Dubbi interpretativi applicazione dlgs 18/2023 in relazione al rischio legionella

Salve,
con la presente vi chiedo un chiarimento interpretativo circa l’applicazione del D.Lgs. 18/2023 (attuazione della Direttiva UE 2020/2184) in merito alla prevenzione del rischio Legionella per le piccole strutture ricettive.

Il caso specifico riguarda una struttura ricettiva extralberghiera (es. agriturismo o affittacamere) gestita dal solo titolare, priva di dipendenti o collaboratori equiparati.

Alla luce del nuovo quadro normativo, vi pongo i seguenti dubbi:

  1. Essendo la struttura priva di dipendenti, e quindi non soggetta alla redazione del DVR ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sussiste comunque l’obbligo di redigere il Piano di Autocontrollo/Valutazione del Rischio Legionella in quanto “Edificio Prioritario” (Classe C, Allegato VIII del D.Lgs. 18/2023)?
  2. L’Articolo 14 del citato decreto fissa al 12 gennaio 2029 il termine per la prima valutazione e gestione del rischio per gli edifici prioritari. Si chiede se tale data rappresenti una moratoria totale sull’obbligo di possedere un piano di autocontrollo o se, nelle more di tale scadenza, restino vigenti gli obblighi di prevenzione e campionamento derivanti dall’Art. 4 (salubrità dell’acqua) e dalle Linee Guida Nazionali 2015, rendendo quindi la struttura già oggi sanzionabile in caso di controllo ispettivo (ASL/NAS).
  3. Quali sono le responsabilità immediate in capo al GIDI (Gestore dell’Impianto di Distribuzione Interna) per una struttura di minime dimensioni, e quali documenti minimi è tenuto a esibire oggi per dimostrare la diligenza nella prevenzione del rischio biologico?
    In attesa di risposta ringrazio anticipatamente.

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

  1. Teoria Generale e Norme Relative: Il D.Lgs. 18/2023, attuante la Direttiva UE 2020/2184, introduce nuove disposizioni per la valutazione e gestione del rischio legato alla Legionella negli edifici, inclusi quelli ad uso ricettivo. La normativa distingue gli edifici in classi di priorità per la valutazione del rischio Legionella, con particolare attenzione agli “Edifici Prioritari”. Anche se una struttura ricettiva extralberghiera non ha dipendenti e non è soggetta alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, potrebbe comunque rientrare nella categoria degli edifici prioritari per la valutazione del rischio Legionella, a seconda delle caratteristiche specificate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 18/2023.

  2. Scadenze e Obblighi: L’Articolo 14 del D.Lgs. 18/2023 stabilisce il 12 gennaio 2029 come termine per la prima valutazione e gestione del rischio per gli edifici prioritari. Tuttavia, ciò non esonera i gestori degli impianti dalla responsabilità di assicurare la salubrità dell’acqua e di adottare misure di prevenzione contro la Legionella secondo quanto previsto dall’Art. 4 del decreto e dalle Linee Guida Nazionali del 2015. Pertanto, anche prima del 2029, le strutture possono essere soggette a controlli e sanzioni se non rispettano gli obblighi di prevenzione e campionamento.

  3. Responsabilità e Documenti del GIDI: Il Gestore dell’Impianto di Distribuzione Interna (GIDI) ha la responsabilità immediata di garantire la salubrità dell’acqua e di prevenire il rischio biologico, inclusa la Legionella. Per una struttura di minime dimensioni, i documenti minimi che il GIDI dovrebbe essere in grado di esibire includono:

    • Un Piano di Autocontrollo o Valutazione del Rischio Legionella, se rientrante nella categoria degli edifici prioritari.
    • Documentazione che attesti l’adozione di misure preventive conformi alle Linee Guida Nazionali e alle disposizioni del D.Lgs. 18/2023.
    • Registrazioni dei controlli e dei campionamenti effettuati, se applicabili.

Conclusione: Anche le piccole strutture ricettive, prive di dipendenti, possono essere soggette agli obblighi di valutazione e gestione del rischio Legionella se classificate come edifici prioritari. È importante che il GIDI adotti e documenti le misure preventive in conformità con la normativa vigente per evitare sanzioni.

