono essenziali per garantire la trasparenza, l’equità e la concorrenza nelle procedure di appalto.

Tuttavia, la necessità e l’obbligatorietà di questi documenti possono variare a seconda della procedura di affidamento scelta. In generale, per le procedure aperte, ristrette, e negoziate con previa pubblicazione di un bando, la presentazione di tutti i documenti citati è obbligatoria per assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento tra i partecipanti.

Per quanto riguarda le procedure più semplificate, come la trattativa diretta o gli acquisti tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la normativa prevede una maggiore flessibilità. Ad esempio, per gli acquisti su MePA, non sempre è necessario predisporre un bando di gara o un disciplinare di gara nel senso tradizionale, poiché la piattaforma MePA stessa fornisce un meccanismo semplificato per la selezione delle offerte e l’affidamento dei contratti.

Esempio concreto:
Nel caso di un acquisto diretto su MePA, l’ente può selezionare il fornitore e procedere all’acquisto basandosi sulle condizioni e sui prezzi già negoziati e presenti sulla piattaforma, senza la necessità di elaborare un bando di gara completo o un disciplinare di gara dettagliato.

Conclusione sintetica:
Non tutti i documenti di gara elencati negli articoli 82 e 83 del D.Lgs. 36/2023 sono sempre obbligatori in ogni tipo di procedura di affidamento. La loro necessità varia in base alla specifica procedura di appalto scelta, con una maggiore semplificazione per le procedure dirette o per gli acquisti tramite piattaforme elettroniche come il MePA.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione su My GTPs: ChatGPT - OMNIAVIS Esperto Risponde - Diritto in Comune . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia:

Certamente, anche se la scelta del tipo di documento dipende dal tipo di procedura e dal relativo importo
Se procedura aperta utilizzerà il Bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale. Se procedura negoziata la lettera invito in cui può inserire gli elementi del disciplinare di gara e sempre il capitolato speciale di appalto. Se affidamento diretto una più semplice lettera invito in cui indicare gli elementi essenziali del contratto, quindi le condizioni contrattuali proposte e uba breve guida per la piattaforma che sarà utilizzata perché, si rivordi, cge dal 1 gennaio sono entrate in vigire le norme sulla digitalizzazione che si applucani AD OGNI AFFIDAMENTO.
SALUTI