Domanda voltura AUA - LOMBARDIA

Elenco i passaggi delle pratiche per capire la casistica:

  1. in data 2014 è stato rilasciato una AUA per commercio al dettaglio di carburanti e lubrificanti per autotrazione e lavaggio auto;
  2. in data 2015 è stata fatta la voltura ad un altra ditta relativo all’attività di commercio al dettaglio di carburanti e lubrificanti per autotrazione e lavaggio auto;
  3. in data 2019 la ditta cessa solo l’attività di autolavaggio;
  4. in data 2025 una nuova ditta chiede la volturazione dell’AUA relativo all’attività di autolavaggio.
    La provincia mi dice che non è possibile procedere alla voltura perché è cessata l’attività di autolavaggio e deve ripresentare una nuova AUA è corretto??
    L’attività di commercio di carburanti in che casistica rientra per la richiesta dell’AUA??
    Ma se l’impianto rimane invariato tutte le volte che cessa l’attività deve essere rifatta l’AUA??

Immagino che sia un’AUA per acque reflue contaminate e per autolavaggio. Comunque un AUA - aut. scarichi.

Direi di sì. Si tratta di un avvio attività da trattare come tale. L’AUA era tecnicamente decaduta. E’ vero che l’AUA è un’abilitazione tecnica ma la PA competente (nel to caso la Provincia), ai fini della tracciabilità della resposnabilità in capo al “gestore” (vedi le definizioni del DPR 59/2013) e ai fini delle condizioni abilitative (valori inquinanti ecc.), archivia l’AUA quando c’è una cessazione dell’attività che che genera, in questo caso) il refluo autorizzato.

Come accennavo prima, l’AUA è un contenitore che raccoglie varie procedure ambientali: aut. scarichi idrici, aut. emissioni, ecc. Un’ attività commerciale o artigianale può avere bisogno dell’AUA se nel processo produttivo genere emissioni, o scarichi, o rumore, ecc. Nel tuo caso è probanile che l’AUA riguardasse solo l’aut. per scarichi idrici provenienti dall’autolavaggio. Se cessa formalmente l’attività di autolavaggio, viene meno la necessità dell’AUA.

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Confermo tutto quanto detto da Mario.

Aggiungo solo che per i distributori di carburanti si applica il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 che li assoggetta ad AUA ai sensi dell’art. 3 lettera c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;