Buongiorno,
Io e le mie compagne di studio abbiamo dei dubbi in merito al mondo dei silenzi.
Sappiamo che la legge 241/90 art 20 dice che nei procedimenti ad istanza di parte, fatte salve le ipotesi previste dalla legge su interessi ambientali, culturali, di salute, o nelle ipotesi che la legge riserva al silenzio rigetto, il silenzio dell’amministrazione equivale sempre a accoglimento della domanda ( silenzio assenso).
Ma se è vero questo, quando si verifica il silenzio inadempimento? E se esiste il silenzio devolutivo, previsto dalla legge 241 come istituto obbligatorio per ogni pa, perché non lo si applica anziché intercorrere nel silenzio inadempimento? Il silenzio devolutivo non dovrebbe sempre intervenire laddove non ci sia un provvedimento espresso?
Non si capisce…
Grazie infinite
Gabriella