Buongiorno, c’è una persona che ha chiesto informazioni, per subingresso, per il commercio ambulante per la vendita di panini. Mi ha fatto sapere dato il suo casellario dal quale risulta: "sentenza del tribunale ________ irrevocabile il 25.01.2024 - reato: violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande art. 5 lett. b) l. n. 30/04/1962 n. 283 (accertato nel 2019). Dispositivo attenuanti generiche art. 62 bis c.p. ammenda € 2.000,00.
Leggendo l’art. 71 del d.lgs. 59/2010 mi pare che non abbia i requisiti anche perchè è stato condannato per una contravvenzione e non per un delitto. Voi cosa ne pensate?
Ti stai riferendo all’art. 71, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 59/2010:
1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
[…]
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
Si può affermare che
-
le condanne devono essere definitive.
-
devono essere inflitte due o più condanne nei 5 anni precedenti all’inizio dell’attività, a qualsiasi pena (in generale, detentiva/pecuniaria)
-
le condanne devono riguardare la frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
Un esempio potrebbero essere gli artt. 5, 6 e 12 della legge n. 283/62 - vedi risoluzione MiSE n. 45561 del 25/01/2018*.* AL NETTO DI QUELLO CHE INDICO DI SEGUITO
La parola “delitti” è usata in senso non tecnico per dire reati? L’art. 71 citato usa sia il termine reato sia il termine delitto, quindi usa i termini con cognizione. Per contro, considerando i delitti in senso stretto, non si applicherebbe mai, per questa fattispecie, la legge 283/62 indicante l’arresto o l’ammenda, quindi contravvenzioni ai sensi dell’art. 17 CP (e non delitti). A parere mio, è doveroso considerare il termine delitto in senso tecnico
Forse si riferisce all’art. 71, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 59/2010:
"d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati [= sia contravvenzioni che delitti] contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale".
La sentenza è relativa al reato di “impiego nella preparazione di alimenti o bevande, vendita, detenzione per vendita o somministrazione come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione”.
Si può ritenere un reato “contro l’igiene e la sanita pubblica”? Per me, sì.
Ringrazio per le risposte. Infatti il mio dubbio è proprio questo, ossia la contravvenzione - art. 5 lett. b) l. n. 30/04/1962 n. 283 - contestata (in via definitiva) alla persona rientra nella lettera e) dell’art. 71 “coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali” oppure rientra nella lettera d)? (coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del [codice penale])
Perchè se rientra nella lettera e ha ottenuto una sola condanna e mantiene i requisiti, se rientra nella lettera d) ha perso i requisiti morali.
Ringrazio
Puoi escludere in modo assoluto che il caso rientri nella lett. e): il reato per cui il tizio è stato condannato è una contravvenzione, mentre la lett. e) riguarda solo i delitti.
Non rientra NON perché il tizio ha avuto una sola condanna, ma per il motivo che ho evidenziato prima.
Valuta tu se il reato per cui è stato condannato - che, ripeto, riguarda la gestione imprenditoriale di alimenti in cattivo stato di conservazione - può essere considerato un reato contro l’igiene e la sanità pubblica (quindi lett. d).
Gent.mo Marco, la penso come te … infatti avevo appuntato questa differenza proprio nel mio quesito perchè l’avevo notato.
Grazie e buona giornata.