Doppio accesso contrapposti ad esercizio di somministrazione

La c.d. sorvegliabilità dei locali è connessa con l’esigenza d controllo da parte degli organi di polizia amministrativa o giudiziaria. Deve essere possibile un controllo dall’esterno sulle vie di accesso e di uscita ma anche sulla possibilità di movimento all’interno del locale cosicché dall’interno del locale non si possa accedere ad abitazioni o simili.

Il DM 17 dicembre 1992 , n. 564 non vieta più ingressi purché consentano l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non siano utilizzati per l’accesso ad abitazioni private.

Sulle barriere si applica la normativa statale del 1989 ma, diciamo, che è un pre-requisito di agibilità. Vedi qua anche se si tratta di altra attività: Enoturismo in ambito NON agrituristico

Sul caso specifico, direi che il doppio ingresso non inficia l’agibilità se un ingresso la consente.