DPCM (bozza) sui controlli in ingresso (GREEN PASS) nella PA dal 15 ottobre 2021 (5/10/2021)

DPCM (bozza) sui controlli in ingresso nella PA dal 15 ottobre 2021 (5/10/2021)

20210928-LineeGuida-GreenPass-PA.pdf (235,6 KB)

La domanda è.

Un lavoratore non vaccinato può effettuare lavoro agile presentando il green pass solo nei giorni di presenza in ufficio?

Sì, se il lavoratore è ammesso al lavoro agile NON ha obbligo di green pass durante la prestazione in agile mentre ha obbligo per accesso all’ufficio. Quindi potrà fare ogni volta green pass con tampone.

L’Amministrazione tuttavia non potrà dare priorità alla concessione del lavoro agile sulla base della sola volontà di non vaccinarsi, quindi per “favorire” il lavoratore no-green pass

Buongiorno,
ai sensi del D.lgs 81/2008 in capo al datore di lavoro ci sono gli “oneri” della sicurezza. Appurato che il Green Pass non è uno strumento di prevenzione le mie domande sono le seguenti:
1- dal momento che in ambiente lavorativo, anche se tutti soggetti vaccinati, non viene meno il rischio contagio (è il limite di questi vaccini purtroppo) perchè i tamponi antigenici per rilascio del Green Pass devono essere a carico dei lavoratori?

2- I tamponi antigenici rapidi da effettuarsi a tutti i dipendenti (vaccinati o meno) essendo uno strumento di prevenzione e unico metodo che stabilisce la negatività estemporanea all’ingresso non trovate che siano necessari per perseguire la riduzione del rischio biologico di contagio ai sensi del D.lgs 81/2008?

grazie

DECRETO BRUNETTA per il rientro degli smart worker dal 15 ottobre - approfondimenti (8/10/2021)

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111
Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125)

     Art. 2-ter 

(( (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili). ))

((1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 481, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2021”;
b) al comma 482, le parole: “282,1 milioni di euro per l’anno 2021”
sono sostituite dalle seguenti: “396 milioni di euro per l’anno
2021”;
c) al comma 483, le parole: “173,95 milioni di euro per l’anno 2021”
sono sostituite dalle seguenti: “195,15 milioni di euro per l’anno
2021”.

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020). (21A00174)

  1. Le disposizioni dell’articolo
    |26, commi 2 e 2-bis, del
    |decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
    |convertito, con modificazioni, dalla |
    |legge 24 aprile 2020, n. 27, si
    |applicano nel periodo dal 1° gennaio
    |2021 al 28 febbraio 2021.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020)

Art. 26
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato

  1. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non
    possa essere resa in modalita’ agile ai sensi del comma 2-bis, per i
    lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di
    certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,
    attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
    da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
    terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
    riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi
    dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
    periodo di assenza dal servizio e’ equiparato al ricovero ospedaliero
    ed e’ prescritto dalle competenti autorita’ sanitarie, nonche’ dal
    medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla
    base documentata del riconoscimento di disabilita’ o delle
    certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i
    cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel
    medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di
    assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai
    fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del
    predetto riconoscimento di disabilita’, non rilevano ai fini
    dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di
    indennita’ di accompagnamento. Nessuna responsabilita’, neppure
    contabile, salvo il fatto doloso, e’ imputabile al medico di
    assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
    invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E’ fatto divieto di
    monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di
    cui al presente comma. (29) (36)((51))
    2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i
    lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione
    lavorativa in modalita’ agile, anche attraverso l’adibizione a
    diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di
    inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo
    svolgimento di specifiche attivita’ di formazione professionale anche
    da remoto. (29) (36) (48) ((51))