Domande aperta con risposta sintetica

Buongiorno vi posto la mia risposta alla domanda “bilancio consuntivo e di assestamento”
conclusa la fase previsionale nei comuni, si apre ad aprile, per l’esercizio precedente, la fase di rendicontazione. Questa fase è caratterizzata dalla presenza di un documento fondamentale che è il consuntivo (previsto e regolato dall’art 227 TUEL) che contiene, dal punto di vista finanziario il risultato dell’amministrazione oltre al prospetto di residui e dei fondi (in fondi liberi, destinati, vincolati e accantonati) e le previsioni del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV). Il bilancio consuntivo o rendiconto di gestione rappresenta pertanto una “fotografia” della gestione finanziaria dell’anno precedente e deve essere pubblicata su Amministrazione Trasparente.
Si ricorda come, oltre alla gestione finanziaria, esso debba contenere, ai fini conoscitivi, il conto economico e lo stato patrimoniale.
Il consuntivo è essenziale anche per l’approvazione entro il 31 luglio del bilancio di assestamento che rappresenta lo strumento con il quale vengono ad essere aggiornati gli stanziamenti di bilancio indicati nel Bilancio di Previsione. Consente cioè di apportare modifiche e aggiornamenti al Bilancio comunale, seguendo le informazioni contenute nel Rendiconto dell’esercizio precedente ed esaminando gli sviluppi finanziari del comune nel corso dell’esercizio in corso, tenendo conto di eventuali debiti fuori bilancio o di altre operazioni tali da modificare gli equilibri di bilancio .
In altre parole con l’assestamento il Consiglio comunale, con delibera interviene a salvaguardare gli equilibri di bilancio (ex art 193 TUEL), ripianando eventuali debiti fuori bilancio (di cui art 194) o adeguando il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonati nel Risultato di Amministrazione.