Dominio di terzo livello e commercio elettronico

Un soggetto che svolge attività di commercio elettronico, non alimentare, regolarmente comunicata al SUAP tramite scia indicando il sito ove viene svolto -esempio: abbigliamento.it -vorrebbe aprire un dominio di terzo livello cioè un sottodominio del tipo accessori.abbigliamento.it in cui vendere altra tipologia di merce, diversa da quella del domino di secondo livello.
Tale seconda attività può intendersi ricompresa nella scia già presentata? o ne deve presentare un’altra?
Grazie

Da vedere ai sensi della normativa regionale ma far presentare al soggetto una SCIA per ogni sito web dove vende la merce non mi sembra aderente alla ratio della norma. Tizio, con la SCIA, si abilita all’esercizio dell’attività. Se e quando variasse sito web rispetto a quello iniziale non sarebbe sottoposto a procedure: la legge non associa a questa ipotesi altre procedure amministrative. Sarebbe come se il commerciante su AAPP itinerante dovesse presentare una SCIA per ogni comune in cui va ad operare.

il d.lgs. n. 59/2010, all’art. 68 dispone:

  1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

All’art. 18, comma 3 del d.lgs. n. 114/98 troviamo:

  1. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.

Ergo, solo la legge può imporre una procedura abilitativa o comunicativa e non si evince.

Il fatto che in modulistica vi sia l’indicazione del sito web non deve lasciare ad intendere che Tizio è vincolato al sito indicato tanto che se lo vuole variare dovrebbe presentare una nuova pratica. Potrebbe anche non avere siti di riferimento e vedere di volta in volta usando le note piattaforme per il commercio on-line ma anche social.

ok. Grazie!!
Se varia settore merceologico dovrà presentare aggiornamento dei requisiti e Nia, giusto?

Sì, se si mettesse a vendere alimenti allora è d’obbligo la dichiraizone sui requisiti professionali: occorre una pratica di “variazione settore merceologico”

La mancata indicazione del dominio web deve o non deve ritenersi requisito essenziale ai fini della ricevibilità della SCIA?

A parere mio non è requisito essenziale. Io posso abilitarmi al commercio tramite internet ed esercitarlo, legittimamente, tramite molte piattaforme web e variarle in continuazione. La legge non prevede un legame giuridico, e non potrebbe essere altrimenti, fra commerciante e un sito di riferimento.