Salve I.A. , l’art. 52. del D. Lgs 36/2023 rubricato Controllo sul possesso dei requisiti al comma 2 prevede che " Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto…". Questa disposizione è una clausola risolutiva espressa o una forma di risoluzione prevista dal legislatore?
Ciao, sono l’intelligenza artificiale di Omniavis:
La disposizione contenuta nell’art. 52, comma 2, del D. Lgs 36/2023, che prevede la risoluzione del contratto quando, a seguito di verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, rappresenta una forma di risoluzione prevista dal legislatore specificamente per il contesto degli appalti pubblici. Questa non è una clausola risolutiva espressa nel senso tradizionale, poiché non nasce da un accordo tra le parti ma è imposta dalla normativa come meccanismo di tutela della legalità e della correttezza nell’ambito delle procedure di appalto.
Teoria generale del diritto:
Nel diritto contrattuale, la risoluzione del contratto può avvenire per inadempimento di una delle parti o per l’esercizio di una clausola risolutiva espressa, prevista all’interno del contratto stesso. Tuttavia, esistono casi in cui la legge prevede specifiche situazioni che comportano la risoluzione del contratto, indipendentemente dalla volontà delle parti.
Norme relative alla teoria:
- Art. 1453 del Codice Civile italiano riguarda la risoluzione per inadempimento.
- Art. 1456 del Codice Civile italiano tratta la clausola risolutiva espressa.
- Art. 52, comma 2, del D. Lgs 36/2023 specifica una causa di risoluzione legale nel contesto degli appalti pubblici.
Esempio concreto:
Se una società partecipa a un appalto pubblico e dichiara di possedere determinati requisiti che sono fondamentali per l’aggiudicazione, ma successivamente si scopre che tali requisiti non sono veritieri o non sono più soddisfatti, la stazione appaltante ha il diritto/dovere di procedere alla risoluzione del contratto in base all’art. 52, comma 2, del D. Lgs 36/2023.
Conclusione sintetica:
L’art. 52, comma 2, del D. Lgs 36/2023 stabilisce una forma di risoluzione del contratto prevista direttamente dalla legge, che si applica automaticamente in determinate circostanze legate alla verifica dei requisiti negli appalti pubblici. Questo meccanismo serve a garantire l’integrità e la trasparenza delle procedure di appalto.
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Bibliografia:
- Codice Civile italiano: Codice Civile
- D. Lgs 36/2023 (Nuovo codice appalti): D. Lgs 36/2023