Dubbio perdita requisito commercio e somministrazione alimenti e bevande

Buongiorno, c’è una persona che ha chiesto informazioni, per subingresso, per il commercio ambulante per la vendita di panini. Mi ha fatto sapere dato il suo casellario dal quale risulta: "sentenza del tribunale ________ irrevocabile il 25.01.2024 - reato: violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande art. 5 lett. b) l. n. 30/04/1962 n. 283 (accertato nel 2019). Dispositivo attenuanti generiche art. 62 bis c.p. ammenda € 2.000,00.
Leggendo l’art. 71 del d.lgs. 59/2010 mi pare che non abbia i requisiti anche perchè è stato condannato per una contravvenzione e non per un delitto. Voi cosa ne pensate?

Ti stai riferendo all’art. 71, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 59/2010:

1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:

[…]

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

Si può affermare che

  • le condanne devono essere definitive.

  • devono essere inflitte due o più condanne nei 5 anni precedenti all’inizio dell’attività, a qualsiasi pena (in generale, detentiva/pecuniaria)

  • le condanne devono riguardare la frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali

Un esempio potrebbero essere gli artt. 5, 6 e 12 della legge n. 283/62 - vedi risoluzione MiSE n. 45561 del 25/01/2018*.* AL NETTO DI QUELLO CHE INDICO DI SEGUITO

La parola “delitti” è usata in senso non tecnico per dire reati? L’art. 71 citato usa sia il termine reato sia il termine delitto, quindi usa i termini con cognizione. Per contro, considerando i delitti in senso stretto, non si applicherebbe mai, per questa fattispecie, la legge 283/62 indicante l’arresto o l’ammenda, quindi contravvenzioni ai sensi dell’art. 17 CP (e non delitti). A parere mio, è doveroso considerare il termine delitto in senso tecnico

Forse si riferisce all’art. 71, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 59/2010:

"d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati [= sia contravvenzioni che delitti] contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale".

La sentenza è relativa al reato di “impiego nella preparazione di alimenti o bevande, vendita, detenzione per vendita o somministrazione come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione”.
Si può ritenere un reato “contro l’igiene e la sanita pubblica”? Per me, sì.

Ringrazio per le risposte. Infatti il mio dubbio è proprio questo, ossia la contravvenzione - art. 5 lett. b) l. n. 30/04/1962 n. 283 - contestata (in via definitiva) alla persona rientra nella lettera e) dell’art. 71 “coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali” oppure rientra nella lettera d)? (coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del [codice penale])
Perchè se rientra nella lettera e ha ottenuto una sola condanna e mantiene i requisiti, se rientra nella lettera d) ha perso i requisiti morali.
Ringrazio

Puoi escludere in modo assoluto che il caso rientri nella lett. e): il reato per cui il tizio è stato condannato è una contravvenzione, mentre la lett. e) riguarda solo i delitti.

Non rientra NON perché il tizio ha avuto una sola condanna, ma per il motivo che ho evidenziato prima.

Valuta tu se il reato per cui è stato condannato - che, ripeto, riguarda la gestione imprenditoriale di alimenti in cattivo stato di conservazione - può essere considerato un reato contro l’igiene e la sanità pubblica (quindi lett. d).

Gent.mo Marco, la penso come te … infatti avevo appuntato questa differenza proprio nel mio quesito perchè l’avevo notato.
Grazie e buona giornata.