Dubbi sui silenzi

Buongiorno,
Io e le mie compagne di studio abbiamo dei dubbi in merito al mondo dei silenzi.
Sappiamo che la legge 241/90 art 20 dice che nei procedimenti ad istanza di parte, fatte salve le ipotesi previste dalla legge su interessi ambientali, culturali, di salute, o nelle ipotesi che la legge riserva al silenzio rigetto, il silenzio dell’amministrazione equivale sempre a accoglimento della domanda ( silenzio assenso).
Ma se è vero questo, quando si verifica il silenzio inadempimento? E se esiste il silenzio devolutivo, previsto dalla legge 241 come istituto obbligatorio per ogni pa, perché non lo si applica anziché intercorrere nel silenzio inadempimento? Il silenzio devolutivo non dovrebbe sempre intervenire laddove non ci sia un provvedimento espresso?
Non si capisce…

Grazie infinite

Gabriella

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  1. se ho una procedura AMBIENTALE non applicandosi il silenzio assenso si applica quello INADEMPIMENTO

  2. quello inadempimento NON è alternativo a quello devolutivo. Alla scadenza del termine X si ha inadempimento e contemporaneamente devolutivo quindi teoricamente l’interessato può chiedere indennizzo e danni anche se interviene soggetto in via sostitutiva.

OK?

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Grazie mille prof! Pertanto, sempre in merito al silenzio, le chiederei un chiarimento sul SILENZIO DEVOLUTIVO ( che è quello che crea a me e ai colleghi più dubbi) , se dovesse esser richiesto un esempio di tale silenzio si può citare l’art 17 della L 241/90, ma si può citare anche il soggetto che interviene in via sostitutiva nel procedimento amministrativo ai sensi dell’art 2 co 9 bis della L 241/90? E’ un esempio concreto di silenzio devolutivo ?

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Corretto
Il silenzio amministrativo.

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