In caso di mobilità volontaria, ai fini della richiesta del nulla osta, come si calcola la percentuale relativa alla carenza di organico prevista dall’ art.30 del d.lgs 165/2001
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La mobilità volontaria nel settore pubblico è disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede specifiche condizioni per il trasferimento dei dipendenti tra amministrazioni diverse. Una di queste condizioni riguarda la carenza di organico e il calcolo della percentuale relativa a tale carenza per la richiesta del nulla osta alla mobilità.
Teoria generale del diritto sulla mobilità volontaria:
La mobilità volontaria è un istituto che permette al dipendente pubblico di trasferirsi da un’amministrazione all’altra, al fine di favorire l’ottimizzazione delle risorse umane all’interno della pubblica amministrazione. L’articolo 30 del d.lgs 165/2001 stabilisce che la mobilità può avvenire solo se vi è il consenso dell’amministrazione di destinazione e, in alcuni casi, è necessario anche il nulla osta dell’amministrazione di provenienza.
Norme relative alla teoria:
- Art. 30 del d.lgs 165/2001: Stabilisce le condizioni per la mobilità volontaria dei dipendenti pubblici.
Calcolo della percentuale di carenza di organico:
Il decreto non specifica una formula precisa per il calcolo della percentuale di carenza di organico. Tuttavia, generalmente, questo calcolo si basa sulla differenza tra il numero di posizioni organiche previste (dotazione organica) e il numero effettivo di dipendenti in servizio. La percentuale di carenza si ottiene quindi dividendo il numero di posti vacanti per il numero totale di posti previsti nell’organico e moltiplicando il risultato per 100.
Esempio concreto:
Se un’amministrazione ha una dotazione organica di 100 posti e attualmente sono occupati solo 90 posti, ci sono 10 posti vacanti. La percentuale di carenza di organico si calcola come segue: (10 posti vacanti / 100 posti totali) * 100 = 10%.
Conclusione sintetica:
La percentuale di carenza di organico per la mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs 165/2001 si calcola confrontando il numero di posti vacanti con la dotazione organica totale. Questo calcolo è fondamentale per determinare la fattibilità della mobilità, in quanto l’amministrazione di provenienza può negare il nulla osta se la mobilità aggrava una situazione di carenza di personale.
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Bibliografia: