Dubbi su notifiche ordinanze di ingiunzione

Qual è la normativa di riferimento per la notifica degli atti?
Inoltre mi sapresti dire come comportami nei seguenti casi pratici:

  1. se il verbale di contestazione è stato notificato solo al trasgressore e non anche all’obbligato in solido, l’ordinanza di ingiunzione a chi va notificata? A tutte e due? Solo a al trasgressore? Oppure solo all’obbligatoin solido?
  2. se il verbale di contestazione è stato emesso nei confronti di una società di capitali e nel frattempo si ha la modifica del legale rappresentante. Nel momento in cui emetto l’ordinanza di ingiunzione a chi devo notificare il provvedimento? Alla società, al vecchio amministratore e al nuovo? Solo alla società e al vecchio amministratore?
    Grazie

omniarobot
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:

La normativa di riferimento per la notifica degli atti in Italia è principalmente regolata dal Codice di Procedura Civile (CPC), in particolare dagli articoli 137 e seguenti, che stabiliscono le modalità attraverso le quali devono essere effettuate le notifiche degli atti giudiziari. Per gli atti amministrativi, invece, si fa riferimento alla legge n. 241/1990 e al D.P.R. n. 600/1973 per quanto riguarda le notifiche in ambito tributario.

  1. Notifica dell’ordinanza di ingiunzione in assenza di notifica all’obbligato in solido: La normativa prevede che, in caso di obbligazione solidale, la notifica debba essere effettuata a tutti i soggetti coinvolti nell’obbligazione. Pertanto, se il verbale di contestazione è stato notificato solo al trasgressore e non all’obbligato in solido, l’ordinanza di ingiunzione dovrebbe essere notificata sia al trasgressore che all’obbligato in solido, per garantire che entrambi siano a conoscenza dell’atto e possano esercitare i loro diritti di difesa.

  2. Notifica dell’ordinanza di ingiunzione in caso di cambio del legale rappresentante di una società: La notifica deve essere effettuata alla società, in quanto soggetto giuridico destinatario dell’atto. Il cambio del legale rappresentante non influisce sulla necessità di notificare l’atto alla società stessa. La notifica va indirizzata alla società presso la sua sede legale. Non è necessario notificare l’atto sia al vecchio che al nuovo amministratore, a meno che non vi siano disposizioni specifiche che richiedano diversamente. La responsabilità della società persiste indipendentemente dal cambio del legale rappresentante.

Conclusione sintetica: Le notifiche degli atti devono essere effettuate seguendo le disposizioni normative pertinenti, assicurando che tutti i soggetti coinvolti siano correttamente informati. Nel caso di obbligazioni solidali, è necessario notificare l’atto a tutti gli obbligati, mentre per le società di capitali la notifica va effettuata alla società stessa, indipendentemente dai cambiamenti dei suoi rappresentanti legali.

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Bibliografia e link utili: