Domanda Polizia Locale - Comune di Roma

Buongiorno!
Alla prova per il profilo di PL al Comune di Roma era presente questa domanda! Credo che la risposta di 120 gg sia sbagliata!

Ecco la domanda:

9 In base al d.lgs 165 del 30 marzo 2001, art. 55-quater, comma 3-quater, in ambito di falsa attestazione della presenza in servizio con sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, l’azione dì responsabilità è esercitata:

 Entro i novanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.

 Entro i novanta giorni successivi alla denuncia, con possibilità di proroga.

 Entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.

L’articolo di legge riporta 150 giorni e non 120, come indicato nella domanda!

Saluti
Irene

Risposta corretta è la C (120 giorni)

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 gennaio - 10 aprile 2020,
n. 61 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/2020, n. 16), ha dichiarato
“l’illegittimita’ costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo
del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001,
come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116
del 2016”.


D.Lgs. 30/03/2001, n. 165

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Articolo 55-quater Licenziamento disciplinare [(422)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘422’)) [(431)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘431’))

In vigore dal 5 agosto 2017

  1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; [(432)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘432’))

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;

e) reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell’articolo 54, comma 3; [(425)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘425’))

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell’infrazione di cui all’articolo 55-sexies, comma 3; [(425)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘425’))

f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell’arco di un biennio; [(425)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘425’))

f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009 [(425)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘425’)).

1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. [(423)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘423’))

[2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54. [(426)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘426’)) ]

  1. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies. [(427)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘427’))

3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile. [(424)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘424’))

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all’Ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell’audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L’Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell’addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4. [(424)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘424’))

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia. [(428)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘428’)) [(430)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘430’))

3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio competenti, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell’ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorità giudiziaria ai fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati. [(424)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘424’))

3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4. [(429)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘429’))

[(422)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘422up’)) Articolo inserito dall’art. 69, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[(423)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘423up’)) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 116/2016.

[(424)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘424up’)) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 116/2016.

[(425)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘425up’)) Lettera aggiunta dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

[(426)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘426up’)) Comma abrogato dall’art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

[(427)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘427up’)) Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 22, comma 13, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

[(428)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘428up’)) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2017; per l’applicabilità del citato art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, vedi l’art. 3, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 116/2016.

[(429)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘429up’)) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118, a decorrere dal 5 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2017; per l’applicabilità del citato art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, vedi l’art. 3, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 116/2016.

[(430)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘430up’)) La Corte costituzionale, con sentenza 9 gennaio-10 aprile 2020, n. 61 (Gazz. Uff. 15 aprile 2020, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116.

[(431)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘431up’)) In deroga ai limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti dal presente provvedimento, vedi l’art. 57, comma 2-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[(432)](javascript:wrap.link_replacer.scroll(‘432up’)) La Corte costituzionale, con sentenza 26 maggio - 23 giugno 2020, n. 123 (Gazz. Uff. 24 giugno 2020, n. 26 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 1, lettera a), inserito dall’art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30.