Dpgr 47/R/2018 - numero di docce calde e fredde richieste in stabilimento balneare

Salve.
Con riferimento all’oggetto chiedo di sapere cortesemente come si determina il numero esatto di docce calde e fredde in uno stabilimento balneare, in relazione a quanto previsto all’articolo 52 comma c) del Dpgr sopra citato, il quale richiede la presenza di due docce fredde e una doccia calda ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta.
Potreste fornirmi degli esempi in base ai seguenti posti ombra disponibili.
Se ne ho 45, 100, 135 o 187, di quante docce fredde e calde dovrebbe disporre rispettivamente uno stabilimento balneare?
Grazie.

Per informazione verso i lettori, siamo in Toscana.

DPGR 47R/2018, regolamento attuativo del TU sul turismo regionale, legge 86/2016.

Art. 52, comma 2, lett. c)

Gli stabilimenti balneari, oltre ai requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

[…]

c) due docce fredde e una doccia calda ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta;


Per come la vedo potrebbe significare che fino a 150 p.o. si applica il primo contingente: due docce fredde e una calda. Da 151 a 250 si applicano 4 docce fredde e 2 calde e così via.

L’ho buttata là senza garantire certezza di risposta :slight_smile:

In questi casi è meglio scrivere alla regione chiedere. La risposta del dirigente di turno non ha valore di interpretazione autentica ma può essere un qualcosa da opporre a terzi in caso di lamentele.