Mi è capitata la seguente domanda allo scorso concorso ISPL (Ispettorato del Lavoro) e chiedo se non sia da richiedere di annullarla in quanto le risposte sono mezze incomplete e sbagliata sopratutto quella indicata come giusta.
Nella discrezionalità tecnica:
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L’esercizio di traduce in un giudizio non opinabile della p.a. che riguarda la ricostruzione del fatto su cui cade la valutazione amministrativa dell’interesse pubblico e non può costituire oggetto della cognizione del giudice.
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L’attività della p.a. implica apprezzamento dell’interesse pubblico, con la conseguenza che essa può essere riferita al merito dell’azione amministrativa.
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La p.a. non gode di un potere di scelta ma è solo chiamata a verificare i presupposti di legge per l’adozione di una determinazione già definita in via legislativa, facendo applicazione di regole tecniche e specialistiche.
La prima opzione è ovviamente sbagliata.
La seconda opzione è tutto sommato vera perchè comunque nella discrezionalità tecnica vi è appunto una certa discrezionalità in capo alla PA e quindi un certo merito vale a dire valutazione dell’interesse pubblico anche in base alle risultanze tecniche.
La terza opzione (quella considerata giusta dal RIPAM) sembra definire l’attività vincolata piuttosto che la discrezionalità tecnica, e quindi secondo me incorretta.
Oppure mi sono sbagliato io?
Grazie mille.