Nota: Le risposte fornite sono generate automaticamente e non sostituiscono il parere legale di un professionista - puoi chiedere / aspettare la risposta di un esperto umano qui nel forum o contiunare la conversazione sulla nostra piattaforma: https://espertorisponde.omniavis.it/ . Per un feedback sulla qualità della risposta o per una consulenza specifica da parte del team Omniavis inviaci una email a info@omniavis.it

Bibliografia e Link Utili:

Il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 18/2023 ha ridefinito profondamente la gestione delle acque destinate al consumo umano, spostando il focus sulla valutazione del rischio lungo tutta la filiera idrica, inclusi i sistemi di distribuzione interni agli edifici.

Ecco un chiarimento tecnico-interpretativo sui punti da lei sollevati.

1. Obbligo di Valutazione del Rischio e Classificazione “Classe C”

Sebbene la sua struttura non sia soggetta al D.Lgs. 81/2008 per l’assenza di dipendenti, essa rientra pienamente nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 18/2023 in quanto fornitrice di acqua a terzi (ospiti/utenti) nell’ambito di un’attività commerciale.

  • Edificio Prioritario: Ai sensi dell’Allegato VIII, le “strutture ricettive extralberghiere” sono classificate come Edifici Prioritari di Classe C.
  • Indipendenza dal DVR Lavoro: L’obbligo di valutazione del rischio Legionella sancito dal D.Lgs. 18/2023 è di natura sanitaria e di salute pubblica, non legata alla sicurezza sul lavoro. Pertanto, il GIDI (Gestore dell’Impianto di Distribuzione Interna) ha l’obbligo di garantire la salubrità dell’acqua indipendentemente dalla presenza di collaboratori.

2. La scadenza del 2029: Moratoria o Obbligo Vigente?

L’Articolo 14 fissa effettivamente al 12 gennaio 2029 il termine ultimo per completare la prima valutazione del rischio per gli edifici prioritari secondo i nuovi criteri. Tuttavia, questa data non costituisce una moratoria totale.

[!IMPORTANT]

Il regime sanzionatorio è già attivo. L’Art. 4 del D.Lgs. 18/2023 impone che l’acqua sia “salubre e pulita” e priva di microrganismi in concentrazioni tali da rappresentare un rischio.

  • Validità delle Linee Guida 2015: In attesa della piena implementazione dei protocolli del nuovo decreto, restano il riferimento tecnico essenziale. Un’ispezione (ASL/NAS) effettuata oggi non contesterebbe la mancata adozione del nuovo modello di piano, ma contesterebbe la mancata prevenzione (Art. 4) basandosi sulla diligenza richiesta dalle Linee Guida Nazionali 2015.
  • Rischio Sanzionatorio: In caso di controllo o, peggio, di un caso di legionellosi, l’assenza di un documento che attesti l’analisi dei punti critici e le manutenzioni effettuate esporrebbe il titolare a responsabilità civili e penali gravi, oltre alle sanzioni amministrative previste dal nuovo decreto (da 5.000 a 30.000 euro per mancata adozione dei controlli necessari).

3. Responsabilità del GIDI e Documentazione Minima

Per una piccola struttura gestita dal solo titolare, l’approccio può essere semplificato, ma deve essere documentato. Le responsabilità del GIDI riguardano il mantenimento dei requisiti di qualità dell’acqua dal punto di consegna (contatore) al punto d’uso (rubinetto).

Ecco i documenti minimi che si consiglia di detenere oggi per dimostrare la “massima diligenza”:

Documento Contenuto Minimo
Schema Idrico Semplificato Un disegno o descrizione della rete (serbatoi, boiler, rami morti, terminali).
Valutazione del Rischio (Base) Analisi sintetica dei pericoli (es. acqua stagnante in stanze non occupate, temperatura del boiler < 50°C).
Registro delle Manutenzioni Diario dove annotare: pulizia filtri, decalcificazione soffioni, flussaggio periodico dei rubinetti poco usati.
Monitoraggio Temperature Rilevazioni periodiche della temperatura dell’acqua calda (deve uscire a > 50°C entro un minuto).
Rapporti di Prova (Campionamenti) Almeno un campionamento annuale per la ricerca della Legionella nei punti critici (es. boiler e rubinetto più lontano).

Conclusione e Consiglio Operativo

Non attenda il 2029. Sebbene il “nuovo” formato burocratico della valutazione del rischio abbia una scadenza lontana, l’obbligo di garantire acqua priva di Legionella è attuale e cogente.

Per una piccola struttura come la sua, è sufficiente redigere un Piano di Autocontrollo semplificato basato sulle Linee Guida 2015 e conservare un registro dove segna regolarmente la pulizia dei rompigetto e lo spurgo dei rami idrici prima dell’arrivo di nuovi ospiti.