Il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 18/2023 ha ridefinito profondamente la gestione delle acque destinate al consumo umano, spostando il focus sulla valutazione del rischio lungo tutta la filiera idrica, inclusi i sistemi di distribuzione interni agli edifici.
Ecco un chiarimento tecnico-interpretativo sui punti da lei sollevati.
1. Obbligo di Valutazione del Rischio e Classificazione “Classe C”
Sebbene la sua struttura non sia soggetta al D.Lgs. 81/2008 per l’assenza di dipendenti, essa rientra pienamente nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 18/2023 in quanto fornitrice di acqua a terzi (ospiti/utenti) nell’ambito di un’attività commerciale.
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Edificio Prioritario: Ai sensi dell’Allegato VIII, le “strutture ricettive extralberghiere” sono classificate come Edifici Prioritari di Classe C.
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Indipendenza dal DVR Lavoro: L’obbligo di valutazione del rischio Legionella sancito dal D.Lgs. 18/2023 è di natura sanitaria e di salute pubblica, non legata alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, il GIDI (Gestore dell’Impianto di Distribuzione Interna) ha l’obbligo di garantire la salubrità dell’acqua indipendentemente dalla presenza di collaboratori.
2. La scadenza del 2029: Moratoria o Obbligo Vigente?
L’Articolo 14 fissa effettivamente al 12 gennaio 2029 il termine ultimo per completare la prima valutazione del rischio per gli edifici prioritari secondo i nuovi criteri. Tuttavia, questa data non costituisce una moratoria totale.
[!IMPORTANT]
Il regime sanzionatorio è già attivo. L’Art. 4 del D.Lgs. 18/2023 impone che l’acqua sia “salubre e pulita” e priva di microrganismi in concentrazioni tali da rappresentare un rischio.
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Validità delle Linee Guida 2015: In attesa della piena implementazione dei protocolli del nuovo decreto, restano il riferimento tecnico essenziale. Un’ispezione (ASL/NAS) effettuata oggi non contesterebbe la mancata adozione del nuovo modello di piano, ma contesterebbe la mancata prevenzione (Art. 4) basandosi sulla diligenza richiesta dalle Linee Guida Nazionali 2015.
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Rischio Sanzionatorio: In caso di controllo o, peggio, di un caso di legionellosi, l’assenza di un documento che attesti l’analisi dei punti critici e le manutenzioni effettuate esporrebbe il titolare a responsabilità civili e penali gravi, oltre alle sanzioni amministrative previste dal nuovo decreto (da 5.000 a 30.000 euro per mancata adozione dei controlli necessari).
3. Responsabilità del GIDI e Documentazione Minima
Per una piccola struttura gestita dal solo titolare, l’approccio può essere semplificato, ma deve essere documentato. Le responsabilità del GIDI riguardano il mantenimento dei requisiti di qualità dell’acqua dal punto di consegna (contatore) al punto d’uso (rubinetto).
Ecco i documenti minimi che si consiglia di detenere oggi per dimostrare la “massima diligenza”:
| Documento |
Contenuto Minimo |
| Schema Idrico Semplificato |
Un disegno o descrizione della rete (serbatoi, boiler, rami morti, terminali). |
| Valutazione del Rischio (Base) |
Analisi sintetica dei pericoli (es. acqua stagnante in stanze non occupate, temperatura del boiler < 50°C). |
| Registro delle Manutenzioni |
Diario dove annotare: pulizia filtri, decalcificazione soffioni, flussaggio periodico dei rubinetti poco usati. |
| Monitoraggio Temperature |
Rilevazioni periodiche della temperatura dell’acqua calda (deve uscire a > 50°C entro un minuto). |
| Rapporti di Prova (Campionamenti) |
Almeno un campionamento annuale per la ricerca della Legionella nei punti critici (es. boiler e rubinetto più lontano). |
Conclusione e Consiglio Operativo
Non attenda il 2029. Sebbene il “nuovo” formato burocratico della valutazione del rischio abbia una scadenza lontana, l’obbligo di garantire acqua priva di Legionella è attuale e cogente.
Per una piccola struttura come la sua, è sufficiente redigere un Piano di Autocontrollo semplificato basato sulle Linee Guida 2015 e conservare un registro dove segna regolarmente la pulizia dei rompigetto e lo spurgo dei rami idrici prima dell’arrivo di nuovi ospiti.